Il TAR boccia il ricorso della Buzzi Unicem contro l'AIA
Resta il limite di coincenerimento di 178 tonnellate al giorno del CSS prescritto
giovedì 25 settembre 2014
10.00
Il TAR Puglia, nella sentenza emessa nella Camera di consiglio del 9 aprile scorso, ha ritenuto in parte inammissibile, e per la restante parte lo ha respinto, il ricorso della Buzzi Unicem contro l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che nel 2012 ha autorizzato il recupero energetico mediante coincenerimento di CSS (Combustibile Solido Secondario) nel limite quantitativo massimo giornaliero di 178 tonnellate, e dell'impiego esclusivo di CSS con codice C.E.R. 19.12.10.
«Partiamo da un presupposto ben chiaro - commenta il Collettivo Exit - come movimenti siamo stati impegnati in una battaglia per impedire alla Buzzi Unicem di poter ottenere le autorizzazioni da parte di Provincia e Regione per poter co-incenerire 65000 t/a di CSS(combustibile solido secondario); battaglia che purtroppo ha avuto per noi un esito negativo. Abbiamo portato e porteremo avanti questa vertenza perché crediamo che i rifiuti rappresentino una grande risorsa per la collettività al fine di costruire una società basata sul riciclo e sul recupero di materia che crei occupazione di qualità, eliminando completamente pratiche vecchie e obsolete come l'incenerimento.
La sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso presentato dalla Buzzi Unicem su due prescrizioni inserite all'interno sia della Via(valutazione impatto ambientale) che dell'AIA(autorizzazione integrata ambientale) e che riguardavano il coincenerimento di combustibile solido secondario(CSS)con codice CER 19.12.10 e la sua quantità massima giornaliera(178 t/g),offre alcuni spunti interessanti. Infatti nel ricorso la Buzzi Unicem affermava di non doversi assoggettare a VIA con conseguente illegittimità dell'AIA,per il semplice fatto che l'impianto era già precedentemente autorizzato a coincenerire rifiuti, non comportando modifiche sostanziali all'impianto. Il Tar non ha accolto questa motivazione partendo da un dato molto semplice e cioè che "le modifiche quantitative e qualitative al progetto,se ed in quanto idonee a produrre impatti significativi sull'ambiente circostante,costituiscono una modifica sostanziale dovuta al potenziamento dell'attività precedentemente esercitata,anche se questo non comporta alcuna modifica impiantistica".
Lo stesso ha fatto il Tar per quanto riguarda il quantitativo giornaliero e il tipo di rifiuti da coincenerire,affermando che con quelle prescrizioni è stato trovato un punto di equilibrio tra gli interessi a tutela dell'ambiente e gli interessi alla produzione.
Inoltre con il limite giornaliero è stato "tutelato" un principio di precauzione legato ad una situazione ambientale caratterizzata da profili di documentata sensibilità,connessa alla peculiare ubicazione dell'impianto che risulta inglobato,senza soluzione di continuità,nel centro abitato. E' chiaro che questa sentenza non può essere rivendicata come una vittoria né da parte nostra né da parte di quelle istituzioni che hanno secondo noi trovato un punto di equilibrio al ribasso tra tutela dell'ambiente e salvaguardia della produzione.
Però possiamo affermare con chiarezza che le motivazioni del tribunale amministrativo non fanno altro che avvallare quello che noi ormai da anni diciamo sul notevole impatto ambientale che la pratica dell'incenerimento produce sul nostro territorio,dovuto proprio all'ubicazione della Buzzi Unicem nel tessuto cittadino.
Da oggi - conclude il Collettivo Exit - in poi la classe politica non potrà far finta di nulla o minimizzare questo aspetto,cosa che purtroppo continua a fare. Infatti nella sentenza del Tar viene evidenziato ancora una volta lo scarso impegno del Comune di Barletta nel procedimento, ponendo questa amministrazione in perfetta continuità con quella precedente,con un Sindaco interessato più a sottoscrivere protocolli inutili con la Buzzi Unicem per installare qualche piantina in città che a far valere i diritti di un'intera comunità. Un Sindaco che dovrebbe occuparsi delle ricadute ambientali delle aziende insalubri presenti sul territorio,magari incominciando a dare una risposta definitiva sulle due delibere presentate dal Movimento Rifiuti Zero e da alcune settimane sul suo tavolo».
