Polemiche su canonica Buon pastore, solo demagogia
«Allo scadere della concessione l’intero immobile sarà proprietà comunale»
lunedì 5 settembre 2016
12.37
iReport
«Appaiono, stranamente, insistenti, dettagliate e continue dissertazioni sulla questione Casa Canonica del Buon Pastore. Nemmeno io mi occupo di urbanistica, ma ho consultato la normativa locale di riferimento precisamente al "Capo VII - Edificazione delle urbanizzazioni secondarie | Art. 2.32 - chiese ed opere parrocchiali, centri civici e sociali" in cui si legge: Gli interventi nelle aree destinate a chiese, opere parrocchiali e centri civici e sociali sono regolati dalle seguenti prescrizioni: (…) in particolari casi sono ammesse modificazioni alle prescrizioni precedenti, ferme restando le destinazioni consentite. Tali modificazioni vanno approvate dal Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PRG.
Leggo anche l'art. 2.35 su "urbanizzazioni secondarie entro i limiti delle zone omogenee a/b": Le costruzioni destinate alle urbanizzazioni secondarie su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee A e B, e le eventuali ricostruzioni delle stesse, possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o più parametri/prescrizioni tra quelli previsti negli articoli precedenti (compreso l'indice di fabbricabilità), con approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PRG.
Quindi, in primis, non vi è alcuna variante al PRG, in secundis la casa canonica rientra nelle dotazioni naturali di una parrocchia, rientrerebbe a pieno titolo tra le opere parrocchiali quindi è urbanizzazione secondaria , e dunque nella definizione di urbanizzazione secondaria è essa stessa un'opera di pubblica utilità. Inoltre, l'area sita in via Vitrani, piaccia o no, è definita dal PRG, quale area destinata ad edifici per il culto.
Quindi, sono solo fantasie: verde pubblico, asili, ecccc, perché quella sarebbe una variante al PRG. Altrimenti passerebbe il messaggio che tutte le chiese non debbano essere dotate di case canoniche, perché difetterebbe la pubblica utilità, la quale è tutt'altra cosa rispetto all'utilità pubblica o uso pubblico. Cioè pare voglia farsi passare il messaggio tale per cui se un'opera non sia destinata all'uso pubblico, allora non sarebbe caratterizzata dalla pubblica utilità. Questo è prima errato e poi frutto di un abile e premeditato disegno denigratorio.
Risulta, inoltre, che la concessione del suolo a favore della Parrocchia Buon Pastore, sia a tempo determinato, non solo, e che allo scadere di essa tutto quello che su di esso insiste, entri nella disponibilità comunale gratuitamente. Forse qui c'è l'utilità pubblica, di cui fin qui chi ha consumato fiumi di inchiostro, scaltramente ha tralasciato di dire. In ultimo risulta, che la destinazione di tali volumi (casa canonica) sarà per atto notarile, vincolata alla sua destinazione per cui viene concessa. Quindi le speculazioni di cui fin qui si è parlato, sono ancora una volta frutto di un disegno denigratorio della vicenda, a prescindere. In ultimo, si è appreso, che l'intero intervento sarà totalmente realizzato con contributo della Conferenza Episcopale Italiana, senza aggravio per le casse comunali.
Quindi, riepilogando, tutto in linea con le norme, zero spese per il comune, allo scadere della concessione l'intero immobile sarà proprietà comunale. Dov'è la speculazione?
(Un lettore attento)
Leggo anche l'art. 2.35 su "urbanizzazioni secondarie entro i limiti delle zone omogenee a/b": Le costruzioni destinate alle urbanizzazioni secondarie su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee A e B, e le eventuali ricostruzioni delle stesse, possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o più parametri/prescrizioni tra quelli previsti negli articoli precedenti (compreso l'indice di fabbricabilità), con approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PRG.
Quindi, in primis, non vi è alcuna variante al PRG, in secundis la casa canonica rientra nelle dotazioni naturali di una parrocchia, rientrerebbe a pieno titolo tra le opere parrocchiali quindi è urbanizzazione secondaria , e dunque nella definizione di urbanizzazione secondaria è essa stessa un'opera di pubblica utilità. Inoltre, l'area sita in via Vitrani, piaccia o no, è definita dal PRG, quale area destinata ad edifici per il culto.
Quindi, sono solo fantasie: verde pubblico, asili, ecccc, perché quella sarebbe una variante al PRG. Altrimenti passerebbe il messaggio che tutte le chiese non debbano essere dotate di case canoniche, perché difetterebbe la pubblica utilità, la quale è tutt'altra cosa rispetto all'utilità pubblica o uso pubblico. Cioè pare voglia farsi passare il messaggio tale per cui se un'opera non sia destinata all'uso pubblico, allora non sarebbe caratterizzata dalla pubblica utilità. Questo è prima errato e poi frutto di un abile e premeditato disegno denigratorio.
Risulta, inoltre, che la concessione del suolo a favore della Parrocchia Buon Pastore, sia a tempo determinato, non solo, e che allo scadere di essa tutto quello che su di esso insiste, entri nella disponibilità comunale gratuitamente. Forse qui c'è l'utilità pubblica, di cui fin qui chi ha consumato fiumi di inchiostro, scaltramente ha tralasciato di dire. In ultimo risulta, che la destinazione di tali volumi (casa canonica) sarà per atto notarile, vincolata alla sua destinazione per cui viene concessa. Quindi le speculazioni di cui fin qui si è parlato, sono ancora una volta frutto di un disegno denigratorio della vicenda, a prescindere. In ultimo, si è appreso, che l'intero intervento sarà totalmente realizzato con contributo della Conferenza Episcopale Italiana, senza aggravio per le casse comunali.
Quindi, riepilogando, tutto in linea con le norme, zero spese per il comune, allo scadere della concessione l'intero immobile sarà proprietà comunale. Dov'è la speculazione?
(Un lettore attento)