Scontro a Palazzo di Città tra amministrazione e avvocati
"Gli avvocati non avrebbero dovuto caricare nelle loro parcelle le spese generali del 12,50%"
domenica 22 settembre 2013
11.40
E' scontro legale a Palazzo di Città tra amministrazione comunale e i dipendenti avvocati del settore Avvocatura. Il quadro della situazione emerge da una recente determina dirigenziale, la n. 1237 del 17 settembre, che costituisce atto di ritiro di un'altra determina, la n. 1823 del 10 dicembre 2012, "avente ad oggetto assunzione impegno di spesa liquidazione pagamento compensi professionali in favore degli avvocati e del personale amministrativo dell'avvocatura comunale per provvedimenti favorevoli emessi nell'anno 2012 - seconda quota", la quale, "non è mai diventata esecutiva - scrive nella determina di settembre, il segretario generale e dirigente all'Avvocatura, dott.ssa Maria Letizia Pittari - poiché mancante del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". Questo "non è stato apposto dal Dirigente del Settore economico finanziario poiché il medesimo (..) ha avanzato dei rilievi sulla legittimità del provvedimento".
Ad essere contestato è il fatto che "gli avvocati non avrebbero dovuto caricare nelle loro parcelle le spese generali del 12,50%, poiché soppresse dal DM 140/2012 ai sensi del quale erano state redatte le parcelle medesime". Nella determina viene ricordato che "le spese generali sono spese (..) che gli avvocati ricorrenti non sopportano perché sono dipendenti pubblici. Inoltre godono di uno stipendio fisso e hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute. Non sostengono alcuna spesa e alcun rischio, diversamente dai loro colleghi professionisti". "Dall'elenco dei provvedimenti favorevoli all'ente emessi nell'anno 2012 - allegato alla determina ritirata - si evince che la maggiorazione del 12,50% operata nella quantificazione delle parcelle inoltrate, è stata neutralizzata con successiva decurtazione sempre del 12,50% (..) Il problema è che avrebbero dovuto solo essere decurtate, a titolo di rimborso all'amministrazione che le sostiene".
Si contesta inoltre il fatto che "gli avvocati non avrebbero dovuto richiedere il compenso in corrispondenza di giudizi perenti". "Il regolamento dell'Avvocatura Comunale, all'art. 15, ha assimilato alle sentenza favorevoli le ordinanze e i decreti aventi valore decisorio e provvisoriamente esecutivi (..) La pronuncia di perenzione è una "non decisione", poiché con essa il giudice da atto dell'impossibilità di decidere nel merito a causa dell'inattività delle parti".
Nella determina, viene richiamato l'art.27 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente (..) e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato (..) Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.". "La locuzione "sentenza favorevole" deve essere oggetto di stretta interpretazione - si precisa nella determina, richiamati gli orientamenti espressi dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) - Questo anche in virtù del fatto che tali emolumenti costituiscono una deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Al Comune di Barletta è stato notificato il 14 agosto scorso, un ricorso per decreto ingiuntivo, su richiesta di quattro avvocati dell'Avvocatura comunale, in danno del Comune, "per il pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di € 21.227,25", con riferimento alla determina di dicembre, che poi, come detto, è stata ritirata. Il Comune, con determina n. 1250 del 19 settembre, ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo, e ha conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente, ad un avvocato del libero foro, "in considerazione della particolare importanza della questione e della evidente incompatibilità degli avvocati interni a rappresentare l'ente in giudizio".
Ad essere contestato è il fatto che "gli avvocati non avrebbero dovuto caricare nelle loro parcelle le spese generali del 12,50%, poiché soppresse dal DM 140/2012 ai sensi del quale erano state redatte le parcelle medesime". Nella determina viene ricordato che "le spese generali sono spese (..) che gli avvocati ricorrenti non sopportano perché sono dipendenti pubblici. Inoltre godono di uno stipendio fisso e hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute. Non sostengono alcuna spesa e alcun rischio, diversamente dai loro colleghi professionisti". "Dall'elenco dei provvedimenti favorevoli all'ente emessi nell'anno 2012 - allegato alla determina ritirata - si evince che la maggiorazione del 12,50% operata nella quantificazione delle parcelle inoltrate, è stata neutralizzata con successiva decurtazione sempre del 12,50% (..) Il problema è che avrebbero dovuto solo essere decurtate, a titolo di rimborso all'amministrazione che le sostiene".
