Istituzionale
Orari attività commerciali per il 2013: un'ordinanza del commissario prefettizio
I negozi dovranno indicare in chiaro orari di apertura e chiusura e giorni di riposo. Tutti i dettagli del documento
Barletta - mercoledì 19 dicembre 2012
Il Commissario Straordinario dott.ssa Anna Maria Manzone ha emesso un'ordinanza in materia di orari delle attività commerciali per l'anno 2013. "Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori", con tale provvedimento si ordina:
1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHÈ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei d'informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
- Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.
Si dispone, inoltre, che il mercato settimanale e i mercatini rionali possano svolgersi in via straordinaria domenica 22 dicembre 2013. Si ordina, altresì, a tutti i titolari delle attività commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel disciplinare per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007. Le violazioni saranno soggette a sanzione amministrativa.
1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHÈ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei d'informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
- Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.
Si dispone, inoltre, che il mercato settimanale e i mercatini rionali possano svolgersi in via straordinaria domenica 22 dicembre 2013. Si ordina, altresì, a tutti i titolari delle attività commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel disciplinare per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007. Le violazioni saranno soggette a sanzione amministrativa.