Territorio
Giro d’Italia 2020, ordinanza di sospensione temporanea della circolazione
Strade bloccate durante il passaggio degli atleti
Barletta - giovedì 8 ottobre 2020
19.29 Comunicato Stampa
La Prefettura di Barletta Andria Trani ha emesso in data odierna un'ordinanza con cui si dispone la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare per il giorno 10 ottobre per tutto il percorso dell'ottava tappa del 103esimo Giro d'Italia (Giovinazzo-Vieste) ricadente nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani.
L'interdizione al traffico delle arterie stradali interessate dovrà avvenire fino ad un massimo di due ore e trenta minuti antecedenti il passaggio dei concorrenti e si concluderà trenta minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello "Fine gara ciclistica" e comunque sino alle cessate esigenze eventualmente segnalate dalla Polizia Stradale o dagli altri organi di polizia interessati.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza; è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della gara.
L'interdizione al traffico delle arterie stradali interessate dovrà avvenire fino ad un massimo di due ore e trenta minuti antecedenti il passaggio dei concorrenti e si concluderà trenta minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello "Fine gara ciclistica" e comunque sino alle cessate esigenze eventualmente segnalate dalla Polizia Stradale o dagli altri organi di polizia interessati.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza; è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della gara.