Nuova lettera di Cascella al ministro Cancellieri
«Il trasferimento dei fascicoli da Barletta venga sospeso». Le proposte avanzate rispettose della riforma
martedì 17 settembre 2013
12.07
Di fronte alle prime operazioni di trasloco dei fascicoli della sede distaccata di Barletta del Tribunale, il sindaco Pasquale Cascella ha scritto nuovamente al Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. Questo il testo integrale della lettera:
«Illustre Ministro,
desidero innanzitutto ringraziarla per la cortese risposta alla mia del primo agosto. Nel prenderne atto, ho dovuto però rilevare che l'appunto tecnico ad essa allegato non corrispondeva a quanto comunicato ufficialmente dal Presidente del Tribunale di Trani, a cui la sezione di Barletta è stata accorpata, così come è poi stato confermato dal testo del Decreto Ministeriale del 5/9/2013 con il quale Ella ha disposto, sempre in relazione al circondario del Tribunale di Trani, l'utilizzabilità, rispettivamente per 5 e 2 anni, degli immobili già destinati alle attività giudiziarie delle sedi soppresse di Andria e Molfetta. Ciò mi convince che il mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione dell'attività giudiziaria anche negli immobili finora utilizzati dalla locale Sezione Distaccata, di proprietà del Comune di Barletta, possa essere suscettibile di ripensamento in considerazione di nuovi e più puntuali elementi di conoscenza e di valutazione della effettiva situazione venutasi a determinare. Dalla lettura della Sua lettera e dell'appunto tecnico cui nella stessa si fa riferimento, sembra di capire che la mancata inclusione degli immobili di proprietà del Comune di Barletta fra quelli interessati dalla proroga ex art. 8 D.Lgs. n. 155/2012 sia stata determinata unicamente dalla carenza del presupposto oggettivo, indicata dalla stessa norma al primo comma, e cioè che si tratti di immobili "di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 della L. 30/3/1981 n. 119".
Mi permetta, allora, di offrirLe alcuni elementi aggiuntivi a quelli a suo tempo esposti.
Intanto, non vi è dubbio che ricorra - come può rilevarsi facilmente dalle richieste formulate dal Presidente del Tribunale di Trani, corredate dai conformi pareri del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - l'ulteriore presupposto della sussistenza di "specifiche ragioni organizzative e funzionali" connesse alla disastrosa situazione dell'edilizia giudiziaria in Trani ed all'impossibilità che la stessa trovi adeguata soluzione prima della fine dei 5 anni indicati dalla norma. L'elemento ostativo perchè la sede distaccata di Barletta possa concorrere alla soluzione temporale dei problemi organizzativi così prepotentemente emersi, sarebbe – secondo l'appunto degli Uffici del Ministero – nel solo requisito del finanziamento degli interventi edilizi degli immobili di proprietà del Comune di Barletta adibiti a servizi giudiziari. Però nello stesso Decreto a Sua firma del 5/9/2013 si sostiene – ritengo correttamente – che quel requisito non sarebbe da interpretarsi con rigore formale. Si legge testualmente: "Il riferimento operato al citato articolo 19 della Legge 30/3/1981 n. 119 deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente".
Ebbene, sulla base della interpretazione autentica che Lei stessa ha inteso dare all'art. 8 del Decreto Legislativo, appare evidente che anche gli immobili di proprietà del Comune di Barletta potessero (e direi - in considerazione della loro funzionalità, della rilevanza del bacino di utenza e delle pendenze, delle dimensioni, della disponibilità di spazi accessori per parcheggi e quant'altro - dovessero) essere inclusi fra quelli interessati alla proroga.
Gli immobili in questione, come risulta dalla relazione a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta, acclusa alla delibera a sostegno della proposta di deroga, "pur non avendo fruito delle agevolazioni della predetta Legge (vale a dire la L. 119/81), sono stati realizzati per dare soluzione a condizioni di inadeguatezza strutturale della sede della vecchia Pretura in applicazione di una normativa dello Stato precedente il citato Decreto dell'anno 1981, ma, allo stesso riconducibile per finalità". Infatti, la L. 24/4/80 n. 146, Legge finanziaria dello Stato dell'anno 1980, all'art. 28 stabiliva che "….i Comuni possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per opere di edilizia giudiziaria nonché per l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici giudiziari". Queste considerazioni, unite a quelle più generali e persistenti che attengono all'accertata impossibilità per il Comune di Trani di approntare a breve soluzioni idonee a consentire che negli edifici adibiti ad edilizia giudiziaria a sua disposizione sia possibile, oltre che la trattazione delle nuove "pendenze", anche di quelle numerosissime rivenienti, in forza del Decreto Ministeriale del 5/9/2013, dalle Sezioni Distaccate di Barletta e Canosa di Puglia, mi confortano nell'auspicare che Ella possa prendere nuovamente in esame la questione ed emettere un opportuno provvedimento per estendere la proroga anche agli immobili a servizio della soppressa Sezione distaccata di Barletta. Nelle more, Le chiedo di disporre che il Presidente del Tribunale sospenda le frettolose operazioni di trasloco dei fascicoli dalla sezione distaccata di Barletta.
Come probabilmente sarà ad Ella noto, oltre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, lo stesso Comune di Barletta, anche a seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale monotematico tenutosi in data 6/9/2013, ha impugnato il Decreto Ministeriale del 5/9/2013 innanzi al TAR Puglia Sede di Bari. Mi permetto di ribadire l'assoluta convinzione che le proposte di soluzione avanzate - come quella di considerare la struttura di Barletta parte dello stesso Tribunale di Trani (anche in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale) in quanto operante nel comune territorio della Provincia Barletta Andria Trani – siano non solo rispettose delle esigenze di legalità e di giustizia delle nostre comunità ma a sostegno dello stesso processo di riforma».
