Altri sport
Medicina Sportiva, la Puglia dice "sì" alla liberalizzazione dei certificati agonistici
Lo ha stabilito il Consiglio Regionale. Arriva anche un "no" alla deregulation
Barletta - mercoledì 17 luglio 2013
Medicina sportiva e certificati di attività agonistica, la lotta approda a nuovi sbocchi su scala pugliese. Recentemente la seconda commissione presieduta da Giovanni Brigante aveva approvato a maggioranza, con l'astensione del capogruppo di Sel Michele Losappio, la proposta di legge relativa alla semplificazione del rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica. Con questa legge bipartisan si intendeva ampliare le opportunità di tutela dei cittadini che praticano lo sport, estendendo la facoltà di rilascio delle certificazioni di idoneità ai centri medici privati, diretti da medici specialisti in medicina dello sport, a firma esclusivamente di medici in possesso di relativa specializzazione. Un provvedimento è da intendersi come modifica ed integrazione alla legge regionale del 2006 "Interventi in materia sanitaria", considerate le relative competenze, in conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministero della sanità del 13 marzo 1995, riguardante la tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
Ieri una svolta: una nota del consigliere regionale Giammarco Surico (indipendente PdL), componente Commissione Sanità del Consiglio regionale pugliese, ha attestato il "sì" del Consiglio alla liberalizzazione e il "no" alla deregulation. "Il Consiglio regionale ha scritto oggi una buona pagina di collaborazione al di là degli steccati ideologici e partitici, per il bene della comunità- si legge sulla nota- L'approvazione dei ddl bipartisan in materia di semplificazione amministrativa rappresentano certamente un passo in avanti per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più snelli e praticabili. In particolare il ddl sulle certificazioni di idoneità all'attività agonistica segna un punto a favore di una necessaria liberalizzazione del settore contemperando, però, l'assoluta tutela della salute dello sportivo. Naturalmente, liberalizzazione non vuol dire deregulation. Il percorso che stava seguendo il consiglio regionale in un primo tempo non andava nella direzione giusta. Si deve dare atto all'assessore Gentile di aver introdotto dei correttivi e di aver assegnato, come da me sollecitato, una valenza tecnica al provvedimento che era di competenza della Commissione Sanità".
La discussione sul tema, viva da circa due mesi, era stata avviata in maggio da richiesta che seguiva quanto stabilito un mese prima dal Tar Puglia -sede di Bari- Sezione II, con sentenza n. 880 del 29/05/2013: il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso di un medico specialista in medicina dello sport, difeso dall'avv. Rossella Piazzolla, aveva stabilito che" le delibere regionali n. 2234 e 7513 del 1986 non contengono, né potrebbero contenere, una disciplina della materia derogatoria rispetto alla vigente disciplina nazionale pena la fondatezza del dedotto vizio di incompetenza di cui al 3° motivo di ricorso". In soldoni, il medico barlettano, che rilasciava certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica presso il suo esercizio, nell'agosto 2012 era stato invitato dall'ASL Bat "a eliminare ogni e qualsiasi dicitura riportante autorizzazioni ricevute da questo Ufficio … a non emettere certificazioni di idoneità all'attività agonistica (art. 5 nD.M. 18.02.1982) senza il possesso degli specifici requisiti e autorizzazione previste dalla vigente normativa … a revocare tutte le certificazioni impropriamente rilasciate". Il ricorrente aveva impugnato la richiamata determinazione deducendo una pluralità di profili di illegittimità. La Regione Puglia e l'A.S.L. BAT si erano costituite in giudizio eccependo in via pregiudiziale la tardività dell'impugnazione riferita ai provvedimenti regionali. Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013 la causa veniva rinviata al merito ed all'esito della pubblica udienza del 16 maggio 2013, trattenuta in decisione, fino alla deliberazione.
