Provincia BT: polemiche e tensioni costituzionali
Iniziativa di delegittimazione della nuova provincia da parte del Comitato artt. 132-133. Iniziativa nata a Bisceglie
venerdì 10 settembre 2010
Nasce a Bisceglie, per iniziativa di Natale Parisi, il "Comitato artt. 132 -133". Tale comitato è costituito da cittadini che vorrebbero delegittimare la provincia Barletta –Andria –Trani ponendo in essere una petizione popolare, da inviare al presidente della Regione Puglia e al Presidente della Repubblica, con la quale manifestare la volontà di non appartenere alla BAT.
Il rischio di questa richiesta è di rendere inutilmente difficile l'attività della BAT attraverso il ricorso a letture frettolose del dettato costituzionale. Infatti, il comitato in questione, con eccessiva semplificazione, ritiene che, in materia di costituzione di una nuova provincia, il principio di "autodeterminazione delle popolazioni locali in merito alla propria identità territoriale" debba essere applicato in senso stretto e, quindi, assumendo come requisito di legittimità necessario il referendum popolare attraverso cui la popolazione abbia a manifestare la volontà di voler far parte della istituenda provincia.
A dire il vero il testo costituzionale prevede il ricorso al referendum solo quando la popolazione di una o più province o di uno o più comuni intenda staccarsi da una Regione e aggregarsi ad un'altra, così come previsto dall'art. 132 comma 2, che testualmente recita: «Si può con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».
Nel caso della BAT, invece, il dato normativo a cui sembra sia corretto far riferimento è l'art. 133 della Costituzione che, al riguardo, statuisce: «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione». Ne consegue, che nel caso di costituzione di una nuova provincia, il principio di autodeterminazione si esprime attraverso l'iniziativa dei comuni, ossia mediante la deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, e non attraverso il referendum popolare. E allora: non è che eventuali attuali volontà popolari a non più far parte della BAT debbano essere proposte con differenti strumenti giuridici?
Il rischio di questa richiesta è di rendere inutilmente difficile l'attività della BAT attraverso il ricorso a letture frettolose del dettato costituzionale. Infatti, il comitato in questione, con eccessiva semplificazione, ritiene che, in materia di costituzione di una nuova provincia, il principio di "autodeterminazione delle popolazioni locali in merito alla propria identità territoriale" debba essere applicato in senso stretto e, quindi, assumendo come requisito di legittimità necessario il referendum popolare attraverso cui la popolazione abbia a manifestare la volontà di voler far parte della istituenda provincia.
A dire il vero il testo costituzionale prevede il ricorso al referendum solo quando la popolazione di una o più province o di uno o più comuni intenda staccarsi da una Regione e aggregarsi ad un'altra, così come previsto dall'art. 132 comma 2, che testualmente recita: «Si può con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».
Nel caso della BAT, invece, il dato normativo a cui sembra sia corretto far riferimento è l'art. 133 della Costituzione che, al riguardo, statuisce: «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione». Ne consegue, che nel caso di costituzione di una nuova provincia, il principio di autodeterminazione si esprime attraverso l'iniziativa dei comuni, ossia mediante la deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, e non attraverso il referendum popolare. E allora: non è che eventuali attuali volontà popolari a non più far parte della BAT debbano essere proposte con differenti strumenti giuridici?