La Capitaneria di porto di Barletta fissa le regole per la pesca subacquea

40 autorizzazioni rilasciabili nel corso dell'anno

martedì 2 dicembre 2014
Con ordinanza n.95/2014 in data 01.12.2014, la Capitaneria di porto di Barletta ha disciplinato la pesca subacquea professionale nelle acque di giurisdizione. La normativa nazionale prevede che il Capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, possa stabilire il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento, il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale nonché i periodi di divieto della pesca.

Per l'effetto, avuto riguardo del precitato parere, la Capitaneria di porto di Barletta ha stabilito in 40 il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nel corso dell'anno. Quantitativi e periodi di divieto della pesca sono stati stabiliti in analogia a quanto già disciplinato dalla Capitaneria di porto di Molfetta con ordinanza n.20/2004 in data 04.05.2004, atteso che in tale periodo la Capitaneria di porto di Barletta ricadeva sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Molfetta. Le istanze degli aspiranti pescatori subacquei professionali dovranno essere presentate su modello conforme (in allegato A all'ordinanza n.95/2014 reperibile sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.it/barletta sotto la voce "ordinanze") nell'arco temporale compreso tra il 01 gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno.

La Capitaneria di porto di Barletta provvederà al rilascio delle autorizzazioni agli aventi titolo, nel numero massimo consentito, secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza. Al riguardo, fa fede il "visto arrivare" dell'istanza (se depositata a mano presso la Capitaneria di porto di Barletta ovvero, la data rinveniente nel timbro postale (qualora inviata a mezzo posta alla Capitaneria di porto di Barletta). L'autorizzazione ha validità di un anno e decade automaticamente alla scadenza, nonché al verificarsi di una delle seguenti condizioni: perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, sopravvenuta inidoneità fisica dell'interessato ovvero insufficiente o mancata corresponsione degli oneri annuali in materia di pesche speciali (articolo 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche).

Per facilità di consultazione, si allega il prospetto, allegato all'ordinanza n.95/2014, riportante i periodi di divieto di pesca/raccolta delle principali specie ittiche.
Allegato ordinanzaDocumento di Microsoft Word