Istituzionale
Consiglio regionale: norme su recupero di sottotetti e certificato di agibilità
Discusse in consiglio le modifiche delle leggi in materia
Puglia - lunedì 31 marzo 2014
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità nella scorsa seduta, il testo unificato di modifica alla legge regionale riguardante il "recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e di aree pubbliche non autorizzate". La proposta di legge è la sintesi della iniziative legislative dei consiglieri Franco Pastore e Giovanni Epifani sulla stessa materia esaminate nella V Commissione del presidente Donato Pentassuglia. L'articolo aggiuntivo proposto dal consigliere Giovanni Epifani è finalizzato a contenere il consumo di nuovo territorio e favorisce il mutamento di destinazione d'uso di quella parte del patrimonio edilizio esistente che i Comuni, con delibera del consiglio comunale, provvedono ad indicare purché gli stessi siano assoggettati a criteri di funzionalità urbanistica e ambientale. L'autorizzazione viene concessa a condizione che non vi sia aumento di volume rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici e che siano rispettati la permanenza di spazi pubblici per attività collettive, parcheggi, verde pubblico e le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e risparmio energetico. La proposta del consigliere Franco Pastore ammette al recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30/06/2013 anche quelli degli edifici condominiali, purché realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si sono discusse e approvate sempre nella stessa sede le nuove disposizioni in materia di certificato di agibilità. Recependo quanto previsto dalle leggi statali, in alternativa alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, potrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell'opera al progetto e la sua agibilità, corredata dalla richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia (Sue) trasmette al Catasto, e dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, barriere architettoniche. Viene inoltre introdotto un sistema di controllo a campione da parte dei Comuni sulle dichiarazioni di agibilità, che deve essere effettuato con cadenza mensile, previo sorteggio e in una quota non inferiore al 20%.
Si sono discusse e approvate sempre nella stessa sede le nuove disposizioni in materia di certificato di agibilità. Recependo quanto previsto dalle leggi statali, in alternativa alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, potrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell'opera al progetto e la sua agibilità, corredata dalla richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia (Sue) trasmette al Catasto, e dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, barriere architettoniche. Viene inoltre introdotto un sistema di controllo a campione da parte dei Comuni sulle dichiarazioni di agibilità, che deve essere effettuato con cadenza mensile, previo sorteggio e in una quota non inferiore al 20%.