L'ufficio per l'Autorizzazione Unica Ambientale a Barletta
Operativo da lunedì 7 ottobre in via d'Abundo
lunedì 7 ottobre 2013
11.26
Da oggi, lunedì 7 ottobre, sarà operativo l'Ufficio "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)", in via d'Abundo n. 1/b, già sede dell'Ufficio Agricoltura. L'ufficio offrirà supporto agli utenti tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Si dà così attuazione al regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale, entrato in vigore il 13 giugno 2013, che consente di semplificare ben sette adempimenti ambientali per le imprese racchiudendoli in un unico provvedimento.
Soggetti interessati:
Le imprese (art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 ) e i gestori degli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/2013 , devono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso siano assoggettati ai sensi della normativa vigente al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Procedure:
L'autorizzazione unica ambientale è il titolo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui sopra. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 de DPR 59/2013, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. In caso di richiesta di integrazioni , qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
Il termine di rilascio del provvedimento di AUA da parte dell'Autorità competente è di 90 gg. o 120 gg./150 gg. nei casi di cui all'art. 4 comma 5 del DPR 59/2013. Lo SUAP rilascia poi il titolo e lo trasmette al gestore. L'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del DPR 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Soggetti interessati:
Le imprese (art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 ) e i gestori degli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/2013 , devono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso siano assoggettati ai sensi della normativa vigente al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Procedure:
L'autorizzazione unica ambientale è il titolo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui sopra. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 de DPR 59/2013, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. In caso di richiesta di integrazioni , qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
Il termine di rilascio del provvedimento di AUA da parte dell'Autorità competente è di 90 gg. o 120 gg./150 gg. nei casi di cui all'art. 4 comma 5 del DPR 59/2013. Lo SUAP rilascia poi il titolo e lo trasmette al gestore. L'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del DPR 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.