I singoli specialisti possono rilasciare certificati medici per l'attività agonistica
Una sentenza del Tar Puglia ribalta una consuetudine radicata dal 1986. Il ricorso di un medico specialista barlettano apre il caso
mercoledì 5 giugno 2013
11.15
Il Tar Puglia -sede di Bari- Sezione II, con sentenza n. 880 del 29/05/2013, accogliendo il ricorso di un medico specialista in medicina dello sport, difeso dall'avv. Rossella Piazzolla, ha stabilito che" le delibere regionali n. 2234 e 7513 del 1986 non contengono, né potrebbero contenere, una disciplina della materia derogatoria rispetto alla vigente disciplina nazionale pena la fondatezza del dedotto vizio di incompetenza di cui al 3° motivo di ricorso. Ne consegue che, per tale ragione, e sino ad un eventuale intervento del legislatore regionale, il caso di specie è disciplinato dalla normativa di rango statale. In particolare trovano applicazione il più volte citato art. 5, ultimo comma, del D.L. n. 663/1979, a norma del quale "i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana [F.M.S.I.]", nonché, l'art. 2 del D.M. 18 febbraio 1982, n. 133200, da interpretarsi, come correttamente ritenuto dall'Autorità ministeriale con circolare del 18 marzo 1996, nel senso che l'attività di rilascio delle certificazioni è demandata ai "singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati."
Questa recente sentenza contiene in sè una tesi che potrebbe mutare gran parte del recente passato facente capo al rilascio dei certificati per lo svolgimento dell'attività sportiva a livelli agonistici: l'interesse pubblico alla tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva agonistica è stato leso sin dal 1986 da una normativa illegittima adottata dalla Regione Puglia che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2234 de 09/04/1986, organo incompetente in materia, ha impedito ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva agonistica, ponendosi in contrasto con la legge statale.
In soldoni, il medico barlettano, che rilasciava certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica presso il suo esercizio, nell'agosto 2012 era stato invitato dall'ASL Bat "a eliminare ogni e qualsiasi dicitura riportante autorizzazioni ricevute da questo Ufficio … a non emettere certificazioni di idoneità all'attività agonistica (art. 5 nD.M. 18.02.1982) senza il possesso degli specifici requisiti e autorizzazione previste dalla vigente normativa … a revocare tutte le certificazioni impropriamente rilasciate".
Il ricorrente impugnava la richiamata determinazione unitamente, ove necessario, alle presupposte delibere regionali sopra citate, deducendo una pluralità di profili di illegittimità. La Regione Puglia e l'A.S.L. BAT si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale la tardività dell'impugnazione riferita ai provvedimenti regionali. Nel merito entrambe le resistenti contestavano il fondamento delle avverse censure chiedendo il rigetto del ricorso. Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013 la causa veniva rinviata al merito ed all'esito della pubblica udienza del 16 maggio 2013, trattenuta in decisione.
Sono migliaia i giovani pugliesi che cominciano la loro attività sportiva senza la necessaria autorizzazione medica, dal momento che le liste d'attesa per ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva si snodano nell'arco di diversi mesi (dai tre ai sei) vista l'insufficienza delle strutture pubbliche e dei centri convenzionati FMSI.
Allo stato attuale la Regione Puglia non ha formulato una legge regionale di disciplina delle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.l. 1979 n. 663 conv. in legge 1980 n.33 che consente ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni di idoneità all'attività sportiva. Le altre regioni italiane si sono dotate di regolamentazione della materia con legge regionale, costituendo elenchi regionali aperti ove si iscrivono i medici specialisti in medicina dello sport al fine di rilasciare certificati medici di idoneità per l'attività sportiva agonistica, con risparmio di spesa pubblica gravante sui bilanci regionali, in ottemperanza alle linee guida della circolare del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 del Ministero della Sanità.
Questa recente sentenza contiene in sè una tesi che potrebbe mutare gran parte del recente passato facente capo al rilascio dei certificati per lo svolgimento dell'attività sportiva a livelli agonistici: l'interesse pubblico alla tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva agonistica è stato leso sin dal 1986 da una normativa illegittima adottata dalla Regione Puglia che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2234 de 09/04/1986, organo incompetente in materia, ha impedito ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva agonistica, ponendosi in contrasto con la legge statale.
In soldoni, il medico barlettano, che rilasciava certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica presso il suo esercizio, nell'agosto 2012 era stato invitato dall'ASL Bat "a eliminare ogni e qualsiasi dicitura riportante autorizzazioni ricevute da questo Ufficio … a non emettere certificazioni di idoneità all'attività agonistica (art. 5 nD.M. 18.02.1982) senza il possesso degli specifici requisiti e autorizzazione previste dalla vigente normativa … a revocare tutte le certificazioni impropriamente rilasciate".
Il ricorrente impugnava la richiamata determinazione unitamente, ove necessario, alle presupposte delibere regionali sopra citate, deducendo una pluralità di profili di illegittimità. La Regione Puglia e l'A.S.L. BAT si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale la tardività dell'impugnazione riferita ai provvedimenti regionali. Nel merito entrambe le resistenti contestavano il fondamento delle avverse censure chiedendo il rigetto del ricorso. Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013 la causa veniva rinviata al merito ed all'esito della pubblica udienza del 16 maggio 2013, trattenuta in decisione.
Sono migliaia i giovani pugliesi che cominciano la loro attività sportiva senza la necessaria autorizzazione medica, dal momento che le liste d'attesa per ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva si snodano nell'arco di diversi mesi (dai tre ai sei) vista l'insufficienza delle strutture pubbliche e dei centri convenzionati FMSI.
Allo stato attuale la Regione Puglia non ha formulato una legge regionale di disciplina delle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.l. 1979 n. 663 conv. in legge 1980 n.33 che consente ai medici specialisti in medicina dello sport di rilasciare certificazioni di idoneità all'attività sportiva. Le altre regioni italiane si sono dotate di regolamentazione della materia con legge regionale, costituendo elenchi regionali aperti ove si iscrivono i medici specialisti in medicina dello sport al fine di rilasciare certificati medici di idoneità per l'attività sportiva agonistica, con risparmio di spesa pubblica gravante sui bilanci regionali, in ottemperanza alle linee guida della circolare del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 del Ministero della Sanità.