Scuola e Lavoro
Regione Puglia: i geometri non possono progettare in zone sismiche
Il ricorso al Tar contro la circolare. Vìola una serie di norme relative alle competenze professionali
Barletta - mercoledì 3 novembre 2010
Un nuovo capitolo si aggiunge al dibattito relativo alle competenze dei geometri in materia di progettazione in zona sismica. Questa volta la questione riguarda i geometri pugliesi, i quali chiedono l'annullamento di una circolare della Regione Puglia che ne limita le competenze. Ne abbiamo notizia dalle pagine di edilportale.com.
La questione è iniziata a luglio 2010 quando,con una Circolare interpretativa, il Servizio Lavori Pubblici della Regione Pugliaha chiarito che "la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio".
Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le strutture resistenti ai cosiddetti "stati limite". Per assimilare tali metodologie di calcolo e verifica, gli ingegneri, gli architetti, e, per quanto di competenza, i geologi hanno dovuto aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli di competenza dei tecnici laureati.
A supporto di questa tesi, la Regione Puglia ricorda alcune recenti sentenze (tra cui la 19292/2009 della Cassazione) che prefigurano la possibilità per i geometri di progettare opere rurali in c.a. di modesta entità, che non prevedono particolari e complesse metodologie di calcolo.
Tale possibilità - spiega la Regione -, è venuta meno nel momento in cui a tutto il territorio regionale è stata estesa l'obbligatorietà di progettare utilizzando esclusivamente criteri di antisismicità. Di qui la limitazione della competenza dei geometri alla sola zona sismica 4 per le attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali, con l'esclusione delle opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio, tranne i piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità.
Contro la Circolare sono insorti i geometri pugliesi che, il 13 ottobre 2010, hanno presentato ricorso al Tar per chiederne l'annullamento. La questione è stata illustrata a Bari dal Comitato dei Geometri e dei Geometri Laureati della Puglia in una conferenza stampa aperta ai Capi Gruppo del Consiglio Regionale.
Secondo i geometri, la Circolare vìola una serie di norme relative alle competenze professionali dei geometri, sancite dal RD 274/1929 che indica le attività che i geometri possono svolgere. Anche la Legislazione successiva - spiegano i geometri - si è sempre espressa in tal senso, come il Dlgs 30 del 2 febbraio 2006 "Ricognizioni fondamentali in materia di professioni" in cui si recita che "le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione".
I geometri richiamano la decisione del Tar Marche del 25/02/2010 e quella del Consiglio di Stato sul ricorso 4163/2010 avverso la Provincia di Ancona che aveva respinto i progetti di due professionisti esprimendo opinioni sulla competenza professionale dei Geometri: il Tar ha accolto il ricorso, basandosi sulla Legge 1086/1971 che consente ad un Geometra iscritto all'Albo di redigere il progetto esecutivo, nei limiti delle proprie competenze, di opere in conglomerato cementizio armato, e sul RD 274/1929 che prevede, quale oggetto dell'esercizio della professione di Geometra, la "redazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".
La questione è iniziata a luglio 2010 quando,con una Circolare interpretativa, il Servizio Lavori Pubblici della Regione Pugliaha chiarito che "la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio".
Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le strutture resistenti ai cosiddetti "stati limite". Per assimilare tali metodologie di calcolo e verifica, gli ingegneri, gli architetti, e, per quanto di competenza, i geologi hanno dovuto aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli di competenza dei tecnici laureati.
A supporto di questa tesi, la Regione Puglia ricorda alcune recenti sentenze (tra cui la 19292/2009 della Cassazione) che prefigurano la possibilità per i geometri di progettare opere rurali in c.a. di modesta entità, che non prevedono particolari e complesse metodologie di calcolo.
Tale possibilità - spiega la Regione -, è venuta meno nel momento in cui a tutto il territorio regionale è stata estesa l'obbligatorietà di progettare utilizzando esclusivamente criteri di antisismicità. Di qui la limitazione della competenza dei geometri alla sola zona sismica 4 per le attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali, con l'esclusione delle opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio, tranne i piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità.
Contro la Circolare sono insorti i geometri pugliesi che, il 13 ottobre 2010, hanno presentato ricorso al Tar per chiederne l'annullamento. La questione è stata illustrata a Bari dal Comitato dei Geometri e dei Geometri Laureati della Puglia in una conferenza stampa aperta ai Capi Gruppo del Consiglio Regionale.
Secondo i geometri, la Circolare vìola una serie di norme relative alle competenze professionali dei geometri, sancite dal RD 274/1929 che indica le attività che i geometri possono svolgere. Anche la Legislazione successiva - spiegano i geometri - si è sempre espressa in tal senso, come il Dlgs 30 del 2 febbraio 2006 "Ricognizioni fondamentali in materia di professioni" in cui si recita che "le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione".
I geometri richiamano la decisione del Tar Marche del 25/02/2010 e quella del Consiglio di Stato sul ricorso 4163/2010 avverso la Provincia di Ancona che aveva respinto i progetti di due professionisti esprimendo opinioni sulla competenza professionale dei Geometri: il Tar ha accolto il ricorso, basandosi sulla Legge 1086/1971 che consente ad un Geometra iscritto all'Albo di redigere il progetto esecutivo, nei limiti delle proprie competenze, di opere in conglomerato cementizio armato, e sul RD 274/1929 che prevede, quale oggetto dell'esercizio della professione di Geometra, la "redazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".