Attualità
«Quelle salme sono abusive»
La singolare vicenda di un cittadino alle prese con una sepoltura di troppo nella sua cappella privata
Barletta - martedì 7 novembre 2023
13.04
«Quelle salme sono abusive», si avete capito bene, succede anche questo. A denunciare la singolare vicenda è un cittadino titolare di una cappella funeraria nella quale sono sepolte persone non appartenenti alla propria famiglia. Il tutto, scrive il cittadino, che ha chiesto di rimanere anonimo, è stato autorizzato dal comune di Barletta in seguito ad una richiesta che riportava la sua stessa firma falsificata.
Dopo aver scoperto tale situazione il cittadino chiedeva al Comune di Barletta, ente concedente, di provvedere alla estumulazione delle salme dalla cappella funeraria in parola e alla traslazione dei resti in altra sede del cimitero comunale. Le istanze avanzate sono state però rigettate dall'amministrazione comunale poiché dagli atti d'ufficio non emergerebbe la prova che le firme apposte sulle dichiarazioni propedeutiche alla tumulazione siano false e non invece dello stesso ricorrente.
«L'ente - ha spiegato l'avvocato del cittadino, Marco Palieri - non contesta che le due salme di cui si discute, tumulate all'interno della cappella di famiglia del ricorrente, non appartengano in alcun modo alla famiglia del ricorrente. L'ente ha rigettato le istanze solo perché dagli atti delle pratiche appare che la tumulazione delle due salme sia stata autorizzata dallo stesso ricorrente, che avrebbe sottoscritto i necessari adempimenti burocratici, e non ritiene sufficiente il ripetuto disconoscimento. Quand'anche le firme apposte sui moduli non fossero state false (come in effetti sono e come l'autorità giudiziaria potrà accertare), le salme in contestazione non potevano essere comunque tumulate nella cappella. Neppure su autorizzazione del concessionario. Infatti, la possibilità di tumulare all'interno della cappella soggetti estranei alla famiglia del concessionario era esclusa dall'art. 5, ultimo periodo, dell'atto di concessione rep. n. 130 del 05.09.1956, nei seguenti, perentori e inequivocabili, termini: "…è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia…". Di conseguenza, anche se le firme apposte sui moduli fossero state vere (e non lo sono, come verrà essere comunque tumulate nella cappella stante il "…divieto assoluto…" espressamente stabilito dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione, evidentemente non derogabile ("…assoluto…") neppure dal concessionario. In pratica, l'Amministrazione comunale consentendo ed eseguendo la tumulazione di estranei nella cappella di famiglia del ricorrente ha violato il divieto che essa stessa aveva fissato in termini categorici e assoluti, e, come tali, inderogabili».
Dopo aver scoperto tale situazione il cittadino chiedeva al Comune di Barletta, ente concedente, di provvedere alla estumulazione delle salme dalla cappella funeraria in parola e alla traslazione dei resti in altra sede del cimitero comunale. Le istanze avanzate sono state però rigettate dall'amministrazione comunale poiché dagli atti d'ufficio non emergerebbe la prova che le firme apposte sulle dichiarazioni propedeutiche alla tumulazione siano false e non invece dello stesso ricorrente.
«L'ente - ha spiegato l'avvocato del cittadino, Marco Palieri - non contesta che le due salme di cui si discute, tumulate all'interno della cappella di famiglia del ricorrente, non appartengano in alcun modo alla famiglia del ricorrente. L'ente ha rigettato le istanze solo perché dagli atti delle pratiche appare che la tumulazione delle due salme sia stata autorizzata dallo stesso ricorrente, che avrebbe sottoscritto i necessari adempimenti burocratici, e non ritiene sufficiente il ripetuto disconoscimento. Quand'anche le firme apposte sui moduli non fossero state false (come in effetti sono e come l'autorità giudiziaria potrà accertare), le salme in contestazione non potevano essere comunque tumulate nella cappella. Neppure su autorizzazione del concessionario. Infatti, la possibilità di tumulare all'interno della cappella soggetti estranei alla famiglia del concessionario era esclusa dall'art. 5, ultimo periodo, dell'atto di concessione rep. n. 130 del 05.09.1956, nei seguenti, perentori e inequivocabili, termini: "…è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia…". Di conseguenza, anche se le firme apposte sui moduli fossero state vere (e non lo sono, come verrà essere comunque tumulate nella cappella stante il "…divieto assoluto…" espressamente stabilito dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione, evidentemente non derogabile ("…assoluto…") neppure dal concessionario. In pratica, l'Amministrazione comunale consentendo ed eseguendo la tumulazione di estranei nella cappella di famiglia del ricorrente ha violato il divieto che essa stessa aveva fissato in termini categorici e assoluti, e, come tali, inderogabili».