Cronaca
Sequestrato il prodotto ittico pescato da un pescatore sportivo
Interviene la Guardia Costiera di Barletta
Barletta - domenica 10 novembre 2024
Comunicato Stampa
Nella mattinata di sabato l'unità CP 730 della Guardia Costiera di Barletta, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari, durante la consueta attività di pattugliamento del litorale di giurisdizione ha fermato un pescatore sportivo intento all'attività subacquea con l'ausilio di apparecchi di respirazione con il supporto di unità da diporto di tipo battello pneumatico a motore. A causa dell'utilizzo di apparecchiature non consentite veniva contestato immediatamente l'illecito e conseguentemente veniva eseguito il sequestro del prodotto ittico pescato e dell'attrezzatura utilizzata.
Si ricorda che la pesca sportiva/ricreativa è l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Per praticare la pesca "non" professionale in mare, con qualsiasi tecnica e attrezzo consentito, è obbligatorio dal 2011 farne comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi MASAF) come previsto dal DM 6 dicembre 2010 seguendo una semplicissima procedura online. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi (escluso i cefalopodi).
Inoltre l'esercizio della pesca subacquea è vietato:
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
I controlli della Guardia Costiera, volti a prevenire e reprimere il ripetersi di tali pratiche non consentite, continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di giurisdizione.
Si ricorda che la pesca sportiva/ricreativa è l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Per praticare la pesca "non" professionale in mare, con qualsiasi tecnica e attrezzo consentito, è obbligatorio dal 2011 farne comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi MASAF) come previsto dal DM 6 dicembre 2010 seguendo una semplicissima procedura online. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi (escluso i cefalopodi).
Inoltre l'esercizio della pesca subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- dal tramonto al sorgere del sole.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
I controlli della Guardia Costiera, volti a prevenire e reprimere il ripetersi di tali pratiche non consentite, continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di giurisdizione.