Orari attività commerciali per il 2013: un'ordinanza del commissario prefettizio
I negozi dovranno indicare in chiaro orari di apertura e chiusura e giorni di riposo. Tutti i dettagli del documento
mercoledì 19 dicembre 2012
Il Commissario Straordinario dott.ssa Anna Maria Manzone ha emesso un'ordinanza in materia di orari delle attività commerciali per l'anno 2013. "Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori", con tale provvedimento si ordina:
1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHÈ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei d'informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
- Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.
Si dispone, inoltre, che il mercato settimanale e i mercatini rionali possano svolgersi in via straordinaria domenica 22 dicembre 2013. Si ordina, altresì, a tutti i titolari delle attività commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel disciplinare per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007. Le violazioni saranno soggette a sanzione amministrativa.
1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHÈ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei d'informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
- Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.
Si dispone, inoltre, che il mercato settimanale e i mercatini rionali possano svolgersi in via straordinaria domenica 22 dicembre 2013. Si ordina, altresì, a tutti i titolari delle attività commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel disciplinare per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007. Le violazioni saranno soggette a sanzione amministrativa.