Giudice Sportivo, i provvedimenti sull'ultimo atto del campionato di Prima Divisione Lega Pro 2010/2011
8 calciatori salteranno la "prima" della prossima stagione
martedì 21 giugno 2011
Sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle partite di ritorno delle finali playoff del campionato di Prima Divisione, girone B, disputatesi domenica scorsa alle 16 e alle 18. Questa mattina il Not. Pasquale Marino, ha diramato i provvedimenti inerenti le partite disputate. Sanzioni pecuniarie dovute alle intemperanze delle proprie tifoserie per tutte e 4 le squadre impegnate domenica. La Juve Stabia, neopromossa in B, è la squadra più "colpita" dall'ascia del Giudice Sportivo. Di seguito l'elenco dei provvedimenti presi, che saranno ovviamente applicati per la stagione sportiva 2011/2012:
AMMENDE:
€ 23.000,00 SALERNITANACALCIO 1919 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e bengala e facevano esplodere prima dell'inizio e durante la gara numerosi petardi alcuni di notevole potenza; in particolare un petardo esplodeva nei pressi di un assistente arbitrale che rimaneva stordito e subiva una escoriazione cutanea alla gamba destra,causando breve sospensione della gara per necessarie cure; i medesimi sostenitori accompagnavano l'ingresso in campo della squadra avversaria con fitto e ripetuto lancio di bottiglie d'acqua, lattine vuote, bottigliette d'acqua semipiene e altri oggetti in plastica tra i quali due telefonini cellulari oltre a pezzi di calcinaccio e biglie di gomma; in particolare una bottiglia d'acqua semipiena colpiva l'allenatore del Verona, ed un telefonino cellulare un calciatore della stessa squadra, senza conseguenze; il tutto accompagnato da ripetuti cori offensivi verso i medesimi; il lancio di oggetti, innanzi descritti, proseguiva durante la gara ed al termine della stessa, in tale occasione un oggetto colpiva il quarto ufficiale di gara, nonchè un assistente arbitrale che veniva colpito alla schiena, entrambi senza conseguenze; i medesimi sostenitori esponevano alcuni striscioni con espressioni di scherno verso l'opposta tifoseria; al termine della gara un isolato gruppo di sostenitori ha tentato di accedere nello spazio ove era parcheggiato il pullman della squadra avversaria, prontamente respinti dall'intervento delle forze dell'ordine (la sanzione risulta attenuata dalla ricorrenza delle circostanze previste dall'art.13 del C.G.S. quali segnalate nei rapporti del Commissario di Campo e dei Collaboratori della Procura Federale).
€ 10.500,00 ATLETICO ROMA F.C. perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco e in direzione della panchina della squadra avversaria numerose bottiglie di acqua piene e semipiene una delle quali sfiorava un addetto federale e un'altra colpiva al viso un calciatore in panchina della squadra avversaria provocandogli fuoriuscita di sangue e successiva necessità di ricovero in ospedale per accertare eventuali danni ad un occhio; gli stessi durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; perchè persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell'impianto sportivo (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 5.000,00 HELLAS VERONA F.C. perché propri sostenitori in campo avverso durante la gara in due occasioni intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale, ed in una occasione, (uscita dal terreno di gioco di un calciatore di colore della squadra avversaria), cori inneggianti alla discriminazione razziale; al termine della gara risultava danneggiato, nel proprio spogliatoio, il rivestimento in cartongesso (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 1.500,00 JUVE STABIA perché propri sostenitori in occasione della segnatura di una rete della propria squadra si aggrappavano alla rete di recinzione provocandone una parziale caduta e costringendo gli addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine a stazionare nei pressi per garantire l'ordine pubblico; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell'impianto sportivo (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 31 AGOSTO 2011:
DI SOMMA SALVATORE (JUVE STABIA) perché nelle fasi finali della gara raccoglieva una bottiglietta d'acqua semipiena proveniente dalla tribuna e la rilanciava verso gli stessi spalti, senza colpire, ma provocando ulteriore reazione dei tifosi locali (r.cc).
ALLENATORE:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CHIAPPARA ROBERTO (ATLETICO ROMA F.C.) per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria seduto in panchina (espulso).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO (JUVE STABIA) per comportamento scorretto verso l'allenatore della squadra avversaria (calc.sost.).
RAIMONDI ANDREA (JUVE STABIA) per aver lanciato verso gli spalti una bottiglietta d'acqua semipiena, senza colpire (r.quarto uff.).
