La città
Mini-Imu, termine ultimo il 24 gennaio: a Barletta nessun saldo sulla prima casa
I chiarimenti del servizio Tributi del Comune
Barletta - mercoledì 22 gennaio 2014
0.27
Il servizio Tributi del Comune di Barletta informa (visto l'art.1 comma 680 della L.147/2013, la Legge di Stabilità) che la cosiddetta "Mini-Imu" con scadenza il 24 gennaio 2014 non deve essere versata per l'abitazione principale. Il comune di Barletta non ha infatti deliberato alcun aumento dell'aliquota per l'abitazione principale, rimasta allo 0,4% standard prevista dallo Stato.
Solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i contribuenti dovranno procedere al versamento del 40% della differenza tra quanto dovuto con l'aliquota standard dello 0,76% e l'aliquota fissata dal Comune allo 0,86% (incremento deliberato con i poteri del Consiglio dal Commissario straordinario), tenendo conto delle riduzioni della base imponibile che qui si riportano:
-Scaglione; Riduzione %
-da 0 fino a € 6.000 compresi; 100 %
-da € 6.000 fino a € 15.500 compresi; 70 %
-da € 15.500 fino a € 25.500 compresi; 50 %
-da € 25.500 fino a € 32.000 compresi; 25 %
N.B. La differenza inferiore a 12 euro non dovrà essere versata.
Gli uffici del Servizio Tributi e i Caf potranno fornire ogni elemento utile sulle esenzioni, le riduzioni, la determinazione e le modalità di quanto dovrà essere versato.
Solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i contribuenti dovranno procedere al versamento del 40% della differenza tra quanto dovuto con l'aliquota standard dello 0,76% e l'aliquota fissata dal Comune allo 0,86% (incremento deliberato con i poteri del Consiglio dal Commissario straordinario), tenendo conto delle riduzioni della base imponibile che qui si riportano:
-Scaglione; Riduzione %
-da 0 fino a € 6.000 compresi; 100 %
-da € 6.000 fino a € 15.500 compresi; 70 %
-da € 15.500 fino a € 25.500 compresi; 50 %
-da € 25.500 fino a € 32.000 compresi; 25 %
N.B. La differenza inferiore a 12 euro non dovrà essere versata.
Gli uffici del Servizio Tributi e i Caf potranno fornire ogni elemento utile sulle esenzioni, le riduzioni, la determinazione e le modalità di quanto dovrà essere versato.