Portavoce Cascella: la determina con lo schema di contratto
L’incarico durerà 3 anni, con possibilità di rinnovo. Rapporto 'intuitu personae' non riferibile a nessuna risorsa umana interna attualmente esistente
martedì 3 settembre 2013
2.16
Torniamo a parlare della vicenda della nomina del portavoce del sindaco Cascella. Dall'inizio di questo mese, infatti, decorre l'inizio dell'incarico in questione. "L'incarico (..) - si legge all'articolo 2 dello schema di contratto, allegato alla determinazione dirigenziale n. 1131 del 28 agosto scorso, che ne approva il contenuto - decorre dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2016, per la durata di tre anni (..). Alla scadenza del contratto l'incarico potrà essere rinnovato, con apposito atto, anche fino allo scadere del mandato del Sindaco". La nomina del portavoce è avvenuta con decreto sindacale n. 7 del 29 agosto scorso.
Barlettalife ha affrontato la questione, avvenuta in pieno periodo ferragostano, nel merito dell'impegno di spesa per l'incarico, sancito con determinazione dirigenziale n. 1115 del 13 agosto scorso, e della riflessione attorno all'opportunità della scelta politico-amministrativa. Oggi, riportiamo alcuni passaggi dello schema di contratto. "L'oggetto dell'incarico è di natura esclusivamente fiduciaria - si legge all'articolo 5 - e così come stabilito dall'art. 7 della L. 150/2000, si fonda sull'attuazione di compiti in diretta collaborazione con il Sindaco per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce dovrà altresì concertare e armonizzare la propria attività con quella del Dirigente del Settore di Supporto all'Organo di direzione politica o suo delegato e con l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta. Sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione".
Nella determina vengono richiamate "le ragioni (..) per le quali si ritiene necessario l'affidamento esterno dell'incarico, ovvero che la relazione che si instaura tra il Sindaco e il suo portavoce è caratterizzata da un rapporto del tipo "intuitu personae" che non è riferibile a nessuna risorsa umana interna attualmente esistente". "In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale - si legge all'articolo 6 dello schema di contratto - l'incarico di portavoce potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento prima della naturale scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di preavviso".
Barlettalife ha affrontato la questione, avvenuta in pieno periodo ferragostano, nel merito dell'impegno di spesa per l'incarico, sancito con determinazione dirigenziale n. 1115 del 13 agosto scorso, e della riflessione attorno all'opportunità della scelta politico-amministrativa. Oggi, riportiamo alcuni passaggi dello schema di contratto. "L'oggetto dell'incarico è di natura esclusivamente fiduciaria - si legge all'articolo 5 - e così come stabilito dall'art. 7 della L. 150/2000, si fonda sull'attuazione di compiti in diretta collaborazione con il Sindaco per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce dovrà altresì concertare e armonizzare la propria attività con quella del Dirigente del Settore di Supporto all'Organo di direzione politica o suo delegato e con l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta. Sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione".
Nella determina vengono richiamate "le ragioni (..) per le quali si ritiene necessario l'affidamento esterno dell'incarico, ovvero che la relazione che si instaura tra il Sindaco e il suo portavoce è caratterizzata da un rapporto del tipo "intuitu personae" che non è riferibile a nessuna risorsa umana interna attualmente esistente". "In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale - si legge all'articolo 6 dello schema di contratto - l'incarico di portavoce potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento prima della naturale scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di preavviso".