Calcio
Deferimento, cosa rischia il Barletta?
Le potenziali sanzioni per dirigenti e società previste dal codice di giustizia sportiva
Barletta - martedì 21 febbraio 2012
17.59
A primo impatto la notizia è stata di quelle tremende per ogni tifoso biancorosso: l'ombra del calcioscommesse incombe anche sul Barletta Calcio?. Un fulmine a ciel sereno che si materializza con il comunicato ufficiale sul sito della FIGC, in cui il deferimento dei vertici societari per il sodalizio di via Vittorio Veneto diventa realtà. Ma è giusto parlare propriamente di calcioscommesse per il Barletta? Non sembrerebbe davvero il caso.
Partiamo da qui:
Il deferimento
È Venerdì 17 Febbraio e la FIGC pubblica il seguente comunicato:
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il presidente con potere di rappresentanza del Barletta Roberto Tatò, il vice presidente Paride Walter Tatò e la società per responsabilità diretta. Paride Walter Tatò è stato deferito "per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, socio della Gambling Partners s.r.l. che ha quale attività, quantomeno attraverso il sito internet www.bettiamo.com, quella di acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C. e, pertanto, per avere lo stesso accettato scommesse con sugli eventi appena indicati per interposta persona, peraltro a fini di lucro perché socio di una società di capitali" […]
In parole povere, da queste righe traspare in maniera inequivocabile come il deferimento sia scattato a seguito di una verifica da cui è risultato come Walter Tatò, vice presidente della società biancorossa, sia nella posizione di incompatibilità con quella di socio di una srl (Gambling Partners) che, tra le sue attività, contempla anche quella di acquisizione di scommesse in ambito sportivo e calcistico. Facile inoltre dedurre come tale vicenda non abbia nulla a che vedere con i filoni di inchiesta che corrono parallelamente presso le aule (penali) del tribunale di Cremona, per i quali sono state integrate tutt'altre fattispecie di illecito sportivo e di reato.
Potenziali sanzioni
Quali sono le potenziali sanzioni comminabili a dirigenti e società?. Per mettere ordine è necessario spulciare il codice di giustizia sportiva e constatare come tale condotta comporti la violazione dell'articolo 6, che al comma 1 recita:
Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse […]
Per la violazione di tale articolo il c.g.s. contempla sanzioni diverse a seconda dei soggetti destinatari
Per i dirigenti l'articolo 6 al comma 3 prevede, in caso di violazione del comma 1 (sopra riportato in corsivo):
•l'inibizione o la squalifica non inferiore a due anni
• un'ammenda non inferiore a 25.000€
Per la società (art 18 cgs lettere g-h-i-l), se verificata la responsabilità diretta della stessa e a seconda della gravità dei fatti commessi:
• penalizzazione di uno o più punti in classifica, […] può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente
• retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza
•esclusione dal campionato di competenza
•non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di vincente del campionato
Due ulteriori parametri
Dunque, appurata la possibilità che Tatò senior e junior possano comunque essere squalificati o inibiti, le eventuali sanzioni che potrebbero essere inflitte alla società dipenderanno principalmente dalla sussistenza della responsabilità diretta e dall'eventuale gravità dei fatti commessi. Per la prima, qualora fosse appurato l'illecito, non ci sarebbero molti dubbi, in quanto i due Tatò sono evidentemente legati da un rapporto organico con la società. La gravità dei fatti commessi sarà invece tutta da verificare e sarà probabilmente tale fattore a graduare in maniera determinante le ripercussioni che il Barletta potrebbe subire in classifica.
Risulta così impossibile a tutt'oggi entrare nel merito della questione, non avendo atti o documenti che possano in qualche modo supportare una qualsiasi tesi. È facile comunque intuire come tale situazione sia delicata per le sorti del sodalizio biancorosso. Tuttavia, proprio in virtù di quanto evidenziato in queste colonne, sarebbe anzitutto d'obbligo estrema prudenza nelle valutazioni, in attesa di sapere quali saranno le strategie difensive che il club, assistito dall'ottimo avvocato Chiacchio, adotterà nelle sedi opportune.
