Elezioni amministrative: le norme su rappresentanza di genere e spese elettorali
Il genere più rappresentato non può superare i 2/3 dei candidati della lista. Spesa massima per candidato consigliere: € 5.000, più 5 centesimi per elettore
sabato 13 aprile 2013
Manca ormai poco più di un mese, alle elezioni amministrative. Si voterà infatti il 26 e 27 maggio, con eventuale turno di ballottaggio, il 9 e 10 giugno. La presentazione delle candidature dovrà essere effettuata venerdì 26 aprile, dalle 8 alle 20, e sabato 27 aprile, dalle 8 alle 12. A sottoscrivere ogni lista devono essere minimo 200 cittadini, massimo 400. Nei giorni scorsi la Prefettura ha inviato un acircolare ai comuni della Bat, interessati dalle conslultazioni elettorali, che illustra il contenuto della Legge n. 215 del 23 novembre 2012, avente ad oggetto "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali", in merito alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.
"Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive comunali (..) - riporta la circolare - al fine di favorire (..) sia la presenza nelle liste di candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia , per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso - infatti - Viene sancito (..) l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso". "Per i comuni superiori a 15.000 abitanti (..) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore ai due terzi dei candidati". In quanto capoluogo di provincia (pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti), Barletta eleggerà un consiglio comunale formato da 32 consiglieri. Il numero minimo di candidati per ogni lista sarà di 21: in tal caso le quote di genere sono pari a 14 e 7. Il numero massimo di candidati per ogni lista sarà di 32: in tal caso le quota di genere sono pari a 21 e 11.
Il Ministero dell'Interno ha inoltre inviato "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che prevedono che, "unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune". Il Ministero riporta il riferimento alla Legge n. 96 del 6 luglio 2012, avente ad oggetto "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi", e in particolare all'articolo 13, concernente l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.
Spese elettorali - "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti":
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali";
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali";
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali"
In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
Rappresentanti di lista - "La designazione (..) non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali (..) Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata".
"Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive comunali (..) - riporta la circolare - al fine di favorire (..) sia la presenza nelle liste di candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia , per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso - infatti - Viene sancito (..) l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso". "Per i comuni superiori a 15.000 abitanti (..) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore ai due terzi dei candidati". In quanto capoluogo di provincia (pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti), Barletta eleggerà un consiglio comunale formato da 32 consiglieri. Il numero minimo di candidati per ogni lista sarà di 21: in tal caso le quote di genere sono pari a 14 e 7. Il numero massimo di candidati per ogni lista sarà di 32: in tal caso le quota di genere sono pari a 21 e 11.
Il Ministero dell'Interno ha inoltre inviato "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che prevedono che, "unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune". Il Ministero riporta il riferimento alla Legge n. 96 del 6 luglio 2012, avente ad oggetto "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi", e in particolare all'articolo 13, concernente l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.
Spese elettorali - "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti":
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali";
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali";
• "le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali"
In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
Rappresentanti di lista - "La designazione (..) non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali (..) Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata".