Politica
Ferie ai dirigenti, punto per punto le precisazioni di Maffei
Intervento del sindaco e dell'assessore alle risorse umane Terrone. La spiegazione del dirigente firmatario della determina
Barletta - giovedì 18 ottobre 2012
20.36
In riferimento alle polemiche seguite al pagamento di ferie arretrate da parte dell'Amministrazione ad alcuni dirigenti comunali, il Sindaco Nicola Maffei e l'Assessore comunale alle Risorse Umane, Luigi Terrone ritengono doveroso precisare definitivamente quanto segue. L'atto in questione è una determinazione dirigenziale, ovvero un provvedimento tecnico/amministrativo da parte dei dirigenti di settore nell'ambito della loro autonomia gestionale prevista dalla legge. Per questo motivo è stato chiesto al dirigente firmatario la - dott.ssa Maria Letizia Pittari - di spiegare le motivazioni della suddetta determinazione.
Perché sono state monetizzate le ferie:
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito con una "marginale" modifica nella L. n. 135/2012, dispone che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto". In riscontro a una nostra richiesta di parere dell'A.N.C.I., la nota prot. n. 32937 del 06.08.2012 del Servizio studi e consulenza trattamento personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato testualmente che "in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista". Dunque, l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012 rappresenta lo spartiacque per individuare il momento a partire dal quale non è più possibi le procedere alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, restando salvaguardate tutte le situazioni consolidatesi in precedenza. Anche il senso del parere della funzione pubblica è quello di ritenere salvaguardate, e quindi di consentirne la relativa monetizzazione, tutte quelle situazioni che si sono consolidate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, non avendo lo stesso espressa portata retroattiva. Diversamente opinando, infatti, si pregiudicherebbero, in contrasto con le norme dell'ordinamento che garantiscono e tutelano la certezza del diritto, tutte quelle situazioni in cui un dipendente, nel caso in questione con contratto a tempo determinato, accertate e documentate esigenze di servizio, non abbia potuto fruire delle ferie maturate. Quest'ultimo istituto giuridico è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e rappresenta uno strumento di recupero delle energie psicofisiche consumate durante l'ordinario espletamento della propria lavorativa. Sulla base delle argomentazioni confortati da un parere dell'Avvocatura comunale abbiamo proceduto alla monetizzazione delle ferie non godute agli ex dirigenti Ing. Pierro e d.ssa Scommegna e al Dirigente di staff dr. Attolico, i quali non avevano potuto godere delle ferie, in misura diversa, per esigenze di servizio come attestato dal Sindaco sui rinvii agli atti. In relazione a quest'ultimo incarico, si precisa, altresì, che in data 10 luglio al dr. Attolico è stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, essendo il precedente scaduto. Da una analisi della giurisprudenza si può verificare che - in relazione ai rapporti dirigenziali, regolati da diversi contratti succedutisi nel tempo, a loro volta accessivi di autonomi provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali - la verifica dei principi in menzione deve essere ragguagliata ai singoli rapporti contrattuali, atomisticamente considerati, senza possibilità di interazione tra i diversi negozi stipulati. A fronte di un successivo incarico di funzioni dirigenziali (anche per ipotesi replicativo delle funzioni già in precedenza conferite allo stesso dirigente), assuntane l'autonomia con il provvedimento precedente, corrisponde un nuovo rapporto, i cui diritti ed obbligazioni reciproci sono regolati da un nuovo strumento negoziale. Dunque, il contratto successivo è autonomo rispetto a quello precedente e regola un nuovo rapporto nel quale maturano nuove e diverse ferie e nell'ambito del quale non vi è spazio, in senso giuridico, per il godimento di quelle maturate in precedenza. Per le motivazioni espresse ritengo che il provvedimento dirigenziale n. 1429 del 1° ottobre 2012, sia pienamente legittimo e che anzi abbia evitato l'esposizione del Comune ad azioni legali da parte dei dirigenti legittimati alla percezione della monetizzazione delle ferie già dal mese di luglio.
Provenienza delle risorse utilizzate per il pagamento delle ferie non godute e momento del pagamento.
I capitoli di PEG sui quali sono state pagate le somme (lorde) sono disponibili in allegato alla determinazione quale attestato di copertura finanziaria prodotto dal settore bilancio e comunque riguardano impegni a residuo esclusivamente di spesa del personale (trattamento economico fondamentale) e relativi oneri previdenziali. Sentito il responsabile delle elaborazioni stipendiali, si conferma che corrisponde al vero che il compenso di cui alla determinazione di pagamento è stato inserito negli stipendi del mese di settembre prima della pubblicazione ufficiale dell'atto. Tale circostanza è addebitabile al fatto che per necessità procedurali della elaborazione degli stipendi in tempo utile per il pagamento entro il 27 era già stato inserito l'importo a ciascuno dei dirigenti spettante. Tale immissione era comunque stata preceduta da accertamenti sulla legittimità della percezione del compenso da formalizzare nell'atto di determinazione, poi regolarmente assunto e pubblicato, e sulla sussistenza di copertura finanziaria nella gestione residui passivi della spesa del personale.
Necessità della tempistica dell'atto.
Si precisa altresì che tale procedura è stata necessaria per ovviare ad azioni legali a carico del Comune da parte dei dirigenti legittimati alla percezione già dal mese di agosto e che l'ufficio ha temporeggiato nella adozione dell'atto di liquidazione esclusivamente per chiarimenti in ordine alla portata della novella legislativa del DL. 95/2012 art. 5 comma 8 materia di ferie non godute.
Non mancano i precedenti.
