Formazione e aggiornamento amministratori di condominio: decreto non ammette deroghe
L'ANACI conferisce apposita Certificazione attestante la formazione conseguita
mercoledì 27 settembre 2017
13.51
L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 ha fissato i criteri e le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione e aggiornamento per gli stessi professionisti. Un Decreto che non ammette deroghe.
Per la Riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n° 220, sono esentati dal corso di formazione iniziale ma non dalla formazione periodica coloro i quali hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L'articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, così dispone: "Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici".
Vi è da dire che dai primi riscontri vi è stato un approccio un po' fiacco alla questione forse giustificato dalla mancanza, nella norma, di una sanzione specifica per chi si sottrae alla obbligatorietà e continuità del vincolo di aggiornamento professionale.
Nella realtà non è così, l'amministratore che non ottempera al detto obbligo non ha la legittimità giuridica di proseguire nella gestione dell'immobile.
Secondo l'articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l'attività di amministratore chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione permanente in materia di amministrazione condominiale.
Ma cosa succede se l'amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente.
La norma non regola specificatamente il caso ma la sanzione si deduce da altri articoli del Codice Civile.
Innanzitutto secondo l'articolo 1137 del Codice Civile: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento", quindi la delibera che confermasse l'incarico ad un amministratore che non abbia provato in assemblea di adempiere regolarmente all'obbligo di formazione permanente, sarebbe annullabile su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti, probabilmente potrebbe rilevarsi addirittura nulla e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.
Inoltre come previsto dall'articolo 1129 del Codice Civile, l'amministratore che compie una "grave irregolarità" non formandosi permanentemente, potrebbe essere revocato dall'Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino.
Pertanto chi non si adegua non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire quelli già in atto.
I condomini, tra l'altro, dovrebbero contribuire a favorire tra gli amministratori la cultura dell'aggiornamento professionale chiedendo, in sede di conferma dell'incarico, un'adeguata verifica dell'aggiornamento e, in caso contrario, non confermandogli la fiducia.
Proprio a tale scopo, all'amministratore che ha superato l'esame finale del corso di aggiornamento, l'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) conferisce apposita Certificazione attestante la formazione conseguita.
Passaggio però obbligato per gli iscritti ANACI, prima della certificazione, è la verifica dei requisiti necessari alla loro iscrizione, rappresentati dal rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti, dello Statuto e del Codice Etico e l'ottenimento degli standard qualitativi professionali, rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi in relazione alla partecipazione a corsi, a seminari e a convegni.
Il percorso formativo ANACI attiene a ogni aspetto dell'attività che l'amministratore deve svolgere e, quindi, non solo relativo alle materie giuridiche, civile, amministrativo, fiscale, e alla compilazione di un bilancio, che tenga conto dei basilari principi di ragioneria, ma anche agli aspetti di tecnica edilizia e impiantistica, psicologici, sociologici che gli consentano di affrontare e risolvere le più svariate problematiche ed eventuali controversie che si dovessero presentare nell'adempimento del suo mandato.
L'ANACI promuove forme di garanzia a tutela dei consumatori, nel caso specifico dei condomini, rendendo pubblici i predetti atti e documenti (Regolamenti, Statuto, Codice Etico, ecc.), fornendo informazioni sui criteri di attribuzione degli attestati di qualità agli associati.
L'ANACI è dotata di una struttura tecnico-scientifica dedicata all'informazione permanente degli associati nonché di un sistema certificato di qualità conforme alle norme UNI, il tutto per migliorare e perfezionare le competenze tecniche, scientifiche e giuridiche in tema di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici dei propri associati, promuovendo l'aggiornamento professionale delle competenze in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica.
In definitiva, alla luce di quanto detto, i professionisti non in regola con l'obbligo dell'aggiornamento annuale rischiano di uscire dal mercato del lavoro.
Per la Riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n° 220, sono esentati dal corso di formazione iniziale ma non dalla formazione periodica coloro i quali hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L'articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, così dispone: "Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici".
Vi è da dire che dai primi riscontri vi è stato un approccio un po' fiacco alla questione forse giustificato dalla mancanza, nella norma, di una sanzione specifica per chi si sottrae alla obbligatorietà e continuità del vincolo di aggiornamento professionale.
Nella realtà non è così, l'amministratore che non ottempera al detto obbligo non ha la legittimità giuridica di proseguire nella gestione dell'immobile.
Secondo l'articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l'attività di amministratore chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione permanente in materia di amministrazione condominiale.
Ma cosa succede se l'amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente.
La norma non regola specificatamente il caso ma la sanzione si deduce da altri articoli del Codice Civile.
Innanzitutto secondo l'articolo 1137 del Codice Civile: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento", quindi la delibera che confermasse l'incarico ad un amministratore che non abbia provato in assemblea di adempiere regolarmente all'obbligo di formazione permanente, sarebbe annullabile su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti, probabilmente potrebbe rilevarsi addirittura nulla e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.
Inoltre come previsto dall'articolo 1129 del Codice Civile, l'amministratore che compie una "grave irregolarità" non formandosi permanentemente, potrebbe essere revocato dall'Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino.
Pertanto chi non si adegua non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire quelli già in atto.
I condomini, tra l'altro, dovrebbero contribuire a favorire tra gli amministratori la cultura dell'aggiornamento professionale chiedendo, in sede di conferma dell'incarico, un'adeguata verifica dell'aggiornamento e, in caso contrario, non confermandogli la fiducia.
Proprio a tale scopo, all'amministratore che ha superato l'esame finale del corso di aggiornamento, l'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) conferisce apposita Certificazione attestante la formazione conseguita.
Passaggio però obbligato per gli iscritti ANACI, prima della certificazione, è la verifica dei requisiti necessari alla loro iscrizione, rappresentati dal rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti, dello Statuto e del Codice Etico e l'ottenimento degli standard qualitativi professionali, rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi in relazione alla partecipazione a corsi, a seminari e a convegni.
Il percorso formativo ANACI attiene a ogni aspetto dell'attività che l'amministratore deve svolgere e, quindi, non solo relativo alle materie giuridiche, civile, amministrativo, fiscale, e alla compilazione di un bilancio, che tenga conto dei basilari principi di ragioneria, ma anche agli aspetti di tecnica edilizia e impiantistica, psicologici, sociologici che gli consentano di affrontare e risolvere le più svariate problematiche ed eventuali controversie che si dovessero presentare nell'adempimento del suo mandato.
L'ANACI promuove forme di garanzia a tutela dei consumatori, nel caso specifico dei condomini, rendendo pubblici i predetti atti e documenti (Regolamenti, Statuto, Codice Etico, ecc.), fornendo informazioni sui criteri di attribuzione degli attestati di qualità agli associati.
L'ANACI è dotata di una struttura tecnico-scientifica dedicata all'informazione permanente degli associati nonché di un sistema certificato di qualità conforme alle norme UNI, il tutto per migliorare e perfezionare le competenze tecniche, scientifiche e giuridiche in tema di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici dei propri associati, promuovendo l'aggiornamento professionale delle competenze in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica.
In definitiva, alla luce di quanto detto, i professionisti non in regola con l'obbligo dell'aggiornamento annuale rischiano di uscire dal mercato del lavoro.