La città
Tavole PRG: il Tar condanna il Comune di Barletta
Aldo Musti sull'illegittimo silenzio dell'amministrazione
Barletta - lunedì 15 dicembre 2014
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, con sentenza depositata il 18/07/2014, ha ordinato al Comune di Barletta di provvedere in maniera espressa sulla mia istanza del 17.01.2013, entro il termine di trenta giorni. La sentenza accoglie un mio ricorso contro l'illegittimo silenzio serbato dal Comune di Barletta, che è l'ultimo in ordine di tempo rispetto ai precedenti ricorsi prodotti contro il diniego sostanziale formatosi sulle istanze di accesso agli atti amministrativi». E' quanto scrive l'imprenditore Aldo Musti, tornando sulla nota vicenda di via dei Muratori delle tavole sparite del PRG.
«Un passo della Sentenza TAR Puglia, riepiloga brevemente i termini della mia istanza: «…Il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, ha fornito un'interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando "prevalenza alla viabilità" riportata nell'elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perché coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979". Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con istanza del 17.01.2013, la società ricorrente ha presentato istanza al Comune per la rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale…».
Senonché, con nota del 12.08.2014, in dichiarata esecuzione della suddetta sentenza, il dirigente del Settore edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta provvedeva, nei seguenti termini: «…In ottemperanza alla sentenza su richiamata, si provvede in maniera espressa sull''istanza della società ricorrente, presentata in data 17 gennaio 2013 e successivamente reiterata, di rettifica delle tavole di PRG. L'istanza non è accoglibile in quanto il Comune di Barletta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 51/2011, ha fornito l'interpretazione autentica della zonizzazione…». A mio modesto parere, il suddetto provvedimento dirigenziale viola e elude la sentenza TAR, che anzi, pur tenendo esplicitamente conto della delibera n. 51/2011, ha tuttavia riconosciuto il mio interesse ad ottenere dal Comune di Barletta un provvedimento motivato sulla fondatezza della mia istanza. Convinto di ciò, ho presentato un nuovo ricorso al TAR Puglia, contro il Comune di Barletta per l'ottemperanza della sentenza TAR del 18.07.2014, che sarà discusso a prossima udienza.
La sentenza TAR conferma che la parola trasparenza è stata sostituita da "silenzio". Rileggiamo, infatti, un ulteriore passo della sentenza del TAR: «…L'istanza veniva successivamente reiterata in data 11.07.2013, con espresso sollecito rivolto all'amministrazione rimasta inerte. Con nota del 18.07.2013, il Comune di Barletta informava la società della ricerca in corso da parte dei competenti uffici di una soluzione alla questione corrispondente al perseguimento del pubblico interesse. Non essendo seguita l'adozione di alcun provvedimento formale, con nota dell'11.12.2013, il Comune veniva ulteriormente diffidato. Avverso la perseveranza nell''inerzia dell'amministrazione, la società odierna ricorrente ha presentato ricorso …».
I principi contenuti nell'attuale sentenza del TAR, non sono rivedibili; può accadere che, nella prossima udienza del ricorso per l'ottemperanza della sentenza del 18.07.2014, si discuta della legittimazione del diniego opposto dal dirigente comunale; potrà, anche, essere accettata la mia richiesta di rettifica delle tavole grafiche del PRG vigente nel rispetto delle norme vigenti, ma la condanna per il Comune di Barletta, per quello che ha fatto, nessuno la cancellerà, ovvero, testualmente dalla stessa sentenza: "… Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Barletta sull'istanza della ricorrente". Ovvero, non chiarisce la discordanza di superficie per la maglia "D2-06", tra le indicazioni "scritte e grafiche" del vigente Piano regolatore generale comunale! E pensare che è lo stesso Ente che di recente ha tenuto un incontro presso la sala riunione del Comando di Polizia locale, sul tema "La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione e garanzia della legalità!».
«Un passo della Sentenza TAR Puglia, riepiloga brevemente i termini della mia istanza: «…Il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, ha fornito un'interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando "prevalenza alla viabilità" riportata nell'elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perché coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979". Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con istanza del 17.01.2013, la società ricorrente ha presentato istanza al Comune per la rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale…».
Senonché, con nota del 12.08.2014, in dichiarata esecuzione della suddetta sentenza, il dirigente del Settore edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta provvedeva, nei seguenti termini: «…In ottemperanza alla sentenza su richiamata, si provvede in maniera espressa sull''istanza della società ricorrente, presentata in data 17 gennaio 2013 e successivamente reiterata, di rettifica delle tavole di PRG. L'istanza non è accoglibile in quanto il Comune di Barletta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 51/2011, ha fornito l'interpretazione autentica della zonizzazione…». A mio modesto parere, il suddetto provvedimento dirigenziale viola e elude la sentenza TAR, che anzi, pur tenendo esplicitamente conto della delibera n. 51/2011, ha tuttavia riconosciuto il mio interesse ad ottenere dal Comune di Barletta un provvedimento motivato sulla fondatezza della mia istanza. Convinto di ciò, ho presentato un nuovo ricorso al TAR Puglia, contro il Comune di Barletta per l'ottemperanza della sentenza TAR del 18.07.2014, che sarà discusso a prossima udienza.
La sentenza TAR conferma che la parola trasparenza è stata sostituita da "silenzio". Rileggiamo, infatti, un ulteriore passo della sentenza del TAR: «…L'istanza veniva successivamente reiterata in data 11.07.2013, con espresso sollecito rivolto all'amministrazione rimasta inerte. Con nota del 18.07.2013, il Comune di Barletta informava la società della ricerca in corso da parte dei competenti uffici di una soluzione alla questione corrispondente al perseguimento del pubblico interesse. Non essendo seguita l'adozione di alcun provvedimento formale, con nota dell'11.12.2013, il Comune veniva ulteriormente diffidato. Avverso la perseveranza nell''inerzia dell'amministrazione, la società odierna ricorrente ha presentato ricorso …».
I principi contenuti nell'attuale sentenza del TAR, non sono rivedibili; può accadere che, nella prossima udienza del ricorso per l'ottemperanza della sentenza del 18.07.2014, si discuta della legittimazione del diniego opposto dal dirigente comunale; potrà, anche, essere accettata la mia richiesta di rettifica delle tavole grafiche del PRG vigente nel rispetto delle norme vigenti, ma la condanna per il Comune di Barletta, per quello che ha fatto, nessuno la cancellerà, ovvero, testualmente dalla stessa sentenza: "… Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Barletta sull'istanza della ricorrente". Ovvero, non chiarisce la discordanza di superficie per la maglia "D2-06", tra le indicazioni "scritte e grafiche" del vigente Piano regolatore generale comunale! E pensare che è lo stesso Ente che di recente ha tenuto un incontro presso la sala riunione del Comando di Polizia locale, sul tema "La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione e garanzia della legalità!».