Cantina sperimentale, l'analisi precisa del Comitato cittadino
Santaniello: «Indirizzo gestionale non certamente da addebitare al Sindaco Cascella»
mercoledì 27 aprile 2016
13.13
Si terrà oggi pomeriggio alle ore 19 nei locali della Comunità si S.Antonio in Via S.Antonio un pubblico incontro del Comitato cittadino per la conservazione della Cantina Sperimentale, incontro che ben si innesta dopo le ultime dichiarazioni, soprattutto del primo cittadino.
«L'attuale struttura di Via Veneto della Cantina Sperimentale risulta oggi ancora riportata nel Vigente Catasto Fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 86 particella 1172 categoria B/5 classe 3, intestata all'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti (IRSA) , che da quindici anni è stato soppresso». Interviene e precisa Giuseppe Santaniello del Comitato cittadino per la conservazione della Cantina Sperimentale dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Cascella e del consigliere regionale Ruggiero Mennea. «Infatti, come è noto, la Cantina Sperimentale da Autonoma divenne Sezione Periferica dell'Istituto di Asti (DPR.n.1378 del 23-11-1967) - continua Santaniello - e, successivamente a seguito di questa soppressione, Sede distaccata del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Roma-Unità periferica di Turi (CRA) - (DL.n.454 del 29-11-1999). I trasferimenti della titolarità degli immobili di questi Enti sono avvenuti con legge pubblica e, pertanto, non hanno originato alcuna formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Le visure ipocatastali, effettuate presso l'Agenzia delle entrate territorialmente competente, non hanno evidenziato alcuna "trascrizione", come invece avviene obbligatoriamente, per gli atti notarili di trasferimento degli immobili.
Entrambi gli Organismi, come stabilito nei citati decreti (art.1), hanno piena autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria e, pertanto, sono Soggetti di imposta. Infatti, l'IRSA di Asti aveva un proprio codice fiscale (00081710055) ed il CRA-UTV di Turi ha un codice fiscale (08183101008) ed una partita IVA (97231970589). Ma se la titolarità degli immobili è stata trasferita per legge, come innanzi accennato, gli interessati dovevano invece provvedere, ma non è stato fatto, ad effettuare le variazioni catastali. Il Catasto in Italia non è probatorio, ma per gli immobili riporta le necessarie indicazioni di identificazione e del carico fiscale. Per l'immobile di Via Veneto, infatti, nel Catasto è riportata per i fini fiscali la categoria B/5 classe 3, come per tutti i laboratori scientifici, con la rendita di euro 6.109,69 .
Da parte dei citati Organismi, però, non risulta che sia stato effettuato sinora alcun pagamento delle imposte comunali. L'Ufficio Tributi del Comune di Barletta, molto diligentemente, ha effettuato negli ultimi anni un accertamento fiscale necessariamente per l'ultimo periodo di cinque anni non prescritto. Il CRA ha però eccepito l'esenzione fiscale della struttura di Via Veneto in quanto riferita al cespite di un Ente non commerciale. Questa interpretazione non ha alcun fondamento. Il diritto all'esenzione, infatti, richiede il contemporaneo rispetto di tre requisiti soggettivo, oggettivo nonché quelli generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali dell'Organismo.
Il CRA, di cui l'UTV di Turi è un organo territorialmente decentrato, non risulta avere questi requisiti. Infatti è un Organismo autonomo, come innanzi specificato, con capacità economica e contributiva sotto la sorveglianza (non la partecipazione) del Mipaf, non è un organo del CNR o dell'ENEA che pur godono di particolari esenzioni, ha un proprio numero di codice fiscale e partita Iva, svolge attività esterna commerciale per conto di privati con riscossione di compensi previsti nelle Entrate finanziarie (art.6), ma, soprattutto, nei propri atti costitutivi non riporta le clausole per il diritto all'esenzione nello svolgimento con modalità non commerciali delle attività (art.3 Decreto n.200 del 19-11-2012). In sostanza si ritiene che nelle attività del CRA siano presenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (lucro soggettivo e libera concorrenza) e siano assenti le finalità di solidarietà sociale sottese al diritto di esenzione.
Sempre nei citati decreti (art.7) è prescritto che nel Regolamento del CRA "sono stabiliti i tempi e le modalità per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressione degli istituti e di tutte le strutture tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonchè della necessità di potenziamento dei poli dei eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico ed il parere e della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni:" Anche la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione (art.3 Lg.n.3 del 3-10-2001) demanda alle Regioni la potestà legislativa in materia. Queste norme sono state tenute presenti nel recente provvedimento di soppressione della Cantina di Barletta?
Non era forse più opportuno il trasferimento dell'Unità di Turi – con la sola competenza per la sperimentazione nell'uva da tavola in fase di estirpazione – nell'Unità di Barletta con specifica e arcinota specializzazione nell'enologia ed al centro di un territorio con otto zone vinicole a denominazione di origine controllata, sette vitigni autoctoni con regolari codici ampelografici ed una contribuzione alla produzione vinicola regionale di qualità del 38,4 %, in base agli ultimi dati ufficiali? (Turi: polo della coltura del ciliegio - 1 zona doc, 1 vitigno, 0,5% produzione). Quale delle due unità può considerarsi "polo di eccellenza nel settore vinicolo" ?
Il provvedimento per la Cantina di Barletta è stato preso in nome della spending review, cioè razionalizzazione della rete. E' pur vero che oggi per lo stesso motivo si sopprimono uffici giudiziari ed ospedali indispensabili per la salute pubblica, ma bisogna anche considerare che un Centro di ricerca in un settore trainante dell'economia agricola locale ha anche la sua importanza. E' inconfutabile l'equazione : ricerca e sperimentazione generano miglioramento produttivo, nuovi investimenti ed occupazione quindi ricchezza e benessere. Bisogna, poi, considerare che con la ricerca si possono prevenire alcune patologie che, specialmente in agricoltura, procurano notevoli danni economici : Xilella docet !
Chi molto frettolosamente ha trasferito "altrove" la collezione dei quadri del pittore barlettano De Stefano ed alcuni reperti storici, dopo aver restituito i quadri, deve ora esibire l'inventario bibliografico e mobiliare, gelosamente custodito a chiave in qualche cassetto, per le verifiche ora ancor più necessarie dopo l'increscioso episodio. Il CRA-Unità di Turi deve altresì impegnarsi alla sorveglianza della struttura di Via Veneto sino al completamento di tutti gli eventuali adempimenti. Perché non lo ha fatto prima?
Non è certamente da addebitare al Sindaco Cascella il passato e corretto o meno indirizzo gestionale delle attività della Cantina Sperimentale, ma l'Amministrazione Comunale deve ora impegnarsi ad attivare quanto riportato su indicazione del Comitato cittadino degli operatori economici locali, di cui è portavoce la prof.Magliocca, nell'ordine del giorno del Consigliere Damiani approvato all'unanimità da tutte le forze politiche nel Consiglio Comunale del 7 aprile scorso, specialmente per quanto riguarda la continuità della ricerca e la conservazione del patrimonio storico-bibliografico, naturalmente in base ad un progetto definito».
«L'attuale struttura di Via Veneto della Cantina Sperimentale risulta oggi ancora riportata nel Vigente Catasto Fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 86 particella 1172 categoria B/5 classe 3, intestata all'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti (IRSA) , che da quindici anni è stato soppresso». Interviene e precisa Giuseppe Santaniello del Comitato cittadino per la conservazione della Cantina Sperimentale dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Cascella e del consigliere regionale Ruggiero Mennea. «Infatti, come è noto, la Cantina Sperimentale da Autonoma divenne Sezione Periferica dell'Istituto di Asti (DPR.n.1378 del 23-11-1967) - continua Santaniello - e, successivamente a seguito di questa soppressione, Sede distaccata del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Roma-Unità periferica di Turi (CRA) - (DL.n.454 del 29-11-1999). I trasferimenti della titolarità degli immobili di questi Enti sono avvenuti con legge pubblica e, pertanto, non hanno originato alcuna formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Le visure ipocatastali, effettuate presso l'Agenzia delle entrate territorialmente competente, non hanno evidenziato alcuna "trascrizione", come invece avviene obbligatoriamente, per gli atti notarili di trasferimento degli immobili.
Entrambi gli Organismi, come stabilito nei citati decreti (art.1), hanno piena autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria e, pertanto, sono Soggetti di imposta. Infatti, l'IRSA di Asti aveva un proprio codice fiscale (00081710055) ed il CRA-UTV di Turi ha un codice fiscale (08183101008) ed una partita IVA (97231970589). Ma se la titolarità degli immobili è stata trasferita per legge, come innanzi accennato, gli interessati dovevano invece provvedere, ma non è stato fatto, ad effettuare le variazioni catastali. Il Catasto in Italia non è probatorio, ma per gli immobili riporta le necessarie indicazioni di identificazione e del carico fiscale. Per l'immobile di Via Veneto, infatti, nel Catasto è riportata per i fini fiscali la categoria B/5 classe 3, come per tutti i laboratori scientifici, con la rendita di euro 6.109,69 .
Da parte dei citati Organismi, però, non risulta che sia stato effettuato sinora alcun pagamento delle imposte comunali. L'Ufficio Tributi del Comune di Barletta, molto diligentemente, ha effettuato negli ultimi anni un accertamento fiscale necessariamente per l'ultimo periodo di cinque anni non prescritto. Il CRA ha però eccepito l'esenzione fiscale della struttura di Via Veneto in quanto riferita al cespite di un Ente non commerciale. Questa interpretazione non ha alcun fondamento. Il diritto all'esenzione, infatti, richiede il contemporaneo rispetto di tre requisiti soggettivo, oggettivo nonché quelli generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali dell'Organismo.
Il CRA, di cui l'UTV di Turi è un organo territorialmente decentrato, non risulta avere questi requisiti. Infatti è un Organismo autonomo, come innanzi specificato, con capacità economica e contributiva sotto la sorveglianza (non la partecipazione) del Mipaf, non è un organo del CNR o dell'ENEA che pur godono di particolari esenzioni, ha un proprio numero di codice fiscale e partita Iva, svolge attività esterna commerciale per conto di privati con riscossione di compensi previsti nelle Entrate finanziarie (art.6), ma, soprattutto, nei propri atti costitutivi non riporta le clausole per il diritto all'esenzione nello svolgimento con modalità non commerciali delle attività (art.3 Decreto n.200 del 19-11-2012). In sostanza si ritiene che nelle attività del CRA siano presenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (lucro soggettivo e libera concorrenza) e siano assenti le finalità di solidarietà sociale sottese al diritto di esenzione.
Sempre nei citati decreti (art.7) è prescritto che nel Regolamento del CRA "sono stabiliti i tempi e le modalità per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressione degli istituti e di tutte le strutture tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonchè della necessità di potenziamento dei poli dei eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico ed il parere e della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni:" Anche la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione (art.3 Lg.n.3 del 3-10-2001) demanda alle Regioni la potestà legislativa in materia. Queste norme sono state tenute presenti nel recente provvedimento di soppressione della Cantina di Barletta?
Non era forse più opportuno il trasferimento dell'Unità di Turi – con la sola competenza per la sperimentazione nell'uva da tavola in fase di estirpazione – nell'Unità di Barletta con specifica e arcinota specializzazione nell'enologia ed al centro di un territorio con otto zone vinicole a denominazione di origine controllata, sette vitigni autoctoni con regolari codici ampelografici ed una contribuzione alla produzione vinicola regionale di qualità del 38,4 %, in base agli ultimi dati ufficiali? (Turi: polo della coltura del ciliegio - 1 zona doc, 1 vitigno, 0,5% produzione). Quale delle due unità può considerarsi "polo di eccellenza nel settore vinicolo" ?
Il provvedimento per la Cantina di Barletta è stato preso in nome della spending review, cioè razionalizzazione della rete. E' pur vero che oggi per lo stesso motivo si sopprimono uffici giudiziari ed ospedali indispensabili per la salute pubblica, ma bisogna anche considerare che un Centro di ricerca in un settore trainante dell'economia agricola locale ha anche la sua importanza. E' inconfutabile l'equazione : ricerca e sperimentazione generano miglioramento produttivo, nuovi investimenti ed occupazione quindi ricchezza e benessere. Bisogna, poi, considerare che con la ricerca si possono prevenire alcune patologie che, specialmente in agricoltura, procurano notevoli danni economici : Xilella docet !
Chi molto frettolosamente ha trasferito "altrove" la collezione dei quadri del pittore barlettano De Stefano ed alcuni reperti storici, dopo aver restituito i quadri, deve ora esibire l'inventario bibliografico e mobiliare, gelosamente custodito a chiave in qualche cassetto, per le verifiche ora ancor più necessarie dopo l'increscioso episodio. Il CRA-Unità di Turi deve altresì impegnarsi alla sorveglianza della struttura di Via Veneto sino al completamento di tutti gli eventuali adempimenti. Perché non lo ha fatto prima?
Non è certamente da addebitare al Sindaco Cascella il passato e corretto o meno indirizzo gestionale delle attività della Cantina Sperimentale, ma l'Amministrazione Comunale deve ora impegnarsi ad attivare quanto riportato su indicazione del Comitato cittadino degli operatori economici locali, di cui è portavoce la prof.Magliocca, nell'ordine del giorno del Consigliere Damiani approvato all'unanimità da tutte le forze politiche nel Consiglio Comunale del 7 aprile scorso, specialmente per quanto riguarda la continuità della ricerca e la conservazione del patrimonio storico-bibliografico, naturalmente in base ad un progetto definito».