Via dei Muratori
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La città

Via dei Muratori, Musti ripercorre la vicenda degli ultimi 3 anni

«Cascella dice "Sulle carte del PRG occorre guardare avanti e non indietro". Ma giova alla trasparenza e alla legalità?»

Dopo la risposta del sindaco Cascella, l'imprenditore Aldo Musti ripercorre alcuni punti salienti della vicenda di via dei Muratori. «Il sindaco Cascella: "Sulle carte del PRG occorre guardare avanti e non indietro". Ma giova alla trasparenza e alla legalità? Il Comune di Barletta, non solo non tira fuori le tavole originali del vigente P.R.G., deliberate dal Consiglio Comunale; ma, non ha mai adottato alcun atto consequenziale alle istanze e relativi solleciti, alle richiesta di chiarimenti e/o di rettifiche di alcune discordanze, rappresentate dalle indicazione scritto-grafiche del vigente P.R.G., trasmesse all'ex-Sindaco, al Commissario Prefettizio e al nuovo Sindaco, rispettivamente, in data 30/11/2011, 26/04/2012, 17/01/2013 e 11/07/2013».

«Pertanto, il Comune di Barletta, ha smarrito l'occasione di rassicurare i cittadini sull'assenza di opacità nelle indicazione del vigente P.R.G. Un esempio, l'oscura eclisse di un'intera maglia di P.R.G. – la "D2.06" – enigmaticamente smarritasi nelle tavole grafiche ma non destinata all'oblio, perché fortunatamente conservata nelle norme tecniche, che hanno prevalenza sulle tavole grafiche, da dove ancora ci parla di sé. Solo, però, le tavole originali vanno tirate fuori o rielaborate nel rispetto delle indicazioni scritte del vigente PRG. Solo sapendo da dove si è partiti si può capire dove e come si è arrivati. Non si può andare avanti con le copie delle copie, altrimenti c'è il rischio che domani, ognuno si possa scegliere la "sua", e/o interpretare le indicazione urbanistiche alla bisogna».

«Proprio come è successo, per la strada che si vede nella foto, si tratta di via dei Muratori dal n.14 al n. 12, nella zona merceologica di Barletta:
  1. Nel novembre 2010, l'ex-dirigente del settore LL.PP. e l'esperto comunale in opere e impianti, dichiarano di aver realizzato la fognatura bianca, e le opere complementari per la captazione delle acque piovane, quali caditoie stradali, marciapiedi e ripristino della pavimentazione bituminosa;
  2. Nel dicembre 2010, l'ex-responsabile del servizio edilizia pubblica e privata, dichiara che dagli atti di cui alla deliberazione di G. C. n. 153/2004 (avente per oggetto la fogna bianca e la sistemazione stradale della strada questione), oltre che dalle tavole del PRG: D2 (Zonizzazione); E1 (Viabilità); E2 (Maglie Tipizzate) dal Vigente P.R.G. non risulta esserci alcuna previsione di strada;
  3. Nel gennaio 2011, l'ex-dirigente del settore LL.PP. e l'esperto comunale in opere e impianti, dichiarano il contrario, precisamente, quanto riportato testualmente : "…non è affatto vero che il vigente piano regolatore approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 17/04/2003, non prevede la realizzazione di alcuna strada su suoli in questione, al contrario nella tavola di PRG E.1 – Attuazione del piano regolatore generale TERRITORIO URBANO;VIABILITA' DI PRG – si può constatare che su detti suoli è prevista una viabilità di quartiere…";
  4. Nel novembre 2011, l'Avvocatura Comunale, deposita al TAR, una memoria di merito per corroborare gli interessi del Comune di Barletta, che conferma le interpretazioni diametralmente opposte dei due settori UTC e LL.PP., testualmente riportato: "…Sul punto, una puntualizzazione, in sede di trattazione del merito della vicenda, è d'obbligo. In simmetria, il settore deputato alla certificazione dell'esistenza della viabilità sui suoli in giudizio (settore edilizia pubblica e privata e servizi catastali), si è espresso in termini negativi sulla esistenza della strada di piano e di tanto la difesa dell'ente ne deve prendere atto. Per dovere di puntualità, altro settore dell'amministrazione si è determinato diversamente, in merito alla esistenza della strada (nota del settore lavori pubblici del 11.1.2011, n. prot. 1588, ove letteralmente si ribadisce: "non è affatto vero che il vigente piano regolatore approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 17.4.2003, non prevede la realizzazione di alcuna strada su quei suoli…..";
  5. Nel febbraio 2012, il botto finale, l'ex-dirigente del settore edilizia pubblica e privata, sorprende tutti, con una relazione esplicativa depositata al T.A.R., in riferimento ai suddetti suoli, cioè quelli sistemati a strada pubblica, che si vede nella foto, dichiara testualmente: "…Il Piano regolatore comunale del 1971, infatti, prevedeva la strada su quei suoli, strada non soltanto, ad oggi, non realizzata, ma anche, non confermata, in sede di approvazione della variante al Piano regolatore generale – approvata con Deliberazione della G.R. n. 564/2003 – Infatti, il retino della strada scompare dalle tavole del Piano Regolatore vigente, "per una svista", dirà il Sindaco in un comunicato stampa del 02.settembre.2011, di seguito riportato, molto probabilmente, per una scelta consapevole, ….". Però, oggi, la strada c'è, l'onomastica c'è, la fogna e la sistemazione stradale è stata fatta!!!».

«Alla luce di quanto precede, queste diverse interpretazione urbanistiche fra i vari settori dello stesso Ente, sono uno schiaffo dato alla corretta amministrazione e alla trasparenza dei processi che la dovrebbero connotare, e risultano obbiettivamente contra legge, alla luce dei principali riferimenti normativi nelle varie fasi del procedimento relativo agli appalti pubblici (programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo):
  • non è, il cittadino che deve ricordare all'Amministrazione comunale, che non può esserci nessun dubbio sulla previsione viaria della strada che si vede nella foto (progettata a livello preliminare e definitivo il 2004, realizzata il 2008 e collaudata il 2009), perché, già dal 2004, nella suddetta prima fase di "programmazione", dell'opera pubblica, ha scontato la verifica in via generale della conformità territoriale ed urbanistica, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, come previsto per legge (art. 8, lett. B, del D.P.R. n. 554/1999);
  • non è, il cittadino che deve ricordare all'Amministrazione, che, la Giunta Comunale con deliberazione n. 153/2004, ha approvato un progetto definitivo, che rappresenta la viabilità in questione con la tavola grafica "1" – STRALCIO DI P.R.G. Viabilità -, necessaria, per accedere alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento ai fondi POR Puglia (art. 27, c.3, L.R. n. 13/2000 –POR Puglia 2000-2006);
  • non è, il cittadino che deve ricordare all'Amministrazione, che, il problema della chiarezza dei P.R.G. ha assunto, da tempo, particolare importanza, proprio per assicurare la più ampia tutela giurisdizionale ai privati. Per tale ragione la giurisprudenza richiede che esso contenga prescrizioni chiare, precise ed facilmente conoscibili da parte di ciascun interessato».

«Pertanto, mi chiedo o chiedo a chi di dovere, come si può parlare di nuovo P.U.G.? E nessuno si chiede, a chi giova tutto questo?».
  • Consiglio comunale
  • Appello
  • Pasquale Cascella
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