Calcio
Calcio, la Tessera del Tifoso è illegittima?
Il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di Codacons e Federsupporter
Barletta - mercoledì 14 dicembre 2011
18.27
Un regalo di Natale con i fiocchi per le tifoserie organizzate di tutta l'Italia, compresa quella barlettana che ogni domenica fa sentire la propria voce in merito. Infatti, secondo quanto emerge dalla sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dal Codacons e dalla Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che circa un mese fa ha respinto il ricorso contro la "Tessera del tifoso", presentato dalle due organizzazioni. Le rimostranze di Federsupporter e Codacons erano in particolare inerenti al nodo tessera, di fatto una carta di credito ricaricabile senza la quale i tifosi hanno enormi difficoltà nell'acquisto di biglietti ed abbonamenti per seguire la propria squadra del cuore. Secondo questo punto di vista, la tessera del tifoso rischia fortemente di condizionare le scelte economiche dei tifosi, che si vedono così costretti ad un'ulteriore spesa per acquistare dei biglietti. E in un periodo di crisi, si sa, aggiungere spese alle spese che i tifosi già sostengono per l'acquisto dei biglietti e per le chilometriche trasferte può apparire una scelta fuori misura. Accogliendo quindi l'accorato appello delle tifoserie organizzate di tutta Italia, sin dal primo momento contrarie alla restrittiva "Tessera del tifoso", Codacons e Federsupporter hanno portato la faccenda sul banco di giudizio del Consigli di stato, che ha accolto quanto proposto dai due enti, dichiarando, a tutti gli effetti, l'illegittimità della tessera del tifoso.
Ecco quanto il Consiglio di Stato ha riportato nella motivazione che ha portato all'importante decisione: «l'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto».
Di conseguenza, sulla base di tali motivazioni, che senza dubbio tutelano il tifoso/consumatore, i giudici del Consiglio di Stato impongono di fatto al Tar del Lazio di discutere nuovamente della macro-dinamica sottesa alla sottoscrizione delle tessere del tifoso, fissando una nuova udienza che dovrà valutare la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti ed effettivamente riscontrate anche dai due enti. Notizia migliore non poteva esserci per le tifoserie organizzate del territorio italiano, che attenderanno ora le novità che proverranno dal Tar del Lazio in merito a tale misura restrittiva introdotta dal precedente ministro degli Interni Roberto Maroni e sempre osteggiata dalle tifoserie. Probabilmente questa ennesima puntata della querelle tessera del tifoso non porterà cambiamenti entro brevi lassi di tempo, ma quel che sperano i tifosi è che la Tessera venga abolita, e che non si canti più l'ormai ripetitivo coro "No alla tessera del tifoso".
Ecco quanto il Consiglio di Stato ha riportato nella motivazione che ha portato all'importante decisione: «l'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto».
Di conseguenza, sulla base di tali motivazioni, che senza dubbio tutelano il tifoso/consumatore, i giudici del Consiglio di Stato impongono di fatto al Tar del Lazio di discutere nuovamente della macro-dinamica sottesa alla sottoscrizione delle tessere del tifoso, fissando una nuova udienza che dovrà valutare la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti ed effettivamente riscontrate anche dai due enti. Notizia migliore non poteva esserci per le tifoserie organizzate del territorio italiano, che attenderanno ora le novità che proverranno dal Tar del Lazio in merito a tale misura restrittiva introdotta dal precedente ministro degli Interni Roberto Maroni e sempre osteggiata dalle tifoserie. Probabilmente questa ennesima puntata della querelle tessera del tifoso non porterà cambiamenti entro brevi lassi di tempo, ma quel che sperano i tifosi è che la Tessera venga abolita, e che non si canti più l'ormai ripetitivo coro "No alla tessera del tifoso".