Si contesta inoltre il fatto che "gli avvocati non avrebbero dovuto richiedere il compenso in corrispondenza di giudizi perenti". "Il regolamento dell'Avvocatura Comunale, all'art. 15, ha assimilato alle sentenza favorevoli le ordinanze e i decreti aventi valore decisorio e provvisoriamente esecutivi (..) La pronuncia di perenzione è una "non decisione", poiché con essa il giudice da atto dell'impossibilità di decidere nel merito a causa dell'inattività delle parti".
Nella determina, viene richiamato l'art.27 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente (..) e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato (..) Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.". "La locuzione "sentenza favorevole" deve essere oggetto di stretta interpretazione - si precisa nella determina, richiamati gli orientamenti espressi dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) - Questo anche in virtù del fatto che tali emolumenti costituiscono una deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Al Comune di Barletta è stato notificato il 14 agosto scorso, un ricorso per decreto ingiuntivo, su richiesta di quattro avvocati dell'Avvocatura comunale, in danno del Comune, "per il pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di € 21.227,25", con riferimento alla determina di dicembre, che poi, come detto, è stata ritirata. Il Comune, con determina n. 1250 del 19 settembre, ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo, e ha conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente, ad un avvocato del libero foro, "in considerazione della particolare importanza della questione e della evidente incompatibilità degli avvocati interni a rappresentare l'ente in giudizio".
Il consigliere Cannito ha scritto un'interpellanza urgente al sindaco Cascella, chiedendo di sapere:
"per quale motivo dopo molti mesi la determina che prevedeva il pagamento è mancante del visto di regolarità contabile che di fatto rende non esecutivo il pagamento dovuto" - la risposta a questa prima domanda è nella determina di settembre, citata nell'articolo, con la quale è stata ritirata la determina del dicembre 2012 ndr - ; con quali criteri è stato conferito l'incarico al libero professionista di cui alla determina in oggetto per la difesa in giudizio del comune di Barletta; di sapere a chi addebitare il costo previsto (circa settemila euro da impegnare al bilancio 2013) dell'incarico stesso in caso di soccombenza (certa) del Comune e i costi di tutti gli interessi e le spese legali (ricordo che sono soldi dei contribuenti e ricordo le disastrate casse comunali); a chi addebitare a fronte di tutto questo il disdoro morale su tutta l' Amministrazione Comunale esposta alla ilarità nazionale, apparendo assurdo ma vero, che gli Avvocati dell'Avvocatura del Comune stesso fanno causa al Comune e che il Comune fa causa ai suoi Avvocati".
"per quale motivo dopo molti mesi la determina che prevedeva il pagamento è mancante del visto di regolarità contabile che di fatto rende non esecutivo il pagamento dovuto" - la risposta a questa prima domanda è nella determina di settembre, citata nell'articolo, con la quale è stata ritirata la determina del dicembre 2012 ndr - ; con quali criteri è stato conferito l'incarico al libero professionista di cui alla determina in oggetto per la difesa in giudizio del comune di Barletta; di sapere a chi addebitare il costo previsto (circa settemila euro da impegnare al bilancio 2013) dell'incarico stesso in caso di soccombenza (certa) del Comune e i costi di tutti gli interessi e le spese legali (ricordo che sono soldi dei contribuenti e ricordo le disastrate casse comunali); a chi addebitare a fronte di tutto questo il disdoro morale su tutta l' Amministrazione Comunale esposta alla ilarità nazionale, apparendo assurdo ma vero, che gli Avvocati dell'Avvocatura del Comune stesso fanno causa al Comune e che il Comune fa causa ai suoi Avvocati".