«Illustre Ministro,
desidero innanzitutto ringraziarla per la cortese risposta alla mia del primo agosto. Nel prenderne atto, ho dovuto però rilevare che l'appunto tecnico ad essa allegato non corrispondeva a quanto comunicato ufficialmente dal Presidente del Tribunale di Trani, a cui la sezione di Barletta è stata accorpata, così come è poi stato confermato dal testo del Decreto Ministeriale del 5/9/2013 con il quale Ella ha disposto, sempre in relazione al circondario del Tribunale di Trani, l'utilizzabilità, rispettivamente per 5 e 2 anni, degli immobili già destinati alle attività giudiziarie delle sedi soppresse di Andria e Molfetta. Ciò mi convince che il mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione dell'attività giudiziaria anche negli immobili finora utilizzati dalla locale Sezione Distaccata, di proprietà del Comune di Barletta, possa essere suscettibile di ripensamento in considerazione di nuovi e più puntuali elementi di conoscenza e di valutazione della effettiva situazione venutasi a determinare. Dalla lettura della Sua lettera e dell'appunto tecnico cui nella stessa si fa riferimento, sembra di capire che la mancata inclusione degli immobili di proprietà del Comune di Barletta fra quelli interessati dalla proroga ex art. 8 D.Lgs. n. 155/2012 sia stata determinata unicamente dalla carenza del presupposto oggettivo, indicata dalla stessa norma al primo comma, e cioè che si tratti di immobili "di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 della L. 30/3/1981 n. 119".
Mi permetta, allora, di offrirLe alcuni elementi aggiuntivi a quelli a suo tempo esposti.
Intanto, non vi è dubbio che ricorra - come può rilevarsi facilmente dalle richieste formulate dal Presidente del Tribunale di Trani, corredate dai conformi pareri del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - l'ulteriore presupposto della sussistenza di "specifiche ragioni organizzative e funzionali" connesse alla disastrosa situazione dell'edilizia giudiziaria in Trani ed all'impossibilità che la stessa trovi adeguata soluzione prima della fine dei 5 anni indicati dalla norma. L'elemento ostativo perchè la sede distaccata di Barletta possa concorrere alla soluzione temporale dei problemi organizzativi così prepotentemente emersi, sarebbe – secondo l'appunto degli Uffici del Ministero – nel solo requisito del finanziamento degli interventi edilizi degli immobili di proprietà del Comune di Barletta adibiti a servizi giudiziari. Però nello stesso Decreto a Sua firma del 5/9/2013 si sostiene – ritengo correttamente – che quel requisito non sarebbe da interpretarsi con rigore formale. Si legge testualmente: "Il riferimento operato al citato articolo 19 della Legge 30/3/1981 n. 119 deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente".
Ebbene, sulla base della interpretazione autentica che Lei stessa ha inteso dare all'art. 8 del Decreto Legislativo, appare evidente che anche gli immobili di proprietà del Comune di Barletta potessero (e direi - in considerazione della loro funzionalità, della rilevanza del bacino di utenza e delle pendenze, delle dimensioni, della disponibilità di spazi accessori per parcheggi e quant'altro - dovessero) essere inclusi fra quelli interessati alla proroga.
Gli immobili in questione, come risulta dalla relazione a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta, acclusa alla delibera a sostegno della proposta di deroga, "pur non avendo fruito delle agevolazioni della predetta Legge (vale a dire la L. 119/81), sono stati realizzati per dare soluzione a condizioni di inadeguatezza strutturale della sede della vecchia Pretura in applicazione di una normativa dello Stato precedente il citato Decreto dell'anno 1981, ma, allo stesso riconducibile per finalità". Infatti, la L. 24/4/80 n. 146, Legge finanziaria dello Stato dell'anno 1980, all'art. 28 stabiliva che "….i Comuni possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per opere di edilizia giudiziaria nonché per l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici giudiziari". Queste considerazioni, unite a quelle più generali e persistenti che attengono all'accertata impossibilità per il Comune di Trani di approntare a breve soluzioni idonee a consentire che negli edifici adibiti ad edilizia giudiziaria a sua disposizione sia possibile, oltre che la trattazione delle nuove "pendenze", anche di quelle numerosissime rivenienti, in forza del Decreto Ministeriale del 5/9/2013, dalle Sezioni Distaccate di Barletta e Canosa di Puglia, mi confortano nell'auspicare che Ella possa prendere nuovamente in esame la questione ed emettere un opportuno provvedimento per estendere la proroga anche agli immobili a servizio della soppressa Sezione distaccata di Barletta. Nelle more, Le chiedo di disporre che il Presidente del Tribunale sospenda le frettolose operazioni di trasloco dei fascicoli dalla sezione distaccata di Barletta.
Come probabilmente sarà ad Ella noto, oltre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, lo stesso Comune di Barletta, anche a seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale monotematico tenutosi in data 6/9/2013, ha impugnato il Decreto Ministeriale del 5/9/2013 innanzi al TAR Puglia Sede di Bari. Mi permetto di ribadire l'assoluta convinzione che le proposte di soluzione avanzate - come quella di considerare la struttura di Barletta parte dello stesso Tribunale di Trani (anche in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale) in quanto operante nel comune territorio della Provincia Barletta Andria Trani – siano non solo rispettose delle esigenze di legalità e di giustizia delle nostre comunità ma a sostegno dello stesso processo di riforma».