Via dei Muratori, una storia di errori e inesattezze
Innocue variazioni lessicali per tracciato stradale ancora misterioso
mercoledì 14 giugno 2017
«In data 3, 4 e 5 maggio u.s., la V Commissione consiliare Permanente "Programmazione e Pianificazione Territorio" si è riunita per iniziare i lavori di esame e discussione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG)». La nota di Aldo Musti è pungente ma allo stesso tempo tecnica e argomentata mentre con pacatezza analizza una questione ormai surreale.
«Ebbene, qualche giorno prima ho personalmente protocollato - continua Musti - alla suddetta Commissione una nota per rimarcare che alla pagina 94 della Relazione dei progettisti incaricati allo "SCHEMA" dello stesso D.P.P. si legge quanto segue: "…IL PRG/2000 che sostituì il PRG/1971…". Si tratta di un'inesattezza apparentemente innocua, ma che, in realtà, potrebbe prestarsi ad equivoci e confusione. Infatti, la variante adottata con delibera comunale n. 31/2000 ed approvata con delibera regionale n. 564/03 non ha sostituito il PRG del 1971, ma lo ha semplicemente adeguato alla legge regionale n. 56 del 1980. Come del resto gli stessi progettisti riconoscono nell'ambito della medesima Relazione e come riportato in premessa della deliberazione di Giunta comunale n. 263 del 22.12.2009, avente ad oggetto "…Atto di indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale", il vigente strumento urbanistico generale comunale è costituito dall'originario P.R.G. adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 222 del 09.02.1967 ed approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30.09.1971, poi ripetutamente variato».
«Per quanto a me noto, successivamente alla approvazione definitiva del P.R.G.'71 il Consiglio comunale ha assunto le seguenti deliberazioni di pari oggetto, ovvero, "Variante al P.R.G. per la zona Merceologica artigianale", non riportate nello SCHEMA del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG). La deliberazione n. 908 del 23/10/1974 (approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8614/79). La deliberazione n. 415 del 12/03/1980 (circa l'approvazione regionale della stessa, parole del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, "…dalle ricerche d'archivio eseguite non vi sono rinvenuti atti afferenti alla segnalata delibera di consiglio comunale di Barletta n.415 del 12/03/1980 in argomento". Tuttavia la stessa la ritroviamo richiamata in una autorizzazione comunale per la realizzazione di un tratto di via dei Muratori del 1981, con un tracciato stradale in palese contrasto con quello approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 8614 del 21.12.1979. "A questo punto, una domanda sorge spontanea": Lo "SCHEMA" del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) deve rappresentare il tracciato di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 21.12.1979 (n. 8614/79) o il tracciato approvato con Delibera comunale del 12.03.1980 (n. 415/80)?»
«Un mio modesto contributo, a tal riguardo, trae spunto dall'orientamento degli stessi progettisti. In particolare, in occasione della variante di adeguamento del Vigente P.R.G. alla Legge Regionale n. 56/80, il progettista, ovvero il prof. Fuzio, in risposta ad alcuni consiglieri comunali (testualmente da un verbale di seduta consiliare 2000): "…A me premeva dare alcune spiegazioni di tipo tecnico. Il Consigliere Dicorato ha sollevato un problema che non è di poco conto, cioè quello di attività produttive nel territorio di Barletta che non trovano corrispondenza con la destinazione di zona attualmente vigente e che lui proponeva di rendere congruente, invece, con una nuova destinazione di zona che sia, che tenga conto dello stato di fatto. Questo aspetto - ripeto - è di non trascurabile rilevanza, laddove, come già stato rilevato dal Consigliere Tupputi, sono problemi di compatibilità urbanistica, nel senso che anche laddove ci sia stata la sanatoria e quindi il condono e la concessione in sanatoria, questa concessione non modifica la destinazione di zona: se c'è un opificio in zona agricola, questo opificio esprime a livello, una volta condonato e sanato a tutti gli effetti normativi di regolarità, ma certamente la zona rimane zona agricola". Tale orientamento dei progettisti del 2000 - gli stessi incaricati al nuovo PUG della Città di Barletta - non si discosta dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato. Lo stesso, infatti, nelle ipotesi di deliberazioni di adozione sprovviste di approvazione regionale (nel caso di specie, la deliberazione di consiglio comunale n. 415/80) afferma che: "… l'adozione della variante al piano regolatore da parte del Consiglio comunale ha di per sé il solo effetto di imporre le misure di salvaguardia per i progetti edilizi che contrastino il piano in itinere, ma non consente di ritenere conformi al piano regolatore ancora vigente quelle opere che con esso contrastino, anche se conformi alla delibera di adozione del nuovo piano"».
