Scuola e Lavoro
Attività aperte il 1° maggio, ma «si stenta a comprendere il principio della facoltà di scelta»
La nota di Mario Landriscina, direttore Confesercenti Bat
Barletta - venerdì 30 aprile 2021
Comunicato Stampa
Il primo maggio tutte le attività commerciali possono rimanere aperte. Ma vale solo per il periodo della pandemia e per qualsiasi festività santificata? A tal proposito, il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina, interviene per chiarire la disciplina di riferimento per gli orari di apertura degli esercizi commerciali.
"In relazione alla proposta di Testo Unificato dello scorso febbraio 2019 di modifiche all'art. 3 del DL. 4 luglio 2006 n. 22, la Conferenza delle Regioni nella seduta del 9 maggio successivo, ha approvato un documento articolato e complesso che ha posto in risalto le difficoltà normativa a trovare una soluzione definitiva e concertata tra i conflittuali interessi in campo.
Sono da porre in risalto due questioni:
1 - "...l'enunciata finalità della legge di garantire il principio costituzionale del riposo settimanale dei commercianti e perseguita con uno strumento inadeguato", poiché il lavoro degli addetti è soggetto non alle leggi del commercio, ma a quelle sulla "contrattazione tra le parti", disciplinata dall'apposita legislazione sul lavoro.
A rafforzare, continua il documento Conferenza Regioni "…la Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2011…ha rimarcato che la legislazione sul commercio non può invadere campi di…altri settori dell'ordinamento giuridico. Infatti la disciplina dell'orario di lavoro, dei giorni di riposo e della turnazione festiva e domenicale, è rimessa alla contrattazione delle parti".
2 – La gravità dell'abrogazione dell'art. n. 31 del DL. 201/2011 comporterebbe il venir meno anche del comma 2 che indica chiaramente l'applicazione della disciplina dell'UE e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizio, quali principi generali dell'Italia nell'apertura di nuovi esserci commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla salute, all'ambiente ,incluso quello urbano, e dei beni culturali.
Si indebolisce il sistema delle liberalizzazioni, compreso il divieto di porre limiti quantitativi all'insediamento delle attività. A tal proposito serve ricordare che le norme comunitarie sono direttamente applicabili, in quanto gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle interne, nonché "autoesecutive", per le quali il giudice nazionale ha l'obbligo di farle prevalere su qualsiasi normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria.
Fatta questa premessa, occorre ricordare alle imprese e alle istituzioni che siamo in vigenza del Decreto Monti (Salva Italia) che ha liberalizzato le aperture degli esercizi commerciali. Si precisa che spesso le attività artigianali del tipo parrucchieri, estetiste, barbieri, panifici, gastronomia...) vengono inopinatamente, da molti anni a questa parte, erroneamente parificate agli esercizi commerciali sia dalle istituzioni che dall'opinione pubblica e dagli stessi artigiani.
Al contrario, è noto che non esistono dettati normativi relativi agli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali; gli artigiani per definizione "lavorano, producono e vendo il prodotto della loro manualità".
Purtroppo è talmente radicata la cultura dell'imposizione statale all'osservanza di norme e principi ormai superati dalla globalizzazione che si stenta a comprendere il nuovo principio della facoltà di apertura dell'attività, che non è un obbligo, ma è lasciato al libero arbitrio di ciascuno, senza "preoccuparsi" di ciò che gli altri posso liberamente decidere.
Pertanto, nell'apprezzare il comunicato dell'Assessore alle attività produttive della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, saremmo più contenti se si chiarisse, una volta per tutte che, con tutto il rispetto della figura istituzionale ricoperta, che le sue considerazioni non son soltanto il risultato del conteso socio-economico del periodo Covid, ma una valutazione che in estensione sarà applicata a tutte le domeniche e festività dell'anno.
La Confesercenti Provinciale BAT, da anni impegnata ad esplicare i concetti qui evidenziati, soprattutto nel Comune Trani, proprio partendo da una ennesima interlocuzione con l'assessore al ramo, ha inoltrato, in data 26 aprile 2021, nota pec specifica sui temi in questione ai Sindaci e al Prefetto della BAT per richiedere opportuna applicazione, monitoraggio e controllo da parte delle forze dell'ordine.
"In relazione alla proposta di Testo Unificato dello scorso febbraio 2019 di modifiche all'art. 3 del DL. 4 luglio 2006 n. 22, la Conferenza delle Regioni nella seduta del 9 maggio successivo, ha approvato un documento articolato e complesso che ha posto in risalto le difficoltà normativa a trovare una soluzione definitiva e concertata tra i conflittuali interessi in campo.
Sono da porre in risalto due questioni:
1 - "...l'enunciata finalità della legge di garantire il principio costituzionale del riposo settimanale dei commercianti e perseguita con uno strumento inadeguato", poiché il lavoro degli addetti è soggetto non alle leggi del commercio, ma a quelle sulla "contrattazione tra le parti", disciplinata dall'apposita legislazione sul lavoro.
A rafforzare, continua il documento Conferenza Regioni "…la Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2011…ha rimarcato che la legislazione sul commercio non può invadere campi di…altri settori dell'ordinamento giuridico. Infatti la disciplina dell'orario di lavoro, dei giorni di riposo e della turnazione festiva e domenicale, è rimessa alla contrattazione delle parti".
2 – La gravità dell'abrogazione dell'art. n. 31 del DL. 201/2011 comporterebbe il venir meno anche del comma 2 che indica chiaramente l'applicazione della disciplina dell'UE e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizio, quali principi generali dell'Italia nell'apertura di nuovi esserci commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla salute, all'ambiente ,incluso quello urbano, e dei beni culturali.
Si indebolisce il sistema delle liberalizzazioni, compreso il divieto di porre limiti quantitativi all'insediamento delle attività. A tal proposito serve ricordare che le norme comunitarie sono direttamente applicabili, in quanto gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle interne, nonché "autoesecutive", per le quali il giudice nazionale ha l'obbligo di farle prevalere su qualsiasi normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria.
Fatta questa premessa, occorre ricordare alle imprese e alle istituzioni che siamo in vigenza del Decreto Monti (Salva Italia) che ha liberalizzato le aperture degli esercizi commerciali. Si precisa che spesso le attività artigianali del tipo parrucchieri, estetiste, barbieri, panifici, gastronomia...) vengono inopinatamente, da molti anni a questa parte, erroneamente parificate agli esercizi commerciali sia dalle istituzioni che dall'opinione pubblica e dagli stessi artigiani.
Al contrario, è noto che non esistono dettati normativi relativi agli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali; gli artigiani per definizione "lavorano, producono e vendo il prodotto della loro manualità".
Purtroppo è talmente radicata la cultura dell'imposizione statale all'osservanza di norme e principi ormai superati dalla globalizzazione che si stenta a comprendere il nuovo principio della facoltà di apertura dell'attività, che non è un obbligo, ma è lasciato al libero arbitrio di ciascuno, senza "preoccuparsi" di ciò che gli altri posso liberamente decidere.
Pertanto, nell'apprezzare il comunicato dell'Assessore alle attività produttive della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, saremmo più contenti se si chiarisse, una volta per tutte che, con tutto il rispetto della figura istituzionale ricoperta, che le sue considerazioni non son soltanto il risultato del conteso socio-economico del periodo Covid, ma una valutazione che in estensione sarà applicata a tutte le domeniche e festività dell'anno.
La Confesercenti Provinciale BAT, da anni impegnata ad esplicare i concetti qui evidenziati, soprattutto nel Comune Trani, proprio partendo da una ennesima interlocuzione con l'assessore al ramo, ha inoltrato, in data 26 aprile 2021, nota pec specifica sui temi in questione ai Sindaci e al Prefetto della BAT per richiedere opportuna applicazione, monitoraggio e controllo da parte delle forze dell'ordine.