La città
Caso “addetto stampa” del sindaco, interviene l’Assostampa
«Chiediamo il riesame e il ritiro del provvedimento». Fatta chiarezza giuridica sulle differenza fra portavoce, URP e ufficio stampa
Barletta - giovedì 2 febbraio 2012
15.46
«Appresa la notizia del conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di un addetto stampa di Codesto Comune, come si legge nella determinazione Dirigenziale n. 2702 del 31.12.2011, questo Sindacato reitera le sue perplessità sul provvedimento atteso che l'Ente dispone già di un Ufficio Stampa, composto sia da un giornalista professionista che ne è il responsabile che da un giornalista pubblicista, e dunque vi è già, di fatto, sia un Capo Ufficio Stampa che un Addetto Stampa». E' quanto scrivono Vincenzo Rutigliano, referente per la Bat di Assostampa e Raffaele Lorusso, presidente regionale del medesimo sindacato, aggiungendo una nota tecnica di chiarezza sul caso "addetto stampa" del sindaco Maffei. Al termine dell'intervento, viene posta sotto incontrovertibile luce giuridica la distinzione fra i ruoli di portavoce, URP e addetto stampa, citando gli articoli 7-8-9 L.150/2000 proprio a ribadire l'eventuale inappropriatezza dell'atto comunale di recente divulgazione. I referenti di Assostampa chiedono così al sindaco Maffei il riesame e il ritiro dell'atto stesso.
«L'incarico de qua è ridondante ed aggiuntivo rispetto alle professionalità già esistenti nell'Ente e dunque quella ulteriore individuata, oggetto di determinazione dirigenziale, è semmai un'altra forma di professionalità per la quale l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti non è richiesta, per esempio per la figura del Portavoce (art. 7 della Legge 150/2000) o per quella del Responsabile dell'Urp (art. 8 della legge 150/2000), per le quali occorre fare riferimento appunto alla 150/2000 che nella determinazione n. 2702/2011 non è citata.
Altra cosa per l'ufficio stampa per il quale è espressamente richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (art.9 legge 150/2000), integrando altrimenti il reato penale di esercizio abusivo della professione.
Questo Sindacato chiede pertanto il riesame della questione con il ritiro del provvedimento e,semmai, la sua riadozione ma con presupposti normativi e regolamentari diversi giacchè, nei termini in cui l'atto è stato adottato, si appalesa un difetto di titolarità professionale in capo al collaboratore individuato».
«L'incarico de qua è ridondante ed aggiuntivo rispetto alle professionalità già esistenti nell'Ente e dunque quella ulteriore individuata, oggetto di determinazione dirigenziale, è semmai un'altra forma di professionalità per la quale l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti non è richiesta, per esempio per la figura del Portavoce (art. 7 della Legge 150/2000) o per quella del Responsabile dell'Urp (art. 8 della legge 150/2000), per le quali occorre fare riferimento appunto alla 150/2000 che nella determinazione n. 2702/2011 non è citata.
Altra cosa per l'ufficio stampa per il quale è espressamente richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (art.9 legge 150/2000), integrando altrimenti il reato penale di esercizio abusivo della professione.
Questo Sindacato chiede pertanto il riesame della questione con il ritiro del provvedimento e,semmai, la sua riadozione ma con presupposti normativi e regolamentari diversi giacchè, nei termini in cui l'atto è stato adottato, si appalesa un difetto di titolarità professionale in capo al collaboratore individuato».