Giudice Sportivo, le decisioni sui playoff del campionato di Prima Divisione

Il presidente della Juve Stabia inibito fino al 31 agosto

martedì 14 giugno 2011
A cura di Luca Guerra
Sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle partite di andata delle finali playoff del campionato di Prima Divisione, girone B, disputatesi domenica scorsa alle 16 e alle 18. Nella giornata di ieri il Not. Pasquale Marino, ha diramato i provvedimenti inerenti le partite disputate. La Salernitana a è la squadra più "colpita" dall'ascia del Giudice Sportivo. Di seguito l'elenco dei provvedimenti presi (in rosso quelli riguardanti il girone B):


AMMENDE:

€ 12.000,00 JUVE STABIA S.P.A.perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni; gli stessi, durante la gara, indirizzavano ripetutamente verso gli assistenti arbitrali ed il quarto ufficiale numerosi sputi e getti d'acqua che li raggiungevano in più parti del corpo; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco bottigliette in plastica piene e semipiene ed una bottiglia in vetro ed altri oggetti in plastica, tutti in direzione degli ufficiali di gara e dei tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze; una bottiglia in plastica piena d'acqua colpiva il quarto ufficiale alla testa, sempre senza ulteriori conseguenze; tale situazione costringeva l'arbitro ad una breve sospensione della gara.

€ 10.000,00 HELLAS VERONA F.C. S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni; gli stessi in occasione di giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale, che venivano ripetute in occasione della sostituzione del medesimo; gli stessi intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale; altri sostenitori, durante la gara, lanciavano in direzione dell'opposta tifoseria alcuni fumogeni, seggiolini divelti e pietre, senza conseguenze.

€ 4.000,00 SALERNITANACALCIO 1919SPA perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze; gli stessi, durante la gara, lanciavano all'indirizzo dell'opposta tifoseria alcuni fumogeni, seggiolini divelti e pietre, sempre senza conseguenze; i medesimi danneggiavano le strutture ed i servizi igienici dell'impianto sportivo nel settore loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 31 AGOSTO 2011:
MANNIELLO FRANCESCO (JUVE STABIA S.P.A.) perché al termine della gara, indebitamente posizionato all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, assumeva atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro e pronunciava frasi offensive verso l'istituzione calcistica e nei confronti di tesserati della squadra ospitata (r.A, cc e proc fed.).

CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CAGLIONI NICHOLAS (SALERNITANACALCIO 1919SPA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR):

ACCURSI SALVATORE (SALERNITANACALCIO 1919SPA)
ALTOBELLO ERRICO (SALERNITANACALCIO 1919SPA)
MONTERVINO FRANCESCO (SALERNITANACALCIO 1919SPA)