«Auspico che il Sindaco, la V Commissione consiliare Permanente "Programmazione e Pianificazione Territorio", l'Assessore alle politiche del Territorio, l'Ufficio Piano ed i Progettisti, con il mio modesto contributo, abbiano maggiore consapevolezza delle questioni da esaminare e ne possano tenere adeguato conto».
«Ebbene, qualche giorno prima ho personalmente protocollato - continua Musti - alla suddetta Commissione una nota per rimarcare che alla pagina 94 della Relazione dei progettisti incaricati allo "SCHEMA" dello stesso D.P.P. si legge quanto segue: "…IL PRG/2000 che sostituì il PRG/1971…". Si tratta di un'inesattezza apparentemente innocua, ma che, in realtà, potrebbe prestarsi ad equivoci e confusione. Infatti, la variante adottata con delibera comunale n. 31/2000 ed approvata con delibera regionale n. 564/03 non ha sostituito il PRG del 1971, ma lo ha semplicemente adeguato alla legge regionale n. 56 del 1980. Come del resto gli stessi progettisti riconoscono nell'ambito della medesima Relazione e come riportato in premessa della deliberazione di Giunta comunale n. 263 del 22.12.2009, avente ad oggetto "…Atto di indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale", il vigente strumento urbanistico generale comunale è costituito dall'originario P.R.G. adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 222 del 09.02.1967 ed approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30.09.1971, poi ripetutamente variato».
«Per quanto a me noto, successivamente alla approvazione definitiva del P.R.G.'71 il Consiglio comunale ha assunto le seguenti deliberazioni di pari oggetto, ovvero, "Variante al P.R.G. per la zona Merceologica artigianale", non riportate nello SCHEMA del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG). La deliberazione n. 908 del 23/10/1974 (approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8614/79). La deliberazione n. 415 del 12/03/1980 (circa l'approvazione regionale della stessa, parole del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, "…dalle ricerche d'archivio eseguite non vi sono rinvenuti atti afferenti alla segnalata delibera di consiglio comunale di Barletta n.415 del 12/03/1980 in argomento". Tuttavia la stessa la ritroviamo richiamata in una autorizzazione comunale per la realizzazione di un tratto di via dei Muratori del 1981, con un tracciato stradale in palese contrasto con quello approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 8614 del 21.12.1979. "A questo punto, una domanda sorge spontanea": Lo "SCHEMA" del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) deve rappresentare il tracciato di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 21.12.1979 (n. 8614/79) o il tracciato approvato con Delibera comunale del 12.03.1980 (n. 415/80)?»
«Un mio modesto contributo, a tal riguardo, trae spunto dall'orientamento degli stessi progettisti. In particolare, in occasione della variante di adeguamento del Vigente P.R.G. alla Legge Regionale n. 56/80, il progettista, ovvero il prof. Fuzio, in risposta ad alcuni consiglieri comunali (testualmente da un verbale di seduta consiliare 2000): "…A me premeva dare alcune spiegazioni di tipo tecnico. Il Consigliere Dicorato ha sollevato un problema che non è di poco conto, cioè quello di attività produttive nel territorio di Barletta che non trovano corrispondenza con la destinazione di zona attualmente vigente e che lui proponeva di rendere congruente, invece, con una nuova destinazione di zona che sia, che tenga conto dello stato di fatto. Questo aspetto - ripeto - è di non trascurabile rilevanza, laddove, come già stato rilevato dal Consigliere Tupputi, sono problemi di compatibilità urbanistica, nel senso che anche laddove ci sia stata la sanatoria e quindi il condono e la concessione in sanatoria, questa concessione non modifica la destinazione di zona: se c'è un opificio in zona agricola, questo opificio esprime a livello, una volta condonato e sanato a tutti gli effetti normativi di regolarità, ma certamente la zona rimane zona agricola". Tale orientamento dei progettisti del 2000 - gli stessi incaricati al nuovo PUG della Città di Barletta - non si discosta dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato. Lo stesso, infatti, nelle ipotesi di deliberazioni di adozione sprovviste di approvazione regionale (nel caso di specie, la deliberazione di consiglio comunale n. 415/80) afferma che: "… l'adozione della variante al piano regolatore da parte del Consiglio comunale ha di per sé il solo effetto di imporre le misure di salvaguardia per i progetti edilizi che contrastino il piano in itinere, ma non consente di ritenere conformi al piano regolatore ancora vigente quelle opere che con esso contrastino, anche se conformi alla delibera di adozione del nuovo piano"».
«Auspico che il Sindaco, la V Commissione consiliare Permanente "Programmazione e Pianificazione Territorio", l'Assessore alle politiche del Territorio, l'Ufficio Piano ed i Progettisti, con il mio modesto contributo, abbiano maggiore consapevolezza delle questioni da esaminare e ne possano tenere adeguato conto».