Ordinanza attività commerciali: emissioni sonore entro le 24, intrattenimento entro le 3

In estate, emissioni sonore fino alle 2.30, per locali, stabilimenti balneari e giostre

martedì 7 gennaio 2014
L'Amministrazione Comunale ha emanato il 2 gennaio l'ordinanza sindacale (firmata dal vicesindaco Anna Rizzi Francabandiera), relativa alla regolamentazione degli orari delle attività commerciali di Barletta per il 2014. Riportiamo di seguito le prescrizioni previste dall'ordinanza: 1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.

2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
- Le attività di vendita sono consentire dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del
Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche;

3. la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA dei mercatini rionali di poter svolgere le proprie attività nei mercatini ove risultano assegnatari di posteggio, nel giorno 05/01/14;

4. la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale e dei mercatini rionali, di poter svolgere le proprie attività nei posteggi di cui sono titolari, nel giorno 1° novembre 2014 e, straordinariamente, nel giorno 21/12/14; 1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00;

2. il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti all'aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, è fissato alle ore 03,00, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"- , al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS , e alle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico;

3. I PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, dal 01 giugno al 7 settembre 2014, possono protrarre, facoltativamente, le emissioni sonore entro e non oltre le ore 02,30. La medesima deroga è concessa ai titolari degli spettacoli viaggianti, installati sulla Litoranea di Ponente in occasione della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché, come sopra già evidenziato, dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"- , dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS , e dalle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico. Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse. (..)".