Illegittima la bocciatura di uno studente
Accolto il ricorso di un padre per il figlio non ammesso al quinto ginnasio. Buona notizia per gli alunni con poca voglia di studiare
sabato 28 agosto 2010
19.29
Il Tar con la sentenza 31634 del 25 agosto ha decretato che la bocciatura di uno studente è illegittima e può essere annullata se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini.
Il Giudice di merito, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio.
Il genitore dello studente impugnava la decisione dei professori, in quanto risultava che, durante gli scrutini di fine anno, il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato al Consiglio di classe. I giudici romani gli hanno dato ragione e hanno annullato la bocciatura del ragazzo, dal momento che «il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola».
Il Giudice di merito, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio.
Il genitore dello studente impugnava la decisione dei professori, in quanto risultava che, durante gli scrutini di fine anno, il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato al Consiglio di classe. I giudici romani gli hanno dato ragione e hanno annullato la bocciatura del ragazzo, dal momento che «il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola».