Istituzionale
Debiti fuori bilancio, il sindaco Cascella replica a Damiani
Una precisazione per non creare ingiustificata confusione
Barletta - martedì 3 gennaio 2017
Comunicato Stampa
«L'amministrazione comunale di Barletta sta liberando il bilancio pubblico dai debiti fuori bilancio accumulati da decenni non producendone di nuovi». È un chiarimento dovuto quello che riporta il sindaco Pasquale Cascella, «rispetto alla asserita nullità degli atti di variazione di bilancio sostenuta dal Consigliere comunale Dario Damiani. Mettere in dubbio la validità di atti come quelli approvati dalla Giunta ai sensi di legge e ratificati dal Consiglio sempre entro i termini di legge, rischia di creare ingiustificata confusione nei lettori e, soprattutto, in coloro che, nel frattempo, hanno effettuato forniture e prestazioni a favore dell'ente.
Non c'è da temere sulla bontà e correttezza amministrativa e contabile degli atti assunti. Il 28 dicembre scorso, quando il Consiglio comunale ha regolarmente approvato le delibere n. 82, 83 e 84 relative a tre ratifiche di variazione di bilancio adottate d'urgenza dalla Giunta, rispettivamente, con le delibere n. 232 del 10 novembre, n. 242 del 18 novembre e n. 251 del 30 novembre, in quanto le stesse delibere di Giunta, proprio perché adottate in via d'urgenza, prevedevano l'immediata eseguibilità, così come indicato dall'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Il legislatore, al fine di autorizzare spese necessarie ed urgenti, consente infatti di deliberare variazioni di bilancio in Giunta in virtù dei tempi generalmente più lunghi per deliberare in Consiglio comunale. Ovviamente, lo stesso legislatore prevede che entro i 60 giorni successivi, e comunque, entro il 31 dicembre, il Consiglio provveda a ratificare le delibere adottate dalla Giunta con i poteri conferiti dalla legge (art. 175, comma 4, e art. 42, comma 4, del TUEL).
In senso strettamente giuridico, ratificare significa: "approvare, facendolo proprio, un atto, un negozio, un contratto compiuto da altri". Gli effetti del "contratto", e quindi della delibera di Giunta, sono immediati e non necessitano di ulteriori adempimenti. In altri termini, la funzione autorizzatoria del bilancio si esplica quando il bilancio viene approvato dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, quando le variazioni sono adottate dalla Giunta. Poiché la competenza delle variazioni è comunque del Consiglio, sempre nei casi di urgenza, è previsto che la Giunta intervenga e poi il Consiglio ratifichi.
Ma cosa succede se il Consiglio non ratifica? Il Consiglio stesso se ne assume le responsabilità e individua le soluzioni, così infatti recita il legislatore all'art.175, comma 5, TUEL: In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Appare evidente che, in caso di mancata ratifica nei termini di legge, si passa ovviamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Ma la ratifica adottata dal Consiglio comunale costituisce l'atto che ha riportato entro il 31 dicembre nell'ordinario una spesa già legittima e autorizzata.
In questo percorso logico-giuridico-contabile l'immediata eseguibilità, nei casi di specie, non ha alcun rilievo o effetto ai fini dell'efficacia dei procedimenti di spesa autorizzati con delibere di Giunta. Il termine del 31 dicembre è il termine entro cui gli atti devono essere adottati dal Consiglio, non altro. Atti validi, quindi. Per la chiarezza e la tranquillità di tutti».
Non c'è da temere sulla bontà e correttezza amministrativa e contabile degli atti assunti. Il 28 dicembre scorso, quando il Consiglio comunale ha regolarmente approvato le delibere n. 82, 83 e 84 relative a tre ratifiche di variazione di bilancio adottate d'urgenza dalla Giunta, rispettivamente, con le delibere n. 232 del 10 novembre, n. 242 del 18 novembre e n. 251 del 30 novembre, in quanto le stesse delibere di Giunta, proprio perché adottate in via d'urgenza, prevedevano l'immediata eseguibilità, così come indicato dall'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Il legislatore, al fine di autorizzare spese necessarie ed urgenti, consente infatti di deliberare variazioni di bilancio in Giunta in virtù dei tempi generalmente più lunghi per deliberare in Consiglio comunale. Ovviamente, lo stesso legislatore prevede che entro i 60 giorni successivi, e comunque, entro il 31 dicembre, il Consiglio provveda a ratificare le delibere adottate dalla Giunta con i poteri conferiti dalla legge (art. 175, comma 4, e art. 42, comma 4, del TUEL).
In senso strettamente giuridico, ratificare significa: "approvare, facendolo proprio, un atto, un negozio, un contratto compiuto da altri". Gli effetti del "contratto", e quindi della delibera di Giunta, sono immediati e non necessitano di ulteriori adempimenti. In altri termini, la funzione autorizzatoria del bilancio si esplica quando il bilancio viene approvato dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, quando le variazioni sono adottate dalla Giunta. Poiché la competenza delle variazioni è comunque del Consiglio, sempre nei casi di urgenza, è previsto che la Giunta intervenga e poi il Consiglio ratifichi.
Ma cosa succede se il Consiglio non ratifica? Il Consiglio stesso se ne assume le responsabilità e individua le soluzioni, così infatti recita il legislatore all'art.175, comma 5, TUEL: In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Appare evidente che, in caso di mancata ratifica nei termini di legge, si passa ovviamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Ma la ratifica adottata dal Consiglio comunale costituisce l'atto che ha riportato entro il 31 dicembre nell'ordinario una spesa già legittima e autorizzata.
In questo percorso logico-giuridico-contabile l'immediata eseguibilità, nei casi di specie, non ha alcun rilievo o effetto ai fini dell'efficacia dei procedimenti di spesa autorizzati con delibere di Giunta. Il termine del 31 dicembre è il termine entro cui gli atti devono essere adottati dal Consiglio, non altro. Atti validi, quindi. Per la chiarezza e la tranquillità di tutti».