Scandalo-calcioscommesse, prime sentenze della Disciplinare Figc

Il Pescara partirà da -2 nel prossimo campionato

lunedì 18 giugno 2012 11.03
A cura di Luca Guerra
La Commissione Disciplinare della Figc ha emesso questa mattina le prime sentenze riguardanti la prima tranche del procedimento della giustizia sportiva sul caso-calcioscommesse. Tra le squadre, il Pescara è stato penalizzato di 2 punti, il Novara di 4, l'Albinoleffe di 15 e il Piacenza di 11. Tra i tesserati, 5 anni di squalifica a Sartor, Zamperini, Mario Cassano e Nicola Santoni. Complessivamente sono state sanzionate 21 società e 52 tesserati, 7 i prosciolti. Si era ipotizzata la possibilità di aspettare un giorno per rendere noto il tutto in vista del match della Nazionale, ma alla fine si è deciso di pubblicare ciò che comunque era già emerso. La Disciplinare ha confermato parte delle richieste della Procura federale. Il Pescara quindi partirà da -2 nel prossimo campionato di serie A, parziale riduzione della penalizzazione al Novara, che da -6 passa a -4 da scontare in B. La società maggiormente colpita da Palazzi era stata l'AlbinoLeffe che giocherà in Prima Divisione: i bergamaschi ricominceranno da -15 anziché da -27. Tra gli altri club, sconto anche a Reggina (da -6 a -4), Piacenza (da -19 a -11), Monza (da -6 a -5), Ancona (da -10 a -8), confermati il -2 al Padova e il -1 ad Empoli, Ravenna e Aversa. Solo ammende per Sampdoria, Siena e Spezia.

"La Commissione disciplinare nazionale- si legge nel dispositivo- costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Prof. Avv. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Andrea Morsillo, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali e del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentanti AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, e dei componenti della Segreteria Paola Anzellotti, Stefano Bordoni, Romolo Di Matteo, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita nei giorni 31 maggio, 1 giugno, 4 giugno e 5 giugno 2012 per il dibattimento. In seguito, la Commissione disciplinare nazionale si è riunita nei giorni 8 e 9 giugno 2012 per la camera di consiglio e, al termine, ha adottato la seguente decisione":

PROSCIOLTI DAGLI ADDEBITI CONTESTATI:
CONSONNI Luigi;
COSER Achille;
JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto - Reggina del 23/5/2010 e Empoli - Grosseto del 30/5/2010;
MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona - Albinoleffe del 17/1/2009;
NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona - Albinoleffe del 17/1/2009;
SARRI Maurizio;
SHALA Rjiat;

SANZIONI PER:
BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei);
DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5 (cinque);
DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2 (due);
GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15 (quindici);
PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 (due);
PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due);
PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12 (dodici);
RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);
SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10 (dieci);
Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00);
Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione
di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);

SANZIONI PER:
ALBERTI Andrea: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
CAREMI Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
CASSANO Mario: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
CATINALI Edoardo: squalifica per 9 (nove) mesi, per violazione dell'art. 7, comma 7, CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Piacenza del 20/12/2010;
COLACONE Roberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
COMAZZI Alberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
COSSATO Federico: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 (tre) anni;
DE FALCO Franco: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
FERRARI Nicola: squalifica per 3 (tre) anni;
FISSORE Riccardo: squalifica per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
FIUZZI Luca: squalifica per 4 (quattro) anni;
FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
GARLINI Ruben: squalifica per 3 (tre) anni;
IACONI Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni;
JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi
MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 (quattro) anni;
NASSI Maurizio: squalifica per 3 (tre) anni;
NICCO Gianluca: squalifica per 3 (tre) anni;
PAOLONI Marco: squalifica per 4 (quattro) anni;
RICKLER Cesare: squalifica per 4 (quattro) anni;
ROSATI Gianni: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi;
SANTONI Nicola: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone - Grosseto del 15/5/2010;
SARTOR Luigi: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
SERAFINI Mattia: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
STEFANI Mirko : squalifica per 4 (quattro) anni;
VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni;
VENTOLA Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00) euro;
Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro;
Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro;
Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro;
Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.

(Twitter: @GuerraLuca88)