Divieto di balneazione in caso di pioggia sul litorale di Barletta
Ordinanza sindacale sui tratti vicini ai canali
sabato 19 luglio 2014
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Il sindaco Cascella ha emanato giovedì scorso un'ordinanza con la quale si prescrive il divieto di balneazione, "in concomitanza di eventi meteorici di precipitazione", sino al termine della stagione balneare (30 settembre), nello zone del litorale comunale interessate dalla presenza di canali che sfociano a mare. Il divieto quindi interesserebbe in caso di pioggia, molti dei tratti più battuti dai bagnanti della costa barlettana, ad esclusione della prima parte della spiaggia di levante, di un breve tratto centrale della spiaggia di ponente, e della zona più distante della spiaggia di ponente, verso vicinale Pantaniello (dal Cimitero in poi), come è possibile vedere nella planimetria in allegato.
"Il litorale comunale - si legge nelle premesse dell'ordinanza - presenta una serie di canali/collettori che scaricano in mare le acque provenienti dalle condotta di fogna bianca cittadina, condotta comunale in cui recapitano le acque meteoriche di dilavamento, soggette o meno a regolamentazione, provenienti da opifici e/o complessi industriali/artigianali, ricadenti all'interno del territorio comunale".
Lo scorso 30 maggio si era tenuto a Palazzo di Città un incontro, richiesto dal Comune di Barletta, con i dirigenti del settore Tutela Acque-servizio Risorse Idriche della regione Puglia, con il dirigente del settore Ambiente della provincia di Barletta-Andria-Trani, con il dirigente del servizio Sisp dell'Asl Bt. In questo incontro l'amministrazione comunale aveva richiesto alla Regione una nota interpretativa sui divieti previsti dagli articoli 7 e 13 del Regolamento Regionale n. 26 del 2013 ("Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Il comma 3 dell'articolo 7 parla infatti di una fascia di 200 metri attorno al punto di scarico di acque meteoriche di dilavamento ("nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali"), nella quale non è ammessa la balneazione e la pesca. Il comma 3 dell'articolo 13 parla poi di una fascia di 500 metri attorno al punto di scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne ("nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali"), nella quale non è ammessa la balneazione e la pesca.
Il provvedimento sindacale è così giunto "nelle more dell'emissione della predetta nota interpretativa e, alla luce di quanto emesso durante il predetto incontro". "In concomitanza di eventi meteorici di precipitazione", sarà quindi affissa nelle zone interessate l'opportuna segnaletica per rendere noto il divieto di balneazione, e al termine delle precipitazioni, l'Arpa dovrà "procedere con immediatezza" nel prelevare ed analizzare campioni di acque di balneazione. In caso di impossibilità dell'Arpa, il dirigente comunale del settore Ambiente dovrà incaricare dello stesso compito un laboratorio accreditato. Il divieto di balneazione sarà sospeso nel caso in cui nelle analisi delle acque saranno riscontrati valori nei limiti di legge.
"Il litorale comunale - si legge nelle premesse dell'ordinanza - presenta una serie di canali/collettori che scaricano in mare le acque provenienti dalle condotta di fogna bianca cittadina, condotta comunale in cui recapitano le acque meteoriche di dilavamento, soggette o meno a regolamentazione, provenienti da opifici e/o complessi industriali/artigianali, ricadenti all'interno del territorio comunale".
Lo scorso 30 maggio si era tenuto a Palazzo di Città un incontro, richiesto dal Comune di Barletta, con i dirigenti del settore Tutela Acque-servizio Risorse Idriche della regione Puglia, con il dirigente del settore Ambiente della provincia di Barletta-Andria-Trani, con il dirigente del servizio Sisp dell'Asl Bt. In questo incontro l'amministrazione comunale aveva richiesto alla Regione una nota interpretativa sui divieti previsti dagli articoli 7 e 13 del Regolamento Regionale n. 26 del 2013 ("Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Il comma 3 dell'articolo 7 parla infatti di una fascia di 200 metri attorno al punto di scarico di acque meteoriche di dilavamento ("nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali"), nella quale non è ammessa la balneazione e la pesca. Il comma 3 dell'articolo 13 parla poi di una fascia di 500 metri attorno al punto di scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne ("nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali"), nella quale non è ammessa la balneazione e la pesca.
Il provvedimento sindacale è così giunto "nelle more dell'emissione della predetta nota interpretativa e, alla luce di quanto emesso durante il predetto incontro". "In concomitanza di eventi meteorici di precipitazione", sarà quindi affissa nelle zone interessate l'opportuna segnaletica per rendere noto il divieto di balneazione, e al termine delle precipitazioni, l'Arpa dovrà "procedere con immediatezza" nel prelevare ed analizzare campioni di acque di balneazione. In caso di impossibilità dell'Arpa, il dirigente comunale del settore Ambiente dovrà incaricare dello stesso compito un laboratorio accreditato. Il divieto di balneazione sarà sospeso nel caso in cui nelle analisi delle acque saranno riscontrati valori nei limiti di legge.