Allo stato attuale la Regione Puglia non aveva formulato una legge regionale di disciplina delle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.l. 1979 n. 663 convertita in legge 1980 n.33 che consentiva ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni di idoneità all'attività sportiva. L'augurio, conclude la nota del Consiglio Regionale, è che "da una parte i ddl seguano un iter più appropriato e, dall'altra, nella stesura del regolamento, l'assessorato regionale alle politiche della Salute, tenga conto di questo particolare e delicato aspetto, includendo l'obbligatorietà del possesso di requisiti idonei per i centri autorizzati al rilascio dei certificati e introducendo meccanismi di controllo adeguati".
(Twitter: @GuerraLuca88)
Ieri una svolta: una nota del consigliere regionale Giammarco Surico (indipendente PdL), componente Commissione Sanità del Consiglio regionale pugliese, ha attestato il "sì" del Consiglio alla liberalizzazione e il "no" alla deregulation. "Il Consiglio regionale ha scritto oggi una buona pagina di collaborazione al di là degli steccati ideologici e partitici, per il bene della comunità- si legge sulla nota- L'approvazione dei ddl bipartisan in materia di semplificazione amministrativa rappresentano certamente un passo in avanti per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più snelli e praticabili. In particolare il ddl sulle certificazioni di idoneità all'attività agonistica segna un punto a favore di una necessaria liberalizzazione del settore contemperando, però, l'assoluta tutela della salute dello sportivo. Naturalmente, liberalizzazione non vuol dire deregulation. Il percorso che stava seguendo il consiglio regionale in un primo tempo non andava nella direzione giusta. Si deve dare atto all'assessore Gentile di aver introdotto dei correttivi e di aver assegnato, come da me sollecitato, una valenza tecnica al provvedimento che era di competenza della Commissione Sanità".
La discussione sul tema, viva da circa due mesi, era stata avviata in maggio da richiesta che seguiva quanto stabilito un mese prima dal Tar Puglia -sede di Bari- Sezione II, con sentenza n. 880 del 29/05/2013: il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso di un medico specialista in medicina dello sport, difeso dall'avv. Rossella Piazzolla, aveva stabilito che" le delibere regionali n. 2234 e 7513 del 1986 non contengono, né potrebbero contenere, una disciplina della materia derogatoria rispetto alla vigente disciplina nazionale pena la fondatezza del dedotto vizio di incompetenza di cui al 3° motivo di ricorso". In soldoni, il medico barlettano, che rilasciava certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica presso il suo esercizio, nell'agosto 2012 era stato invitato dall'ASL Bat "a eliminare ogni e qualsiasi dicitura riportante autorizzazioni ricevute da questo Ufficio … a non emettere certificazioni di idoneità all'attività agonistica (art. 5 nD.M. 18.02.1982) senza il possesso degli specifici requisiti e autorizzazione previste dalla vigente normativa … a revocare tutte le certificazioni impropriamente rilasciate". Il ricorrente aveva impugnato la richiamata determinazione deducendo una pluralità di profili di illegittimità. La Regione Puglia e l'A.S.L. BAT si erano costituite in giudizio eccependo in via pregiudiziale la tardività dell'impugnazione riferita ai provvedimenti regionali. Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013 la causa veniva rinviata al merito ed all'esito della pubblica udienza del 16 maggio 2013, trattenuta in decisione, fino alla deliberazione.
Allo stato attuale la Regione Puglia non aveva formulato una legge regionale di disciplina delle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.l. 1979 n. 663 convertita in legge 1980 n.33 che consentiva ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni di idoneità all'attività sportiva. L'augurio, conclude la nota del Consiglio Regionale, è che "da una parte i ddl seguano un iter più appropriato e, dall'altra, nella stesura del regolamento, l'assessorato regionale alle politiche della Salute, tenga conto di questo particolare e delicato aspetto, includendo l'obbligatorietà del possesso di requisiti idonei per i centri autorizzati al rilascio dei certificati e introducendo meccanismi di controllo adeguati".
(Twitter: @GuerraLuca88)