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
AMBROSI STEFANO (ATLETICO ROMA F.C.) perché al termine della gara al rientro negli spogliatoi tentava di entrare nel locale della squadra avversaria pronunciando ripetute frasi offensive e minacciose verso un dirigente della squadra avversaria, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR):
ABBATE MATTEO (HELLAS VERONA F.C.)
CAZZOLA RICCARDO (JUVE STABIA)
COLOMBI SIMONE (JUVE STABIA)
CORONA GIORGIO (JUVE STABIA)
DANUCCI CIRO (JUVE STABIA)
AMMENDE:
€ 23.000,00 SALERNITANACALCIO 1919 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e bengala e facevano esplodere prima dell'inizio e durante la gara numerosi petardi alcuni di notevole potenza; in particolare un petardo esplodeva nei pressi di un assistente arbitrale che rimaneva stordito e subiva una escoriazione cutanea alla gamba destra,causando breve sospensione della gara per necessarie cure; i medesimi sostenitori accompagnavano l'ingresso in campo della squadra avversaria con fitto e ripetuto lancio di bottiglie d'acqua, lattine vuote, bottigliette d'acqua semipiene e altri oggetti in plastica tra i quali due telefonini cellulari oltre a pezzi di calcinaccio e biglie di gomma; in particolare una bottiglia d'acqua semipiena colpiva l'allenatore del Verona, ed un telefonino cellulare un calciatore della stessa squadra, senza conseguenze; il tutto accompagnato da ripetuti cori offensivi verso i medesimi; il lancio di oggetti, innanzi descritti, proseguiva durante la gara ed al termine della stessa, in tale occasione un oggetto colpiva il quarto ufficiale di gara, nonchè un assistente arbitrale che veniva colpito alla schiena, entrambi senza conseguenze; i medesimi sostenitori esponevano alcuni striscioni con espressioni di scherno verso l'opposta tifoseria; al termine della gara un isolato gruppo di sostenitori ha tentato di accedere nello spazio ove era parcheggiato il pullman della squadra avversaria, prontamente respinti dall'intervento delle forze dell'ordine (la sanzione risulta attenuata dalla ricorrenza delle circostanze previste dall'art.13 del C.G.S. quali segnalate nei rapporti del Commissario di Campo e dei Collaboratori della Procura Federale).
€ 10.500,00 ATLETICO ROMA F.C. perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco e in direzione della panchina della squadra avversaria numerose bottiglie di acqua piene e semipiene una delle quali sfiorava un addetto federale e un'altra colpiva al viso un calciatore in panchina della squadra avversaria provocandogli fuoriuscita di sangue e successiva necessità di ricovero in ospedale per accertare eventuali danni ad un occhio; gli stessi durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; perchè persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell'impianto sportivo (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 5.000,00 HELLAS VERONA F.C. perché propri sostenitori in campo avverso durante la gara in due occasioni intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale, ed in una occasione, (uscita dal terreno di gioco di un calciatore di colore della squadra avversaria), cori inneggianti alla discriminazione razziale; al termine della gara risultava danneggiato, nel proprio spogliatoio, il rivestimento in cartongesso (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 1.500,00 JUVE STABIA perché propri sostenitori in occasione della segnatura di una rete della propria squadra si aggrappavano alla rete di recinzione provocandone una parziale caduta e costringendo gli addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine a stazionare nei pressi per garantire l'ordine pubblico; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell'impianto sportivo (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 31 AGOSTO 2011:
DI SOMMA SALVATORE (JUVE STABIA) perché nelle fasi finali della gara raccoglieva una bottiglietta d'acqua semipiena proveniente dalla tribuna e la rilanciava verso gli stessi spalti, senza colpire, ma provocando ulteriore reazione dei tifosi locali (r.cc).
ALLENATORE:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CHIAPPARA ROBERTO (ATLETICO ROMA F.C.) per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria seduto in panchina (espulso).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO (JUVE STABIA) per comportamento scorretto verso l'allenatore della squadra avversaria (calc.sost.).
RAIMONDI ANDREA (JUVE STABIA) per aver lanciato verso gli spalti una bottiglietta d'acqua semipiena, senza colpire (r.quarto uff.).
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
AMBROSI STEFANO (ATLETICO ROMA F.C.) perché al termine della gara al rientro negli spogliatoi tentava di entrare nel locale della squadra avversaria pronunciando ripetute frasi offensive e minacciose verso un dirigente della squadra avversaria, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR):
ABBATE MATTEO (HELLAS VERONA F.C.)
CAZZOLA RICCARDO (JUVE STABIA)
COLOMBI SIMONE (JUVE STABIA)
CORONA GIORGIO (JUVE STABIA)
DANUCCI CIRO (JUVE STABIA)