Ad ogni modo la replica della società, giunta lo scorso Sabato, lascia già intendere la volontà di dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati dei soggetti chiamati in causa dal procuratore federale.
Marco Bruno
Partiamo da qui:
Il deferimento
È Venerdì 17 Febbraio e la FIGC pubblica il seguente comunicato:
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il presidente con potere di rappresentanza del Barletta Roberto Tatò, il vice presidente Paride Walter Tatò e la società per responsabilità diretta. Paride Walter Tatò è stato deferito "per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, socio della Gambling Partners s.r.l. che ha quale attività, quantomeno attraverso il sito internet www.bettiamo.com, quella di acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C. e, pertanto, per avere lo stesso accettato scommesse con sugli eventi appena indicati per interposta persona, peraltro a fini di lucro perché socio di una società di capitali" […]
In parole povere, da queste righe traspare in maniera inequivocabile come il deferimento sia scattato a seguito di una verifica da cui è risultato come Walter Tatò, vice presidente della società biancorossa, sia nella posizione di incompatibilità con quella di socio di una srl (Gambling Partners) che, tra le sue attività, contempla anche quella di acquisizione di scommesse in ambito sportivo e calcistico. Facile inoltre dedurre come tale vicenda non abbia nulla a che vedere con i filoni di inchiesta che corrono parallelamente presso le aule (penali) del tribunale di Cremona, per i quali sono state integrate tutt'altre fattispecie di illecito sportivo e di reato.
Potenziali sanzioni
Quali sono le potenziali sanzioni comminabili a dirigenti e società?. Per mettere ordine è necessario spulciare il codice di giustizia sportiva e constatare come tale condotta comporti la violazione dell'articolo 6, che al comma 1 recita:
Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse […]
Per la violazione di tale articolo il c.g.s. contempla sanzioni diverse a seconda dei soggetti destinatari
Per i dirigenti l'articolo 6 al comma 3 prevede, in caso di violazione del comma 1 (sopra riportato in corsivo):
•l'inibizione o la squalifica non inferiore a due anni
• un'ammenda non inferiore a 25.000€
Per la società (art 18 cgs lettere g-h-i-l), se verificata la responsabilità diretta della stessa e a seconda della gravità dei fatti commessi:
• penalizzazione di uno o più punti in classifica, […] può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente
• retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza
•esclusione dal campionato di competenza
•non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di vincente del campionato
Due ulteriori parametri
Dunque, appurata la possibilità che Tatò senior e junior possano comunque essere squalificati o inibiti, le eventuali sanzioni che potrebbero essere inflitte alla società dipenderanno principalmente dalla sussistenza della responsabilità diretta e dall'eventuale gravità dei fatti commessi. Per la prima, qualora fosse appurato l'illecito, non ci sarebbero molti dubbi, in quanto i due Tatò sono evidentemente legati da un rapporto organico con la società. La gravità dei fatti commessi sarà invece tutta da verificare e sarà probabilmente tale fattore a graduare in maniera determinante le ripercussioni che il Barletta potrebbe subire in classifica.
Risulta così impossibile a tutt'oggi entrare nel merito della questione, non avendo atti o documenti che possano in qualche modo supportare una qualsiasi tesi. È facile comunque intuire come tale situazione sia delicata per le sorti del sodalizio biancorosso. Tuttavia, proprio in virtù di quanto evidenziato in queste colonne, sarebbe anzitutto d'obbligo estrema prudenza nelle valutazioni, in attesa di sapere quali saranno le strategie difensive che il club, assistito dall'ottimo avvocato Chiacchio, adotterà nelle sedi opportune.
Ad ogni modo la replica della società, giunta lo scorso Sabato, lascia già intendere la volontà di dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati dei soggetti chiamati in causa dal procuratore federale.
Marco Bruno