Personale Bat: regolamento anti conflitto di interesse
La giunta provinciale ha approvato l'adozione. Istituito anche un sistema ispettivo interno
martedì 12 febbraio 2013
La giunta provinciale ha approvato l'adozione del regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al suo personale. Sono stati stabiliti dall'Ente dei criteri oggettivi per la verifica dei casi di compatibilità e incompatibilità tra le attività extraistituzionali dei dipendenti e lo svolgimento dei compiti d'ufficio presso la Bat andando così ad assicurare l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse.
Andando a sfogliare le pagine del regolamento emerge che ai dipendenti della Bat non sarà consentito esercitare attività di tipo commerciale, industriale, artigianale (oltre che di imprenditore agricolo), di agente o rappresentante di commercio, non sarà consentito di svolgere incarichi che si configurano come lavoro subordinato, parasubordinato (co.co.co) o autonomo, né svolgere altri rapporti di impiego a tempo determinato o indeterminato se alle dipendenze di Enti pubblici o di privati. Ai dipendenti è negato assumere cariche in società a fini di lucro (compresa la qualità di membro di Collegi sindacali) e di socio di società commerciale se alla titolarità di quote di patrimonio sono compresi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale. Sono ritenuti incompatibili anche gli incarichi in società ed Enti che possano generare conflitti con le funzioni svolte dal dipendente nel settore di assegnazione.
Verrà invece rilasciata autorizzazione allo svolgimento delle attività estranee ai doveri di ufficio in caso di insussistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse, di non sussistenza di vantaggi ottenibili per sé o per altri nell'esercizio dell'attività extra ufficium. Non vi è pericolo anche in presenza di attività lavorativa saltuaria e occasionale e non professionale tale che la stessa non risulti prevalente rispetto all'attività di servizio e né significativamente lucrativa.
Non è richiesta alcuna autorizzazione (ma solo la formalizzazione di una semplice comunicazione all'Ente) nei casi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; attività di opere d'ingegno e invenzioni industriali; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Al fine di garantire controllo, è stato istituito un sistema ispettivo composto da segretario generale, dirigente al personale e dirigente agli affari istituzionali.
Andando a sfogliare le pagine del regolamento emerge che ai dipendenti della Bat non sarà consentito esercitare attività di tipo commerciale, industriale, artigianale (oltre che di imprenditore agricolo), di agente o rappresentante di commercio, non sarà consentito di svolgere incarichi che si configurano come lavoro subordinato, parasubordinato (co.co.co) o autonomo, né svolgere altri rapporti di impiego a tempo determinato o indeterminato se alle dipendenze di Enti pubblici o di privati. Ai dipendenti è negato assumere cariche in società a fini di lucro (compresa la qualità di membro di Collegi sindacali) e di socio di società commerciale se alla titolarità di quote di patrimonio sono compresi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale. Sono ritenuti incompatibili anche gli incarichi in società ed Enti che possano generare conflitti con le funzioni svolte dal dipendente nel settore di assegnazione.
Verrà invece rilasciata autorizzazione allo svolgimento delle attività estranee ai doveri di ufficio in caso di insussistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse, di non sussistenza di vantaggi ottenibili per sé o per altri nell'esercizio dell'attività extra ufficium. Non vi è pericolo anche in presenza di attività lavorativa saltuaria e occasionale e non professionale tale che la stessa non risulti prevalente rispetto all'attività di servizio e né significativamente lucrativa.
Non è richiesta alcuna autorizzazione (ma solo la formalizzazione di una semplice comunicazione all'Ente) nei casi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; attività di opere d'ingegno e invenzioni industriali; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Al fine di garantire controllo, è stato istituito un sistema ispettivo composto da segretario generale, dirigente al personale e dirigente agli affari istituzionali.