Multe sulle strisce blu, le decisioni in mano ai comuni
Fine della querelle tra Anci e Ministero dei Trasporti
1) La materia e' competenza dei Comuni che ne disciplinano le modalita' con propri atti deliberativi;
2) per cio' che riguarda le zone a strisce blu, laddove la sosta si protragga oltre il termine per il quale l'utente ha pagato, i Comuni hanno piena titolarita' di irrogare sanzioni pecuniarie sulla base di propri atti deliberativi gia' adottati o da adottare, secondo il Codice della strada.
"Questo dice il comunicato emesso al termine della riunione e concordato, parola per parola, dai Ministri e dal Presidente Fassino - ha puntualizzato l'Anci - Ogni successiva e unilaterale interpretazione o precisazione e' superflua e fonte unicamente di inutili equivoci, che non vi e' alcuna ragione di alimentare". Parole che lasciano presagire come questa polemica possa avere strascichi.
Questa inoltre la nota informativa inviata dall'Anci ai comuni italiani:
Ai Comuni
Ai dirigenti di servizio della Polizia Locale
NOTA OPERATIVA
SU SOSTA LIMITATA O REGOLAMENTATA ART. 7 DEL CDS
Nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:
1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l'orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall'art. 157 co. 8 del CDS;
2. Ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell'art. 7 del CDS;
3. Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si rende palese la circostanza del suddetto punto 2 ma solo la presenza di una reiterazione della condotta.
In ogni caso, la violazione della regolazione comunale della sosta è sanzionata dal Codice della strada (solo a titolo esemplificativo si cita anche la violazione del comma 14 dell'art.7) oltre alle attività di autotutela contrattuale previste dalle clausole penali eventualmente previste dalle società di gestione dei parcheggi.
E' giusto il caso di segnalare infine che il mancato accertamento di una violazione, anche da parte dell'ausiliario del traffico, nonché la mancata contestazione immediata della stessa e la applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada, può configurarsi come grave pregiudizio delle finalità di deterrenza nonché per garantire il
rispetto delle regole di tutti gli utilizzatori del bene comune, oltre che realizzare un'eventuale responsabilità erariale".