Rubrica Barletta Giuridica
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Barletta Giuridica

Il senso dei provvedimenti del giudice civile sull'affidamento dei figli minori in caso di separazione

Un contributo a cura dell'Avv. Carmine Dipaola

Come è noto, il figlio minore ha il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi anche con il genitore non convivente, chiamato a garantire, in solidarietà con l'altro genitore, l'assolvimento degli obblighi di cura, istruzione, assistenza morale e materiale della prole.

La giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed di educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione non può prescindere dal rispetto della bigenitorialità, nel senso che non può trascurarsi l'esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nella esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione del minore.

In questa ottica e con riferimento alle misure da applicarsi a carico del genitore convivente che ostacoli il diritto di frequentazione del figlio con l'altro genitore si inserisce l'ottimo contributo dell'Avv. Carmine Dipaola.

Ill.mo sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani.
Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
per ROSSI MARIO, nato il 26.6.1910 a Barletta
persona offesa per il reato di cui all'articolo 388 comma 2° c.p. nel processo penale n. 4702/15 RGNR mod. 21 nei confronti di LUISA ROSSI.=
La richiesta di archiviazione formulata dal P.M. con atto del 17/8/1915 è a mio avviso non corretta, essendo viziata da una interpretazione "minimale" e riduttiva della norma penale contestata e risultando, dunque, non rispettosa della ratio ispiratrice della norma stessa.
Il P.M., invero, fa esclusivo riferimento alla denunziata condotta -si dice non provata- della genitrice (Luisa Rossi), affidataria del figlio minore, di negazione o di ostacolo degli incontri del padre (Rossi Mario) con il bambino. E poiché dal «contenuto della corposa documentazione allegata alla querela» non sarebbero emerse circostanze di fatto significative in suddetta direzione, difetterebbe nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato contestato.=
Orbene non vi è dubbio che nella pratica le questioni più rilevanti si sono focalizzate soprattutto sulla configurabilità della fattispecie con riferimento al mancato rispetto delle statuizioni giudiziarie, emesse in sede di separazione coniugale, sui DIRITTI DI VISITA E PRELIEVO DEI FIGLI MINORI DA PARTE DEI GENITORI NON AFFIDATARI.
Ma, in contrapposizione alla convinzione di poter identificare in comportamenti così rappresentati e soltanto in essi gli atti o le condotte elusivi di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento di minori, io ritengo che la volontà del legislatore sottesa alla lettera dell'articolo 388 comma 2° c.p., sia ben più ampia e complessa.
Scrive correttamente il P.M. nella sua richiesta di archiviazione (a pagina 2) che la norma de qua tutela «anche l'interesse privatistico del genitore non collocatario di poter vedere e tenere con sé i figli, AL FINE DI NON INTERROMPERE IL LEGAME AFFETTIVO, UTILE E INDISPENSABILE ALLA SERENA CRESCITA DELLA PROLE».
Se tutto ciò è vero e sacrosanto, sarebbe "orribile" proprio sul piano giuridico limitare l'attenzione del giudice al fatto fisico dell'incontro tra genitore e figlio minore, con l'esclusione di ogni profilo di antigiuridicità penale nel momento in cui quel fatto fisico si realizza. Se, infatti, l'incontro deve valere a mantenere vivo un preesistente legame affettivo e se ne avverte la indispensabilità per una serena crescita del minore, esso non può e non deve essere "avvelenato" ed "inquinato" da interventi continuativi e martellanti del genitore affidatario tesi a sminuire o addirittura criminalizzare la figura dell'altro genitore!
E' provato -e ne da espresso atto il P.M. inquirente- che «le opinioni che l'indagata ha del padre di sua figlia hanno inciso IN MANIERA IMPORTANTE SUL TIPO DI APPROCCIO CHE LA MINORE HA CON SUO PADRE». Sicchè, «a causa della influenza che l'indagata ha su sua figlia» il padre, «non riesce a coltivare un rapporto di amore e di complicità profondo» con la minore.
Quel che preme all'odierno opponente NON è la timbratura del cartellino fine a sè stessa, non è certamente il compiacimento di vedere rispettato, da parte di Rossi Luisa, su di un piano meramente formale, il provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento della minore. A lui interessa unicamente essere padre e sentirsi padre o, quanto meno, sforzarsi di interpretare appieno il ruolo del padre, senza che le suggestioni operate dalla sua ex compagna gli offrano alla fine una bambina anaffettiva, indifferente, scocciata, persino disturbata dalla occasione di incontro!
L'obbligo in capo all'indagata è violato anche e ribadisco soprattutto quando, come nel caso di specie, il figlio minore è strumentalizzato per riversare sull'ex compagno i risentimenti ed i livori (che in astratta ipotesi potrebbero essere anche giustificati) rivenienti da una relazione sentimentale fallita.=
Né può esservi dubbio sulla presenza costante, nelle condotte della Rossi, di quel dolo (generico) richiesto per l'articolo 388 cpv. c.p., della coscienza e volontà della elusione di un provvedimento. Insite nel garantire rispetto nella forma a tale provvedimento, ma non nella sostanza.=
Ed allora, per rendere la presente opposizione ammissibile, indico quale tema di approfondimento l'esame ulteriore delle note redatte dalla Psicologa Dirigente del Consultorio Familiare della ASL BT dr.ssa Lucrezia Rossi, il cui ascolto da parte del P.M. varrà a convincerlo della ineccepibilità delle ragioni espresse da Rossi Mario con la querela depositata il 15/1/1918.
La richiesta di archiviazione va disattesa.
Con ossequio.
Trani, data del deposito
avv. Carmine Di Paola

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