«Partiamo da un presupposto ben chiaro - commenta il Collettivo Exit - come movimenti siamo stati impegnati in una battaglia per impedire alla Buzzi Unicem di poter ottenere le autorizzazioni da parte di Provincia e Regione per poter co-incenerire 65000 t/a di CSS(combustibile solido secondario); battaglia che purtroppo ha avuto per noi un esito negativo. Abbiamo portato e porteremo avanti questa vertenza perché crediamo che i rifiuti rappresentino una grande risorsa per la collettività al fine di costruire una società basata sul riciclo e sul recupero di materia che crei occupazione di qualità, eliminando completamente pratiche vecchie e obsolete come l'incenerimento.
La sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso presentato dalla Buzzi Unicem su due prescrizioni inserite all'interno sia della Via(valutazione impatto ambientale) che dell'AIA(autorizzazione integrata ambientale) e che riguardavano il coincenerimento di combustibile solido secondario(CSS)con codice CER 19.12.10 e la sua quantità massima giornaliera(178 t/g),offre alcuni spunti interessanti. Infatti nel ricorso la Buzzi Unicem affermava di non doversi assoggettare a VIA con conseguente illegittimità dell'AIA,per il semplice fatto che l'impianto era già precedentemente autorizzato a coincenerire rifiuti, non comportando modifiche sostanziali all'impianto. Il Tar non ha accolto questa motivazione partendo da un dato molto semplice e cioè che "le modifiche quantitative e qualitative al progetto,se ed in quanto idonee a produrre impatti significativi sull'ambiente circostante,costituiscono una modifica sostanziale dovuta al potenziamento dell'attività precedentemente esercitata,anche se questo non comporta alcuna modifica impiantistica".
Lo stesso ha fatto il Tar per quanto riguarda il quantitativo giornaliero e il tipo di rifiuti da coincenerire,affermando che con quelle prescrizioni è stato trovato un punto di equilibrio tra gli interessi a tutela dell'ambiente e gli interessi alla produzione.
Inoltre con il limite giornaliero è stato "tutelato" un principio di precauzione legato ad una situazione ambientale caratterizzata da profili di documentata sensibilità,connessa alla peculiare ubicazione dell'impianto che risulta inglobato,senza soluzione di continuità,nel centro abitato. E' chiaro che questa sentenza non può essere rivendicata come una vittoria né da parte nostra né da parte di quelle istituzioni che hanno secondo noi trovato un punto di equilibrio al ribasso tra tutela dell'ambiente e salvaguardia della produzione.
Però possiamo affermare con chiarezza che le motivazioni del tribunale amministrativo non fanno altro che avvallare quello che noi ormai da anni diciamo sul notevole impatto ambientale che la pratica dell'incenerimento produce sul nostro territorio,dovuto proprio all'ubicazione della Buzzi Unicem nel tessuto cittadino.
Da oggi - conclude il Collettivo Exit - in poi la classe politica non potrà far finta di nulla o minimizzare questo aspetto,cosa che purtroppo continua a fare. Infatti nella sentenza del Tar viene evidenziato ancora una volta lo scarso impegno del Comune di Barletta nel procedimento, ponendo questa amministrazione in perfetta continuità con quella precedente,con un Sindaco interessato più a sottoscrivere protocolli inutili con la Buzzi Unicem per installare qualche piantina in città che a far valere i diritti di un'intera comunità. Un Sindaco che dovrebbe occuparsi delle ricadute ambientali delle aziende insalubri presenti sul territorio,magari incominciando a dare una risposta definitiva sulle due delibere presentate dal Movimento Rifiuti Zero e da alcune settimane sul suo tavolo».