Territorio
Trasporto pubblico, cosa cambia in Puglia dal 4 maggio
Le misure, in vigore per la "Fase 2", adottate da un'ordinanza del Presidente Emiliano
Barletta - mercoledì 29 aprile 2020
Comunicato Stampa
Il presidente della Regione Puglia ha emanato un'ordinanza (num. 215) in materia di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario che stabilisce: con decorrenza dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate da tutte le imprese anche nel rispetto di quanto previsto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell'allegato 8 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché delle Linee guida contenute nell'allegato 9 dello stesso D.P.C.M. che qui si intendono, in ogni caso, riportate.
Sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020:
È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
In allegato, il testo completo dell'ordinanza n.215.
Sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020:
- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi;
- riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50% dell'ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 gg, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno 1 metro;
- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate.
- riduzione, dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all'approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione;
- la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse, attraverso la quotidiana rilevazione delle frequentazioni e potrà essere modificata, sempre subordinatamente alla approvazione della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione.
- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
In allegato, il testo completo dell'ordinanza n.215.