Associazioni
Quale piano strategico del commercio per Barletta?
Una riflessione di Unimpresa Bat
Barletta - mercoledì 27 luglio 2016
Comunicato Stampa
"Documento Strategico del Commercio", è questo il complesso strumento di programmazione, complesso e completo, espressamente previsto dal nuovo vigente Codice Regionale del Commercio. «Molti di quei principi avevamo chiesto fossero già recepiti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche del comune di Barletta - scrivono i referenti di Unimpresa Bat - quello pasticciato frettolosamente adottato dal Consiglio comunale lo scorso anno che tanto fece discutere e che non convinse neanche chi lo votò in Commissione e poi nello stesso Consiglio comunale.
Il Comune di Barletta quindi parte da sottozero e deve immediatamente predisporsi ad accordarsi con il D.S.C. tenendo conto dei provvedimenti attuativi regionali per definire, tra l'altro:
a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2.
Non solo, la stessa Regione Puglia, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le modalità di cui all'articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle diverse tipologie di attività commerciali.
Tali provvedimenti definiscono: a) i criteri di autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacita tecniche, possono avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita, identificando: 1) le attività assoggettabili ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per l'insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione; 4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione; b) misure di incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali. Infine il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate. Inoltre il comune definisce: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante; d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da: 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico; 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Nel merito della Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16. 2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. e consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie. 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
I paroloni usati in questi giorni a proposito di Pianificazione Strategica del Commercio a Barletta vanno evidentemente ridimensionati per evitare di dare ai cittadini, agli imprenditori e finanche agli amici sindacalisti l'impressione di aver posto in essere quello che invece non è, non è per nulla ciò che invece deve essere e che anche la città di Barletta è tenuta a munirsi per tentare di recuperare un minimo del tantissimo tempo perso in tutti questi anni nonostante la grande spesa pubblica stanziata e fumata per tali finalità.
Il comune di Barletta quindi, come quelli di Trani, Andria, Bisceglie, Canosa e tutti gli altri si predispongano all'enorme mole di lavoro che è sul tavolo e soprattutto lo faccia senza pensare di utilizzare quei vecchi metodi classisti e discriminatori che tanti danni hanno fatto alla città ed altrettanti benefici hanno portato ai soliti noti. Piuttosto ora si diano da fare per ricercare e stanziare le risorse, anche economiche, per far fronte a tutti questi adempimenti rifacendo da zero i propri Piani del Commercio, ove esistenti cioè quasi da nessuna parte. Nessun entusiasmo quindi e soprattutto si chiamino le cose con il loro nome».
Il Comune di Barletta quindi parte da sottozero e deve immediatamente predisporsi ad accordarsi con il D.S.C. tenendo conto dei provvedimenti attuativi regionali per definire, tra l'altro:
a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2.
Non solo, la stessa Regione Puglia, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le modalità di cui all'articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle diverse tipologie di attività commerciali.
Tali provvedimenti definiscono: a) i criteri di autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacita tecniche, possono avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita, identificando: 1) le attività assoggettabili ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per l'insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione; 4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione; b) misure di incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali. Infine il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate. Inoltre il comune definisce: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante; d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da: 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico; 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Nel merito della Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16. 2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. e consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie. 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
I paroloni usati in questi giorni a proposito di Pianificazione Strategica del Commercio a Barletta vanno evidentemente ridimensionati per evitare di dare ai cittadini, agli imprenditori e finanche agli amici sindacalisti l'impressione di aver posto in essere quello che invece non è, non è per nulla ciò che invece deve essere e che anche la città di Barletta è tenuta a munirsi per tentare di recuperare un minimo del tantissimo tempo perso in tutti questi anni nonostante la grande spesa pubblica stanziata e fumata per tali finalità.
Il comune di Barletta quindi, come quelli di Trani, Andria, Bisceglie, Canosa e tutti gli altri si predispongano all'enorme mole di lavoro che è sul tavolo e soprattutto lo faccia senza pensare di utilizzare quei vecchi metodi classisti e discriminatori che tanti danni hanno fatto alla città ed altrettanti benefici hanno portato ai soliti noti. Piuttosto ora si diano da fare per ricercare e stanziare le risorse, anche economiche, per far fronte a tutti questi adempimenti rifacendo da zero i propri Piani del Commercio, ove esistenti cioè quasi da nessuna parte. Nessun entusiasmo quindi e soprattutto si chiamino le cose con il loro nome».