Biglietti, allarmi e sicurezza: «Attenzione a non cadere nella trappola dell’emulazione»
Dopo gli episodi accaduti in pochi giorni a Trani, Barletta, Bari e Andria, ne parliamo con il comandante dei Carabinieri Massimiliano Galasso
Pericolo reale o ragazzate? In ogni caso, è importante capire quali sono i rischi a cui si espone chi cade nella trappola dell'emulazione, soprattutto se a rischio sono i più giovani.
«In questi casi il pericolo dell'emulazione è piuttosto concreto ed è opportuno far comprendere quali siano le conseguenze a cui si va incontro, oltre che al danno per la società» riferisce il comandante provinciale dei Carabinieri della Bat, il colonnello Massimiliano Galasso, esperto nel campo delle emergenze: nella sua carriera ha infatti ricoperto anche l'incarico di Capo Sezione "Eversione e Terrorismo" dell'Ufficio Criminalità Organizzata, prendendo parte ai lavori del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.).
Configurabile il reato di "procurato allarme"
Lo scenario è questo, nel caso in cui si escluda una vera minaccia terroristica organizzata: se con un bigliettino si riesce a creare un allarme tale da costringere la propria scuola alla chiusura immediata, è facile immaginare come per un ragazzo sia allettante una simile opportunità, ignorando completamente i rischi.I rischi sono essenzialmente due, ricadenti nell'ambito del penale, ossia il procurato allarme e l'interruzione di pubblico servizio.
Art. 658 Codice Penale
Procurato allarme presso l'Autorità
Considerando che questi allarmi riguardano nella maggior parte dei casi le attività nelle scuole e l'ordinaria circolazione dei treni, si parla anche di "interruzione di pubblico servizio".Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
Art. 340 Codice Penale
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Segnalazioni anche per gli under 14, esposti ai pericoli del web
Potrebbero essere protagonisti di episodi simili i minorenni che – benché non imputabili di reati penali – possono essere destinatari di altre misure soprattutto a livello preventivo. «Anche i più giovani possono essere attenzionati dalle forze dell'ordine, con modalità quali la segnalazione fino ad arrivare all'attivazione di un percorso con i servizi sociali» aggiunge il comandante Galasso. «Ma necessariamente in questi casi va sottolineata la grande responsabilità dei genitori, che devono farsi carico dell'educazione dei figli, promuovendo la legalità e soprattutto facendosi garanti di un uso responsabile del web e dei social network».I contenuti online e le chat sono per i più giovani come strade pericolose in una metropoli affollata, dove è indispensabile una guida adulta. «È importante cogliere segnali di disagio e di isolamento, che potrebbero portare i ragazzi ad estraniarsi dalla vita reale fino ad arrivare ad episodi di reale pericolo sociale».