Gli interventi per migliorare il patrimonio edilizio
La delibera del Commissario Alecci
mercoledì 19 gennaio 2022
16.28
Con deliberazione del Commissario Straordinario Francesco Alecci, adottata avvalendosi dei poteri del Consiglio comunale, è stato recentemente approvato il documento tecnico del Settore Edilizia Pubblica e Privata dell'Ente civico che disciplinerà l'applicazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, riguardante le "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale". In particolare, sono richiamati nel documento tecnico gli interventi "straordinari di ampliamento" (nel limite del 20% della volumetria complessiva e comunque non oltre i 300mᶟ) e quelli "straordinari di demolizione e ricostruzione" (con aumento di volumetria sino al 35% di quella legittimamente esistente all'entrata in vigore della suddetta Legge) degli immobili rientranti nelle zone B e C dei piani urbanistici esecutivi di qualsiasi tipo, di iniziativa sia pubblica che privata.
È lo stesso dettato delle Legge regionale, nel comma 2 dell'art. 6, a chiarire che i Comuni hanno facoltà di disporre motivatamente e con deliberazione di Consiglio comunale "la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti dalla presente Legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti".
Le condizioni poste dal documento tecnico appena ratificato prevedono che gli interventi straordinari di ampliamento ai sensi dell'art. 3 devono essere realizzati, in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, senza compromettere l'armonia e senza modificare o/e alterare l'estetica dei prospetti esistenti del fabbricato, sia principale che secondario, in modo tale da minimizzare le modifiche al piano urbanistico. Inoltre, se eseguiti in sopraelevazione, gli stessi interventi devono riguardare un solo piano ed essere realizzati con arretramento di 1,50 metri dal filo fabbricato del piano sottostante del prospetto principale.
Sull'ultimo ed unico piano a realizzarsi a mezzo dell'intervento straordinario, invece, non dovranno realizzarsi in assoluto ulteriori volumi emergenti, qualsiasi essi siano, compresi vani tecnici, torrini scala, ecc. Non saranno infine consentiti volumi in ampliamento straordinari su sporti o/e balconi a sbalzo realizzati oltre il filo fabbricato o/e la sagoma di massimo ingombro dei volumi esistenti del fabbricato, salvo che detti interventi vengano proposti in un unico progetto coordinato.
Il provvedimento del Commissario Straordinario assume dunque particolare rilievo innanzitutto per la necessità, da parte dell'Ente civico, di recepire i dispositivi normativi intervenuti e di fornire indirizzi che garantiscano la corretta interpretazione tecnica e giuridica di quanto disposto dalla Regione Puglia, con la conseguente applicazione uniforme e coerente della norma su tutto il territorio comunale. Inoltre, si rivelano tutt'altro che secondarie le opportunità che la norma in questione offrirà agli operatori ed ai soggetti interessati, in una prospettiva di promozione e sostegno del settore edilizio per mezzo di iniziative volte a valorizzare e rinnovare il relativo patrimonio esistente, aumentando così l'offerta di lavoro a seguito della apertura di nuovi cantieri che produrranno benefici economici per la collettività ed arginando la cementificazione.
Sempre in base a quanto disposto dalla Legge, l'Amministrazione comunale, nel concedere i titoli abilitativi (i permessi) per la realizzazione degli interventi, potrà disporre di maggiori introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard, ovvero i versamenti dovuti dagli interessati al Comune in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto e destinati al finanziamento delle urbanizzazioni secondarie, ai servizi di quartiere ed all'abbattimento delle barriere architettoniche, alle opere cioè di interesse generale.
È lo stesso dettato delle Legge regionale, nel comma 2 dell'art. 6, a chiarire che i Comuni hanno facoltà di disporre motivatamente e con deliberazione di Consiglio comunale "la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti dalla presente Legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti".
Le condizioni poste dal documento tecnico appena ratificato prevedono che gli interventi straordinari di ampliamento ai sensi dell'art. 3 devono essere realizzati, in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, senza compromettere l'armonia e senza modificare o/e alterare l'estetica dei prospetti esistenti del fabbricato, sia principale che secondario, in modo tale da minimizzare le modifiche al piano urbanistico. Inoltre, se eseguiti in sopraelevazione, gli stessi interventi devono riguardare un solo piano ed essere realizzati con arretramento di 1,50 metri dal filo fabbricato del piano sottostante del prospetto principale.
Sull'ultimo ed unico piano a realizzarsi a mezzo dell'intervento straordinario, invece, non dovranno realizzarsi in assoluto ulteriori volumi emergenti, qualsiasi essi siano, compresi vani tecnici, torrini scala, ecc. Non saranno infine consentiti volumi in ampliamento straordinari su sporti o/e balconi a sbalzo realizzati oltre il filo fabbricato o/e la sagoma di massimo ingombro dei volumi esistenti del fabbricato, salvo che detti interventi vengano proposti in un unico progetto coordinato.
Il provvedimento del Commissario Straordinario assume dunque particolare rilievo innanzitutto per la necessità, da parte dell'Ente civico, di recepire i dispositivi normativi intervenuti e di fornire indirizzi che garantiscano la corretta interpretazione tecnica e giuridica di quanto disposto dalla Regione Puglia, con la conseguente applicazione uniforme e coerente della norma su tutto il territorio comunale. Inoltre, si rivelano tutt'altro che secondarie le opportunità che la norma in questione offrirà agli operatori ed ai soggetti interessati, in una prospettiva di promozione e sostegno del settore edilizio per mezzo di iniziative volte a valorizzare e rinnovare il relativo patrimonio esistente, aumentando così l'offerta di lavoro a seguito della apertura di nuovi cantieri che produrranno benefici economici per la collettività ed arginando la cementificazione.
Sempre in base a quanto disposto dalla Legge, l'Amministrazione comunale, nel concedere i titoli abilitativi (i permessi) per la realizzazione degli interventi, potrà disporre di maggiori introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard, ovvero i versamenti dovuti dagli interessati al Comune in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto e destinati al finanziamento delle urbanizzazioni secondarie, ai servizi di quartiere ed all'abbattimento delle barriere architettoniche, alle opere cioè di interesse generale.