Recesso contratto della dirigente comunale Scommegna, provvedimento impugnato

La nota del legale: «L'atto risulta nullo e illegittimo»

mercoledì 13 ottobre 2021 10.00
«Non è possibile recedere da un contratto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine e, in caso di violazione di tale principio, il soggetto esercitante il recesso si esporrebbe al rischio di dover risarcire il danno all'altra parte. Pertanto, il provvedimento, di risoluzione del contratto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e la dottoressa Santa Scommegna risulta nullo e illegittimo». Sono queste le conclusioni a cui giunge il legale della dirigente comunale, destinataria due giorni fa, di una comunicazione di avvio del procedimento di recesso del suo contratto di lavoro con il comune di Barletta, da parte del sindaco Cosimo Damiano Cannito.

«La dipendente, ieri, ha provveduto a notificare via pec al primo cittadino, alla dirigente del personale Caterina Navach e al segretario generale Domenico Carlucci, la comunicazione di impugnativa del suo legale, avvocato Salvatore Stasi, con la quale si annuncia ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta di annullamento. "Con la presente – conclude la missiva del legale - si invitano gli organi per chi di competenza a voler immediatamente mettere nel nulla tale provvedimento. In caso di mancato adempimento, si procederà alla tutela dei diritti della mia assistita dinanzi alle sedi giuridiche competenti". Ma prima di tali conclusioni, Stasi individua e argomenta le ragioni delle stesse: - trattandosi di lavoro a tempo DETERMINATO, come da lui stesso dichiarato, non è applicabile nel caso di specie l'articolo 2118 del codice civile, che disciplina il recesso dal contratto a tempo indeterminato; - il 27/09/2021 il dottor Cosimo Damiano Cannito rassegnava le sue dimissioni da primo cittadino. L'articolo 53 del Testo unico degli enti locali che disciplina e regola le dimissioni presentate dal sindaco, stabilisce che le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. "Ma ciò che sfugge al primo cittadino – scrive Stasi - è che durante il predetto lasso temporale lo stesso ha possibilità di svolgere esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione; - Nella comunicazione del sindaco mancano le motivazioni della risoluzione anticipata del contratto di lavoro se non per le seguenti parole "è infatti mia intenzione procedere alla copertura del posto dirigenziale nel più breve tempo possibile".

"Quindi il rapporto si deve ritenere concluso perché è intenzione del sindaco nominare un nuovo dirigente… ma non sappiamo quando!", scrive l'avvocato nella sua impugnativa; - Il sindaco nella sua comunicazione fa riferimento all'ultimo decreto sindacale, il numero 37 del 02/12/2019, con cui è stato prorogato l'incarico alla dottoressa Scommegna. Nel predetto decreto si prevede espressamente che "l'incarico dirigenziale della dottoressa Santa Scommegna ha durata fino alla DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo a tempo determinato ancora in itinere". Si tratta di una procedura per la selezione e copertura del predetto posto dirigenziale, nell'ambito del quale l'ultimo atto è datato 07/02/2020 (determina dirigenziale numero 187) e riguarda la sola individuazione, mediante ammissione con riserva e successivo procedimento selettivo, di n. 15 potenziali candidati alla copertura del predetto posto dirigenziale (tra cui anche la stessa dottoressa Scommegna).

Non essendoci quindi alcuna DEFINIZIONE della procedura selettiva, il recesso è privo di giusta causa e/o giustificato motivo. "Nel nostro ordinamento – scrive l'avvocato Stasi - ci sono due principi molto importanti che disciplinano la materia dei contratti: da un lato c'è il principio di libertà contrattuale, che consente alle parti di recedere dal contratto quando non ne hanno più interesse; Dall'altro c'è il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che impone alle parti di non porre in essere comportamenti che possano ledere la controparte. Principio leso nel caso di specie".