Attualità
Concessioni balneari a Barletta, il TAR Puglia conferma la legittimità della proroghe al 2033
La nota dell’avvocato Francesco Tomasicchio
Barletta - lunedì 20 maggio 2024
10.26 Comunicato Stampa
«In attesa di ricevere gli esiti del tavolo tecnico ad hoc istituito dal Governo che si terrà nella giornata di oggi, in materia di concessioni demaniali marittime è intervenuto recentissimamente il TAR Puglia, sede di Bari, III sez., con quattro pronunce'gemelle' (nn. 616, 617, 618, 620/2024) di fondamentale importanza. Il giudice amministrativo ha giudicato illegittimi i provvedimenti con i quali l'Amministrazione di Barletta, nel dicembre 2023, aveva disposto la riduzione della durata delle concessioni balneari, con scadenza prevista inizialmente per il 2033, fissandola al 2024». Così l'avvocato Francesco Tomasicchio.
«A questo proposito, il Collegio, dopo aver accertato il corretto espletamento di apposita procedura a evidenza pubblica ai sensi del Codice della navigazione, ha accolto le doglianze mosse dalla difesa delle quattro impresericorrenti, giudicando come legittimo l'iniziale operato dell'Amministrazione allorché aveva riconosciuto la proroga al 2033.
Più precisamente, il TAR Puglia ha ragionevolmente rispettatoe seguito il recente orientamento tracciato dalla settima sezione del Consiglio di Stato (30 novembre 2023, n. 10378), la cui giurisprudenza ha pienamente equiparato le procedure previste dal Codice della navigazione a quelle previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici. In questa direzione, i giudici del TAR hanno sancito che "la procedura prevista dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione rispetta l'esigenza di assicurare il confronto competitivo tra operatori economici del settore [...]" e che "il provvedimento che ha prorogato l'efficacia della concessione demaniale della ricorrente non va inteso quale proroga automatica [...]".
Sicché, bene aveva fatto il Comune di Barletta a istruire un procedimento amministrativo seguendo la disciplina dettata dal Codice della navigazione e a riconoscere, successivamente, la proroga al 2033 in favore delle imprese già in possesso del titoloconcessorio. Infatti, la procedura eseguita dall'Amministrazione consentiva, a eventuali imprese controinteressate, la possibilità di prendere parte al procedimento e di manifestare il proprio interesse. Non essendovi stata alcuna manifestazione in tal senso, osservati i termini di legge, il Comune di Barletta riconosceva la proroga in favore dei concessionari uscenti. Quanto basta per indurre il Collegio a rilevare che ci si trovi "al cospetto di una vera e propria proroga di carattere procedimentale ben lontana da qualunque automatismo", in perfetta sintonia con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la direttiva Bolkestein e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia.
In definitiva, si tratta di quattro sentenze di grande importanza non solo per le imprese titolari delle concessioni, il cui legittimo affidamento è stato finalmente e pienamente tutelato, ma anche per le Amministrazioni comunali, poiché riconosconodefinitivamente la legittimità della procedura di evidenza pubblica per come disciplinata dal Codice della navigazione.Indipendentemente da quanto deciderà (se deciderà) il legislatore, le presenti pronunce, nel rendere giustizia alle imprese che hanno adito la via giurisdizionale e nel suscitare fiducia in tutte le altre, restituiscono al contempo un quadro giuridico certamente più chiaro e confortante rispetto al passato».
«A questo proposito, il Collegio, dopo aver accertato il corretto espletamento di apposita procedura a evidenza pubblica ai sensi del Codice della navigazione, ha accolto le doglianze mosse dalla difesa delle quattro impresericorrenti, giudicando come legittimo l'iniziale operato dell'Amministrazione allorché aveva riconosciuto la proroga al 2033.
Più precisamente, il TAR Puglia ha ragionevolmente rispettatoe seguito il recente orientamento tracciato dalla settima sezione del Consiglio di Stato (30 novembre 2023, n. 10378), la cui giurisprudenza ha pienamente equiparato le procedure previste dal Codice della navigazione a quelle previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici. In questa direzione, i giudici del TAR hanno sancito che "la procedura prevista dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione rispetta l'esigenza di assicurare il confronto competitivo tra operatori economici del settore [...]" e che "il provvedimento che ha prorogato l'efficacia della concessione demaniale della ricorrente non va inteso quale proroga automatica [...]".
Sicché, bene aveva fatto il Comune di Barletta a istruire un procedimento amministrativo seguendo la disciplina dettata dal Codice della navigazione e a riconoscere, successivamente, la proroga al 2033 in favore delle imprese già in possesso del titoloconcessorio. Infatti, la procedura eseguita dall'Amministrazione consentiva, a eventuali imprese controinteressate, la possibilità di prendere parte al procedimento e di manifestare il proprio interesse. Non essendovi stata alcuna manifestazione in tal senso, osservati i termini di legge, il Comune di Barletta riconosceva la proroga in favore dei concessionari uscenti. Quanto basta per indurre il Collegio a rilevare che ci si trovi "al cospetto di una vera e propria proroga di carattere procedimentale ben lontana da qualunque automatismo", in perfetta sintonia con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la direttiva Bolkestein e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia.
In definitiva, si tratta di quattro sentenze di grande importanza non solo per le imprese titolari delle concessioni, il cui legittimo affidamento è stato finalmente e pienamente tutelato, ma anche per le Amministrazioni comunali, poiché riconosconodefinitivamente la legittimità della procedura di evidenza pubblica per come disciplinata dal Codice della navigazione.Indipendentemente da quanto deciderà (se deciderà) il legislatore, le presenti pronunce, nel rendere giustizia alle imprese che hanno adito la via giurisdizionale e nel suscitare fiducia in tutte le altre, restituiscono al contempo un quadro giuridico certamente più chiaro e confortante rispetto al passato».