Cronaca
Il Tar manda Valenzano a nuove elezioni. Ora Barletta rischia davvero?
La sentenza crea adesso un importante precedente
Barletta - sabato 19 ottobre 2013
11.00
E' giunta ieri la sentenza del Tar di Bari sul caso Valenzano. La seconda sezione ha accolto il ricorso presentato da tre cittadini, contro il Comune, l'Ufficio centrale elettorale e la Sottocommissione elettorale circondariale, nei confronti dell'attuale sindaco della città, di alcuni consiglieri e assessori comunali, per chiedere l'annullamento delle elezioni amministrative. Quello di Valenzano è il primo di una serie di ricorsi, che sono stati presentati anche in altre cinque città pugliesi, tra cui Barletta e Molfetta, oltre a Capurso, Monopoli, Sannicandro. E' il primo ad essere accolto in Puglia, dopo il caso di Gavorrano in Toscana, e rischia così di costituire un precedente, che potrebbe pesare sulla sorte dei consigli comunali di queste altre città.
"I ricorrenti - viene ricordato nella sentenza di ieri - contestano la violazione dell'articolo 14 L. n. 53/1990, dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 3 L. n. 81/1993, in quanto l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e della maggior parte delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, nonché delle dichiarazioni di presentazione delle liste sopra indicate è stata effettuata da un consigliere provinciale della Provincia di Bari che, ad avviso dei ricorrenti, non può autenticare le firme relativamente ad una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo. I ricorrenti richiamano sul punto alcune recenti pronunce del giudice amministrativo di primo e secondo grado (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013; Id., n. 1889/2012; Id., n. 2180/2012; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 180/2013)".
Riportiamo, di seguito, alcuni passi della sentenza di ieri, relativi alla decisione presa dalla seconda sezione.
"Il Collegio - si legge nella sentenza del Tar di Bari, emessa ieri - pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento isolato di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), ritiene tuttavia di aderire al filone giurisprudenziale che appare in via di consolidamento, secondo il quale"il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera" (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 )".
"Secondo il richiamato indirizzo gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale".
"Nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il Comune di Valenzano ricada nel territorio della Provincia di Bari in quanto, secondo il rammentato indirizzo ermeneutico al quale il Collegio aderisce, oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo, quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: C.d.S. n. 2371/2012). In altri termini, il requisito della territorialità, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione".
"Occorre altresì che sussista la causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente nella competizione elettorale, definendolo, come sopra visto, "requisito della pertinenza" (C.d.S., Sez. I, parere n. 2671/2013)".
"I ricorrenti - viene ricordato nella sentenza di ieri - contestano la violazione dell'articolo 14 L. n. 53/1990, dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 3 L. n. 81/1993, in quanto l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e della maggior parte delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, nonché delle dichiarazioni di presentazione delle liste sopra indicate è stata effettuata da un consigliere provinciale della Provincia di Bari che, ad avviso dei ricorrenti, non può autenticare le firme relativamente ad una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo. I ricorrenti richiamano sul punto alcune recenti pronunce del giudice amministrativo di primo e secondo grado (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013; Id., n. 1889/2012; Id., n. 2180/2012; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 180/2013)".
Riportiamo, di seguito, alcuni passi della sentenza di ieri, relativi alla decisione presa dalla seconda sezione.
"Il Collegio - si legge nella sentenza del Tar di Bari, emessa ieri - pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento isolato di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), ritiene tuttavia di aderire al filone giurisprudenziale che appare in via di consolidamento, secondo il quale"il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera" (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 )".
"Secondo il richiamato indirizzo gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale".
"Nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il Comune di Valenzano ricada nel territorio della Provincia di Bari in quanto, secondo il rammentato indirizzo ermeneutico al quale il Collegio aderisce, oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo, quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: C.d.S. n. 2371/2012). In altri termini, il requisito della territorialità, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione".
"Occorre altresì che sussista la causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente nella competizione elettorale, definendolo, come sopra visto, "requisito della pertinenza" (C.d.S., Sez. I, parere n. 2671/2013)".