In conclusione dobbiamo altresì precisare che la liquidazione delle ferie non godute è già avvenuta nel settembre 2006 per dirigenti cessati dal servizio (così come previsto dalle norme di legge) e che avevano accumulato giorni di riposo nel periodo 2005/2006 di cui non avevano beneficiato.
Speriamo di aver chiarito definitivamente la posizione dell'Amministrazione. Ogni altro genere di strumentalizzazione ed accanimento mediatico non può cambiare la realtà e la legittimità dei nostri atti.
Perché sono state monetizzate le ferie:
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito con una "marginale" modifica nella L. n. 135/2012, dispone che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto". In riscontro a una nostra richiesta di parere dell'A.N.C.I., la nota prot. n. 32937 del 06.08.2012 del Servizio studi e consulenza trattamento personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato testualmente che "in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista". Dunque, l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012 rappresenta lo spartiacque per individuare il momento a partire dal quale non è più possibi le procedere alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, restando salvaguardate tutte le situazioni consolidatesi in precedenza. Anche il senso del parere della funzione pubblica è quello di ritenere salvaguardate, e quindi di consentirne la relativa monetizzazione, tutte quelle situazioni che si sono consolidate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, non avendo lo stesso espressa portata retroattiva. Diversamente opinando, infatti, si pregiudicherebbero, in contrasto con le norme dell'ordinamento che garantiscono e tutelano la certezza del diritto, tutte quelle situazioni in cui un dipendente, nel caso in questione con contratto a tempo determinato, accertate e documentate esigenze di servizio, non abbia potuto fruire delle ferie maturate. Quest'ultimo istituto giuridico è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e rappresenta uno strumento di recupero delle energie psicofisiche consumate durante l'ordinario espletamento della propria lavorativa. Sulla base delle argomentazioni confortati da un parere dell'Avvocatura comunale abbiamo proceduto alla monetizzazione delle ferie non godute agli ex dirigenti Ing. Pierro e d.ssa Scommegna e al Dirigente di staff dr. Attolico, i quali non avevano potuto godere delle ferie, in misura diversa, per esigenze di servizio come attestato dal Sindaco sui rinvii agli atti. In relazione a quest'ultimo incarico, si precisa, altresì, che in data 10 luglio al dr. Attolico è stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, essendo il precedente scaduto. Da una analisi della giurisprudenza si può verificare che - in relazione ai rapporti dirigenziali, regolati da diversi contratti succedutisi nel tempo, a loro volta accessivi di autonomi provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali - la verifica dei principi in menzione deve essere ragguagliata ai singoli rapporti contrattuali, atomisticamente considerati, senza possibilità di interazione tra i diversi negozi stipulati. A fronte di un successivo incarico di funzioni dirigenziali (anche per ipotesi replicativo delle funzioni già in precedenza conferite allo stesso dirigente), assuntane l'autonomia con il provvedimento precedente, corrisponde un nuovo rapporto, i cui diritti ed obbligazioni reciproci sono regolati da un nuovo strumento negoziale. Dunque, il contratto successivo è autonomo rispetto a quello precedente e regola un nuovo rapporto nel quale maturano nuove e diverse ferie e nell'ambito del quale non vi è spazio, in senso giuridico, per il godimento di quelle maturate in precedenza. Per le motivazioni espresse ritengo che il provvedimento dirigenziale n. 1429 del 1° ottobre 2012, sia pienamente legittimo e che anzi abbia evitato l'esposizione del Comune ad azioni legali da parte dei dirigenti legittimati alla percezione della monetizzazione delle ferie già dal mese di luglio.
Provenienza delle risorse utilizzate per il pagamento delle ferie non godute e momento del pagamento.
I capitoli di PEG sui quali sono state pagate le somme (lorde) sono disponibili in allegato alla determinazione quale attestato di copertura finanziaria prodotto dal settore bilancio e comunque riguardano impegni a residuo esclusivamente di spesa del personale (trattamento economico fondamentale) e relativi oneri previdenziali. Sentito il responsabile delle elaborazioni stipendiali, si conferma che corrisponde al vero che il compenso di cui alla determinazione di pagamento è stato inserito negli stipendi del mese di settembre prima della pubblicazione ufficiale dell'atto. Tale circostanza è addebitabile al fatto che per necessità procedurali della elaborazione degli stipendi in tempo utile per il pagamento entro il 27 era già stato inserito l'importo a ciascuno dei dirigenti spettante. Tale immissione era comunque stata preceduta da accertamenti sulla legittimità della percezione del compenso da formalizzare nell'atto di determinazione, poi regolarmente assunto e pubblicato, e sulla sussistenza di copertura finanziaria nella gestione residui passivi della spesa del personale.
Necessità della tempistica dell'atto.
Si precisa altresì che tale procedura è stata necessaria per ovviare ad azioni legali a carico del Comune da parte dei dirigenti legittimati alla percezione già dal mese di agosto e che l'ufficio ha temporeggiato nella adozione dell'atto di liquidazione esclusivamente per chiarimenti in ordine alla portata della novella legislativa del DL. 95/2012 art. 5 comma 8 materia di ferie non godute.
Non mancano i precedenti.
In conclusione dobbiamo altresì precisare che la liquidazione delle ferie non godute è già avvenuta nel settembre 2006 per dirigenti cessati dal servizio (così come previsto dalle norme di legge) e che avevano accumulato giorni di riposo nel periodo 2005/2006 di cui non avevano beneficiato.
Speriamo di aver chiarito definitivamente la posizione dell'Amministrazione. Ogni altro genere di strumentalizzazione ed accanimento mediatico non può cambiare la realtà e la legittimità dei nostri atti.