La città
Dalle 21 scatta il divieto di vendita di bibite in bottiglie di vetro a Barletta
L'ordinanza riguarda le attività commerciali e durerà fino alle 6 del mattino successivo
Barletta - giovedì 5 luglio 2018
Comunicato Stampa
Ecco la nuova ordinanza dell'amministrazione Cannito che, come più volte auspicato dall'attuale Sindaco, impone il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro nelle ore serali e notturne. Di seguito il documento integrale.
"Il Sindaco, premesso che: con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale …" bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"… prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; lo scorso anno, in data 16 giugno 2017, presso il Palazzo di Governo di Barletta Andria Trani si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è dato atto dell'avvio del tavolo tecnico per la attuazione delle misure previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella L.18 aprile 2017, n. 48.
Nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole che sia suo preciso compito contribuire alla salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e cittadini che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali o notturne.
Si è osservato come in alcune zone della città, specie quelle centrali, l'uso di bevande da parte di persone, che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine nelle ore serali e notturne, sia aumentato in quest'ultimo periodo estivo, caratterizzato da temperature torride e sia seguito spesso dall'abbandono dei contenitori su suolo pubblico, causa inevitabile di contenziosi con gli abitanti tali da turbare la quiete pubblica. Molteplici sono le segnalazioni che quotidianamente vengono inoltrate alle Forze di Polizia ed in particolare al Comando di P.M., sia da parte di residenti che trovano nelle adiacenze delle loro abitazioni cumuli di bottiglie, spesso ridotti in cocci estremamente pericolosi tanto da poter essere utilizzati quali armi improprie. La stessa azienda pubblica Bar.S.A. S.p.A. che gestisce il servizio di igiene urbana ha evidenziato più volte, sia in maniera informale e sia con specifiche segnalazioni la situazione di estremo degrado dovuto al cospargimento su strade e piazze di bottiglie di vetro.
Considerato che: le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in particolare alcooliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari, nonché anche attraverso le attività di distributori automatici, nelle ore serali e notturne. Le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi o vi transitano.
Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietando quindi la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18, ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. e dell'art. 689 del codice penale; visto il D.L.gs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12); visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse; visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…".
Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure con tingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica; visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunale; vista la risoluzione del MISE n. 18512 del 04/02/2013.
Ordina con decorrenza immediata, sino al 31/12/2018, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo:
Ordina la presente Ordinanza revoca la Ordinanza Sindacale n. 49280 del 07/07/2017 e dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa: - al Prefetto - alla Segreteria Generale del Comune per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Barletta; - al Commissariato di P.S.; - Comando Stazione Carabinieri di Barletta ; - Al Comando Polizia Locale - Alla Guardia di Finanza Viene trasmessa altresì alle Associazione di Categoria; - alle Associazioni dei consumatori; agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.
Informa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del d. lgs. 267/00 e s.m.i. di euro 250, così come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 153 del 4/8/2016. Si applicheranno altresì le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Barletta al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto: ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza".
"Il Sindaco, premesso che: con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale …" bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"… prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; lo scorso anno, in data 16 giugno 2017, presso il Palazzo di Governo di Barletta Andria Trani si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è dato atto dell'avvio del tavolo tecnico per la attuazione delle misure previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella L.18 aprile 2017, n. 48.
Nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole che sia suo preciso compito contribuire alla salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e cittadini che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali o notturne.
Si è osservato come in alcune zone della città, specie quelle centrali, l'uso di bevande da parte di persone, che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine nelle ore serali e notturne, sia aumentato in quest'ultimo periodo estivo, caratterizzato da temperature torride e sia seguito spesso dall'abbandono dei contenitori su suolo pubblico, causa inevitabile di contenziosi con gli abitanti tali da turbare la quiete pubblica. Molteplici sono le segnalazioni che quotidianamente vengono inoltrate alle Forze di Polizia ed in particolare al Comando di P.M., sia da parte di residenti che trovano nelle adiacenze delle loro abitazioni cumuli di bottiglie, spesso ridotti in cocci estremamente pericolosi tanto da poter essere utilizzati quali armi improprie. La stessa azienda pubblica Bar.S.A. S.p.A. che gestisce il servizio di igiene urbana ha evidenziato più volte, sia in maniera informale e sia con specifiche segnalazioni la situazione di estremo degrado dovuto al cospargimento su strade e piazze di bottiglie di vetro.
Considerato che: le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in particolare alcooliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari, nonché anche attraverso le attività di distributori automatici, nelle ore serali e notturne. Le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi o vi transitano.
Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietando quindi la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18, ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. e dell'art. 689 del codice penale; visto il D.L.gs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12); visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse; visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…".
Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure con tingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica; visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunale; vista la risoluzione del MISE n. 18512 del 04/02/2013.
Ordina con decorrenza immediata, sino al 31/12/2018, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo:
- il divieto di vendita per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro, da parte di:
attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali: operatori del commercio su aree pubbliche, compreso gli operatori che si installano in occasione della Festa Patronale (sulla Litoranea di Ponente, nel Luna Park, in altre zone della città etc); tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;
- il divieto di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, fatto salvo l'utilizzo delle stesse all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande;
- il divieto di abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo o di altra natura da parte di chiunque;
- il divieto della detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro;
- di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.
Ordina la presente Ordinanza revoca la Ordinanza Sindacale n. 49280 del 07/07/2017 e dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa: - al Prefetto - alla Segreteria Generale del Comune per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Barletta; - al Commissariato di P.S.; - Comando Stazione Carabinieri di Barletta ; - Al Comando Polizia Locale - Alla Guardia di Finanza Viene trasmessa altresì alle Associazione di Categoria; - alle Associazioni dei consumatori; agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.
Informa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del d. lgs. 267/00 e s.m.i. di euro 250, così come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 153 del 4/8/2016. Si applicheranno altresì le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Barletta al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto: ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza".