Niente scuola per i bambini di Barletta non vaccinati sotto i 6 anni
Ordinanza del sindaco Cannito inviata a tutti i dirigenti di asili nido e scuole dell'infanzia
venerdì 31 agosto 2018
19.25
Nessun bambino al di sotto di 6 anni potrà essere ammesso a scuola, nel comune di Barletta, senza che i genitori siano in possesso e presentino la certificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie, rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL. Lo ha deciso il sindaco Cosimo Cannito emanando un'ordinanza che sarà notificata a tutti i dirigenti scolastici, al gestore dell'asilo nido comunale, ai titolari di asili nido e scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale; nonché al Comando di polizia locale, alla Asl Bt, al Prefetto e al Ministero della Salute.
Il primo cittadino ha inteso intervenire in tal senso perché "in qualità di Autorità sanitaria locale – si legge nel testo dell'ordinanza - ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini", e anche in considerazione della circostanza per cui le scuole sono frequentate, e devono poter esserlo, anche da bambini immunodepressi e ammettere bambini non vaccinati esporrebbe i primi a un elevato rischio per la loro salute. Il presupposto giuridico di tale ordinanza è rappresentato, dunque, dalla legge 119 del 2017, nota come Legge Lorenzin che, in quanto mai abrogata, è di fatto efficace. Altro riferimento giuridico dell'ordinanza sindacale è l'art. 47 del DPR n.445/2000, che sancisce l'impossibilità di avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari.
La legge individua dieci vaccinazioni, anti- tetanica, anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemopbilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella (quest'ultima obbligatoria solo per i nati nel 2017), e stabilisce la loro obbligatorietà quale requisito necessario per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie. Mentre per gli alunni della scuola dell'obbligo il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie. "L'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta ordinanza – conclude l'ordinanza - salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa".
Il primo cittadino ha inteso intervenire in tal senso perché "in qualità di Autorità sanitaria locale – si legge nel testo dell'ordinanza - ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini", e anche in considerazione della circostanza per cui le scuole sono frequentate, e devono poter esserlo, anche da bambini immunodepressi e ammettere bambini non vaccinati esporrebbe i primi a un elevato rischio per la loro salute. Il presupposto giuridico di tale ordinanza è rappresentato, dunque, dalla legge 119 del 2017, nota come Legge Lorenzin che, in quanto mai abrogata, è di fatto efficace. Altro riferimento giuridico dell'ordinanza sindacale è l'art. 47 del DPR n.445/2000, che sancisce l'impossibilità di avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari.
La legge individua dieci vaccinazioni, anti- tetanica, anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemopbilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella (quest'ultima obbligatoria solo per i nati nel 2017), e stabilisce la loro obbligatorietà quale requisito necessario per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie. Mentre per gli alunni della scuola dell'obbligo il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie. "L'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta ordinanza – conclude l'ordinanza - salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa".