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Entra in vigore oggi la riforma del condominio

Maggiori responsabilità per gli amministratori. Nuova direttive su assemblea, deleghe, multe e pagamenti

Entra in vigore oggi l'attesa «Riforma del condominio». A 70 anni dal varo del Codice civile, la legge 220/2012 riscrive le regole che disciplinano il condominio. Maggioranze, millesimi, nomina dell'amministratore, spese e riscaldamento sono alcuni degli aspetti modificati dalle nuove norme.

«Le novità legislative rappresentano una grande opportunità di crescita per tutti i professionisti che operano nel Mezzogiorno e sono a garanzia dei condòmini», spiega Antonio De Giovanni, presidente provinciale dell'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci). «Oggi – aggiunge – ogni professionista è chiamato ad assumersi maggiori responsabilità in relazione ai molteplici doveri attribuitigli dall'ordinamento giuridico». Pertanto, «tutti gli amministratori dovrebbero intraprendere un percorso di certificazione delle competenze, affinché la propria esperienza sia riconosciuta». La riforma «non rappresenta, per noi, la meta, ma l'inizio di una nuova sfida. Sin d'ora – conclude De Giovanni – occorrerà iniziare ad immaginare un nuovo modus operandi che garantisca standard qualitativi sempre più elevati nell'amministrazione degli edifici comuni».

Ecco, in sintesi, le principali novità introdotte dalla riforma:

AMMINISTRATORE
- La nomina è obbligatoria se i condomini sono più di otto (prima era più di quattro). Per poter esercitare l'attività di amministratore sono richiesti specifici requisiti, tra cui il godimento dei diritti civili e politici, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, la frequenza ad un corso di formazione e l'aggiornamento professionale. L'amministratore è tenuto ad affiggere nell'atrio le sue generalità complete, domicilio e recapiti telefonici. La sua retribuzione va espressa all'atto della nomina e ad ogni rinnovo. Aumentano i compiti, così come le responsabilità.

ASSEMBLEA
- La convocazione è ammessa anche a mezzo posta elettronica certificata o fax. Riguardo alle maggioranze, è valida la prima convocazione se partecipano i 2/3 del condominio (667 millesimi). In seconda convocazione basta un terzo (334 millesimi). Per la validità delle delibere in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi; in seconda convocazione almeno 334 millesimi.
E' necessaria la maggioranza degli intervenuti per l'installazione dell'antenna centralizzata e satellitare; il superamento delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; l'installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile; l'adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l'installazione di impianti di videosorveglianza.

DELEGHE
- Circa le deleghe, se i condomini sono più di venti, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale; l'amministratore non può ricevere mai deleghe; nel super-condominio se i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio.

CONTO CORRENTE
- E' obbligatorio intestarlo al condominio e il relativo estratto conto è liberamente consultabile dai condòmini;

PAGAMENTI
- I creditori possono richiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi e possono agire a danno dei condòmini in regola solo dopo aver escusso gli altri. L'amministratore ha l'obbligo di curare il recupero entro sei mesi dalla data di chiusura del rendiconto.

ARCHIVIO
- La documentazione deve essere conservati per 10 anni.

IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
- L'installazione deve essere comunicata all'amministratore (con la specifica delle modalità esecutive) e l'assemblea può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere un deposito cauzionale.

MULTA
- Scatta per violazione del regolamento fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.

LAVORI STRAORDINARI
- Diventa obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori.

MILLESIMI
- Per la rettifica e modifica è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore ad un quinto del valore dell'unità immobiliare.

PARTI COMUNI
- La modifica della destinazione d'uso può essere approvata con 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale. E' impedita se ne pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico.

QUATTRO REGISTRI
- Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell'amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.

RISCALDAMENTO
- Il distacco è consentito se non comporta notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

SITO WEB DEL CONDOMINIO
- L'attivazione è facoltativa su delibera dell'assemblea e a spese a carico della proprietà.
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