Bandi e concorsi
La Guardia di Finanza cerca 297 allievi marescialli
Avviato l'85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Tutte le norme per accedere
Barletta - lunedì 25 febbraio 2013
La Gazzetta Ufficiale nr. 14 – (4^ Serie Speciale del 19 febbraio 2013) pubblica le norme del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di nr. 297 allievi marescialli all'85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014, di cui:
n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario;
n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
n. 08 per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando";
n. 18 per la specializzazione "tecnico di macchine";
n. 04 per la specializzazione "tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta".
Dei 267 posti per il contingente ordinario:
a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2 del bando di concorso, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del citato bando, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare per la specializzazione di "tecnico di macchine", sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del bando, che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per motoristi navali presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorità di cui all'art.2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di "motorista navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente la maggiore anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it – area concorsi Online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro il termine perentorio del 21 marzo 2013. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art.10 del bando di concorso.
Solo in caso di avaria del sistema informatico o indisponibilità di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato nell'allegato 1 del bando di concorso, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
Possono partecipare al concorso:
A. gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
1. non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 del bando di concorso, superato il 35° anno di età;
2. siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al citato art. 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2012/2013;
3. non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4. non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;
5. non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
B. i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi, che:
1. abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 1 del bando, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26, ossia siano nati nel periodo compreso tra il 21 marzo 1987 e il 21 marzo 1995.
2. godano dei diritti civili e politici;
3. non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
4. non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5. non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;
6. non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7. siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8. non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9. siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2012/2013.
I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Lo svolgimento del concorso prevede:
a. una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
b. una prova scritta di composizione italiana;
c. l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
d. l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
e. una prova orale di cultura generale;
f. un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g. una prova facoltativa di informatica.
Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici. Al termine del corso di cui all'art. 21 del bando di concorso, gli allievi dichiarati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione base.
Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario;
n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
n. 08 per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando";
n. 18 per la specializzazione "tecnico di macchine";
n. 04 per la specializzazione "tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta".
Dei 267 posti per il contingente ordinario:
a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2 del bando di concorso, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del citato bando, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare per la specializzazione di "tecnico di macchine", sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del bando, che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per motoristi navali presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorità di cui all'art.2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di "motorista navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente la maggiore anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it – area concorsi Online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro il termine perentorio del 21 marzo 2013. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art.10 del bando di concorso.
Solo in caso di avaria del sistema informatico o indisponibilità di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato nell'allegato 1 del bando di concorso, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
Possono partecipare al concorso:
A. gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
1. non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 del bando di concorso, superato il 35° anno di età;
2. siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al citato art. 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2012/2013;
3. non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4. non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;
5. non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
B. i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi, che:
1. abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 1 del bando, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26, ossia siano nati nel periodo compreso tra il 21 marzo 1987 e il 21 marzo 1995.
2. godano dei diritti civili e politici;
3. non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
4. non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5. non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;
6. non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7. siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8. non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9. siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2012/2013.
I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Lo svolgimento del concorso prevede:
a. una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
b. una prova scritta di composizione italiana;
c. l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
d. l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
e. una prova orale di cultura generale;
f. un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g. una prova facoltativa di informatica.
Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici. Al termine del corso di cui all'art. 21 del bando di concorso, gli allievi dichiarati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione base.
Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.